LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9911-2020 proposto da:
J.O., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato RITA LABBRO FRANCIA;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROIEZIONE INTERNAZIONALE *****;
– intimato –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. RGN. 775/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 20/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con decreto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, del 20/2/2020 il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria proposta da J.O., cittadino nigeriano;
avverso il predetto decreto, comunicato in data 24/2/2020, con atto notificato il 25/3/2020 ha proposto ricorso per cassazione J.O., svolgendo un motivo articolato, al quale ha resistito con memoria dell’11/5/2020 il Ministero dell’Interno al solo fine di prender parte ad eventuale discussione orale;
è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
RITENUTO
che:
con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 4, il ricorrente denuncia nullità del decreto e del procedimento per violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, e art. 35 bis;
secondo il ricorrente il Tribunale aveva valutato la domanda di protezione internazionale e le domande gradate, solo genericamente, senza considerare le prove disponibili e senza procedere a un esame autonomo della posizione individuale del richiedente asilo;
inoltre, sempre secondo il ricorrente, il Tribunale aveva fatto riferimento a fonti informative non aggiornate;
la prima censura (punto 1 a) è inammissibile perchè generica e riversata nel merito, oltre che non pertinente alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha escluso la credibilità del racconto del richiedente asilo circa la sua vicenda personale e in particolare circa il suo orientamento sessuale;
anche la seconda censura (punto 1b) in punto non attualità delle fonti consultate, appare generica e riversata nel merito;
fa difetto qualsiasi riferimento a documenti prodotti nel contraddittorio da cui risulterebbe la pretesa inattualità delle fonti consultate dal Tribunale (in concreto: rapporto Amnesty International 2017-2018, rapporto MAE valido sino al 10/2/2020 e rapporto Human Rights Watch 2019) e la loro inadeguatezza informativa, visto che il ricorrente invoca – comunque in modo non autosufficiente – fonti che non risultano prodotte in giudizio o sono addirittura successive al provvedimento impugnato;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza pronuncia sulle spese in difetto di controricorso di parte resistente.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021