Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37725 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22213/2016 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Sicuro Di E.T. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, T.A. e T.E., elettivamente domiciliati in Roma Via Como 5 presso lo studio dell’avvocato Semplicino Anna, rappresentati e difesi dall’avvocato Migliorini Paolo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 337/2016 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15/09/2021 dal consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO, tenutasi mediante collegamento da remoto.

FATTI DI CAUSA

In data 18 gennaio 2005 la Immobiliare Sicuro s.a.s. (d’ora in poi, anche “la società”o la “contribuente”) cedette ai signori Tr. e P. la proprietà di un immobile adibito a civile abitazione sito nel Comune di Calenzano, al valore dichiarato di Euro 100.000 oltre iva.

Al fine di acquisire elementi utili per valutare l’attendibilità del corrispettivo dichiarato, la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, autorizzata allo svolgimento di indagini finanziarie D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 32, comma 7, chiese alla banca mutuante, la Cassa di Risparmio di Firenze, la documentazione relativa al finanziamento concesso agli acquirenti per l’acquisto dell’immobile.

L’istituto bancario corrispose alla richiesta trasmettendo il contratto preliminare concluso tra le parti per un corrispettivo di Euro 240.000, oltre iva, superiore, dunque, di Euro 140.000 al prezzo indicato nel contratto definitivo.

Alla luce di tale circostanza, dell’importo ottenuto a mutuo (190.000 Euro), della perizia redatta dal tecnico incaricato dalla banca e delle quotazioni dell’osservatorio del mercato immobiliare (OMI), l’ufficio emise nei confronti della società un avviso di accertamento relativo all’anno 2005, recuperando a tassazione ricavi non dichiarati per Euro 140.000, con la liquidazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni.

Separati avvisi di accertamento furono emessi anche nei confronti dei soci A. ed E.T. (d’ora in avanti, anche “i contribuenti”), recuperando a tassazione i maggiori ricavi accertati in capo alla società per l’anno d’imposta 2005.

La società e i soci impugnarono gli avvisi di accertamento loro rispettivamente notificati e la CTP di Prato, dinanzi alla quale furono riuniti i separati ricorsi, accolse in parte questi ultimi sulla base del valore di mercato dell’immobile, oggetto della compravendita, stimato dal CTU.

La CTR della Toscana, adita su appello dei competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza impugnata.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.

La società e i soci resistono con controricorso, di cui però non vi è prova della notificazione all’Agenzia ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia ha dedotto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7), consente all’amministrazione di richiedere alle banche e agli altri istituti finanziari e creditizi dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, che sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

L’Agenzia nel suo ricorso deduce che la richiamata disposizione normativa fonda una presunzione legale a favore dell’ufficio, di per sé sufficiente a giustificare l’emissione dell’avviso di accertamento.

Tale presunzione è superabile dal contribuente con apposita e specifica prova contraria, che nel caso di specie non sarebbe stata fornita.

Prima di esaminare il motivo proposto dall’Agenzia, occorre rilevare che, non essendovi prova agli atti del buon esito della notifica del controricorso, la società e i soci debbono considerarsi non costituiti nel giudizio di cassazione.

In ogni caso, le eccezioni preliminari contenute nel controricorso depositato sono infondate.

Quanto alla mancata indicazione della procura ad litem dell’Agenzia ricorrente, deve rilevarsi che l’Avvocatura dello Stato non ha bisogno del rilascio della procura ad litem per l’assunzione del patrocinio difensivo dinanzi agli organi giudiziari (Cass., sez. 5, n. 23865/2020).

La seconda eccezione, relativa alla nullità degli avvisi di accertamento per motivi formali, è inammissibile, in quanto essa introduce un tema affatto nuovo, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata.

I contribuenti, peraltro, non hanno nemmeno dedotto di averlo sollevato con il ricorso di primo grado e riproposto nel giudizio di appello.

1.2. Venendo al ricorso, il motivo proposto è fondato.

1.3. Occorre premettere che il thema decidendum del giudizio di merito non era la determinazione del più attendibile valore di mercato dell’immobile oggetto di compravendita, bensì la determinazione dei ricavi conseguiti dalla vendita di un immobile da parte della società

Orbene, l’Agenzia delle Entrate ha fondato gli avvisi di accertamento su precise e significative circostanze di fatto: la delibera di mutuo concesso agli acquirenti per l’importo di Euro 190.000; l’esistenza di un contratto preliminare, consegnato dalla banca agli agenti verificatori, in cui il prezzo di acquisto era fissato in 240.000 Euro.

A fronte di tali elementi, del tutto ragionevolmente l’Agenzia ha presunto che, a differenza di quanto risultante dal contratto definitivo di compravendita, il prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile fosse di Euro 240.000.

Incombeva, dunque, sui contribuenti l’onere di provare che l’importo effettivamente corrisposto dagli acquirenti fosse stato effettivamente quello risultante dal contratto definitivo di compravendita (Cass., sez. 5, n. 13112/2020, Rv. 65839201).

Orbene, a fronte dei dati contenuti nell’avviso di accertamento, i contribuenti avrebbero dovuto dimostrare di non aver percepito la somma di 240.000 Euro a titolo di prezzo della compravendita.

Dal testo della sentenza impugnata non risulta che tale thema probandum sia stato adeguatamente affrontato dai giudici di appello, che hanno invece appuntato la loro attenzione solo sulla CTU disposta dalla CTP per verificare il più attendibile valore di mercato.

La CTR, invece, avrebbe dovuto valutare le prove eventualmente offerte dai contribuenti al fine di dimostrare che il prezzo incassato non fosse stato quello concordato nel preliminare.

La CTR, a tal proposito, si è limitata a dire che vi sarebbe un mandato irrevocabile di pagamento conferito all’istituto di credito per la somma di Euro 104.000 e che la sottoscrizione dei preliminare avrebbe “evidenti problemi di genuinità”.

Non è chiaro in cosa consisterebbero i riferiti “evidenti problemi di genuinità” e su quali prove si baserebbe tale giudizio di sostanziale “non genuinità”, non bastando all’uopo una semplice denuncia penale.

Ne’ risulta che i contribuenti abbiano dato prova che l’importo concesso a mutuo dalla banca di Euro 190.000 agli acquirenti non sia poi stato accreditato a favore della società o dei suoi soci.

1.4. I rilevati vizi della sentenza impugnata ne impongono la cassazione con rinvio alla CTR della Toscana che, in diversa composizione, dovrà valutare le prove eventualmente offerte dai contribuenti tese a smentire la concludenza degli elementi (importo concesso a mutuo dalla banca agli acquirenti e prezzo indicato nel preliminare) posti dall’Agenzia delle Entrate a sostegno degli avvisi di accertamento.

1.5. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, la causa alla CTR della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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