LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7250-2017 proposto da:
B.L.C., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI CIGLIOLA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
nonché contro L.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 60/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
FATTI DI CAUSA
La Sig.ra L.M., affermando di aver lavorato dal 1 gennaio 1988 al 28 febbraio 1999 quale addetta alle pulizie presso il Condominio di via *****, conveniva quest’ultimo dinanzi al Tribunale di Taranto per ottenere il pagamento della somma di 13.764,82 Euro a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità non percepite, ferie non godute e TFR.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 12134/2017, condannava il Condominio al pagamento in favore della Sig.ra L. di 11.203,13 Euro.
Avverso la sentenza del Tribunale di Taranto proponevano appello i condomini M.P. e B.L.C..
Gli appellanti lamentavano che il Condominio era rimasto contumace nel giudizio di primo grado in quanto ignaro della controversia perché il ricorso introduttivo era stato notificato presso il precedente amministratore, non più in carica. Gli appellanti chiedevano di dichiarare l’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, conseguentemente, la nullità del giudizio e della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 60/2017, dichiarava l’appello inammissibile per carenza di legittimazione ad impugnare in capo ai condomini. Secondo la Corte, la legittimazione de qua spetta solo a chi sia stato parte nel precedente grado di giudizio e comunque gli appellanti avrebbero dovuto provare la titolarità del rapporto dedotto in giudizio. Tale prova, secondo il giudice di appello, non era stata fornita, in quanto dagli atti risultava che titolare del rapporto obbligatorio, dal lato passivo, era solamente il condominio – alle dipendenze del quale la L. aveva lavorato quale addetta alle pulizie – il quale si era però determinato a transigere la controversia, obbligandosi con la transazione a rinunciare all’impugnazione. Non risultando che la delibera condominiale, con cui si rinunciava all’impugnazione, fosse stata impugnata ex art. 1137 c.c., doveva desumersi la sua operatività e vincolatività ed affermarsi l’unica titolarità del rapporto dal lato passivo in capo al Condominio.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 60/2017 propongono ricorso per cassazione M.P. e B.L.C. sulla base di tre motivi di ricorso.
L’intimata non ha svolto difese in questa fase.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.c. in relazione all’art. 1105 c.c., richiamato dall’art. 1139 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, e si contesta che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel non considerare che l’esistenza di un organo rappresentativo unitario quale l’amministratore di condominio non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa degli interessi inerenti all’edificio condominiale.
Secondo i ricorrenti, i condomini sono legittimati ad impugnare autonomamente e personalmente la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale, ove l’amministratore non vi provveda.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e si contesta che la Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare mancante in capo agli appellanti la prova della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio in quanto la circostanza che il M. e la B. siano condomini dello stabile non è stata revocata in dubbio dall’appellata, essendo stato comunque depositato il rogito notarile di acquisto dell’immobile.
Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3 e si contesta che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nell’affermare che la deliberazione del Condominio di non impugnare la sentenza di primo grado e di transigere la controversia fosse obbligatoria per tutti i condomini ai sensi dell’art. 1137 c.c.
Secondo i ricorrenti, la decisione dell’assemblea di condominio non vale a comprimere il potere dei singoli condomini di impugnare la sentenza.
2. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro connessione.
Il ricorso è tuttavia infondato.
Ritiene il Collegio che la Corte di appello ha correttamente escluso la legittimazione dei condomini ad impugnare la sentenza di primo grado, risolvendo in tal modo la dibattuta questione circa la possibilità per il singolo condomino di poter supplire all’inerzia del condominio, tenuto conto dell’assenza di soggettività giuridica a quest’ultimo riconosciuta.
Ritiene il Collegio che occorra prendere le mosse da quanto affermato da Cass. SS.UU. 19034/2019 che, chiamata a risolvere una questione sostanzialmente analoga, e ribadendo la conclusione in merito alla carenza di soggettività giuridica per il condominio (dandosi continuità alla sua configurazione quale mero ente di gestione) ha precisato che solo nelle cause che attengono alla tutela della proprietà dei beni comuni, i singoli condomini sono legittimati a sostituirsi al condominio anche ai fini dell’impugnazione delle decisioni rese nei confronti di quest’ultimo. In questi casi “E’ il diritto dell’amministratore che si aggiunge a quello dei naturali e diretti interessati ad agire a tutela dei beni dei quali sono comproprietari insidiati da azioni illegittime di altri condomini o di terzi”, perché “Allorquando si è in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condomino che riguardino diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato, e che incidono su diritti vantati dal singolo su di un bene comune, non può negarsi la legittimazione alternativa individuale”.
Tuttavia, la fattispecie in esame non consente di invocare ed applicare tali principi.
Infatti, avuto riguardo alla vicenda oggetto di causa, occorre ricordare che la richiamata pronuncia a sezioni unite del 2019 ha distinto dalle cause che attengono alla tutela della proprietà dei beni comuni (e per le quali è appunto riconosciuta la autonoma legittimazione dei singoli condomini), quelle che invece riguardano la gestione dei beni condominiali o i rapporti contrattuali che vedono come parte il condominio, affermando che in queste ipotesi non è ammissibile un’autonoma legittimazione dei condomini all’impugnazione.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro tra l’intimata ed il condominio è riferibile esclusivamente a quest’ultimo, il quale si era peraltro determinato con una transazione a non impugnare la sentenza di primo grado.
Detta decisione, presa dall’assemblea condominiale, vincola tutti i condomini, che non possono quindi invocare l’autonomo potere di impugnazione delle decisioni emesse in danno del condominio.
Come stabilito da questa Corte (cfr. Cass. 821/2014) “In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 c.c., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell’art. 1108 c.c., comma 3, solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni”.
Poste tali premesse, risulta quindi incensurabile la soluzione alla quale è pervenuto il giudice di appello che ha sorretto la declaratoria di inammissibilità dell’appello su due autonome rationes decidendi, entrambe idonee a legittimare la correttezza della soluzione.
Infatti, l’esclusione della controversia dal novero di quelle che appunto permettono l’autonomo esercizio del potere di impugnazione da parte dei singoli condomini, anche in eventuale dissenso con il condominio, preclude che i ricorrenti potessero a loro volta impugnare la sentenza del Tribunale (cfr. al riguardo Cass. n. 2636/2020).
Inoltre, l’adozione di una delibera con la quale è stata approvata la transazione della lite pendente e disposta la rinuncia al relativo giudizio, in mancanza di impugnazione da parte degli stessi ricorrenti e di suo annullamento, implica che il suo contenuto abbia efficacia vincolante e che non possa quindi permetterne di superarne gli effetti (cfr. al riguardo Cass. n. 7043/2021).
Occorre infine precisare che la Corte di appello a ben vedere non ha messo in discussione la qualità di condomini degli appellanti, ma ha correttamente affermato che tale qualità non rilevava posto che la legittimazione ad impugnare competeva solamente al condominio.
3. Il ricorso deve quindi essere rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
4. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso stesso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021
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