LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICCARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22987-2016 proposto da:
DITTA A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico 168, presso lo studio dell’avvocato Luca Tantalo, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Bona;
– ricorrente –
contro
C.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Crea con studio in Darfo Boario Terme via Aria Libera 29;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 278/2016 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere CASADONTE Annamaria.
RILEVATO IN FATTO
che:
– il giudizio in esame trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal committente C.G. nei confronti della ditta appaltatrice A.A.;
– con l’opposizione si contestava la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall’appaltatrice in ragione dell’esistenza di vizi e difetti delle opere realizzate e dell’esorbitanza del prezzo;
– il processo di primo grado si concludeva con l’accoglimento dell’opposizione e, a seguito di gravame proposto dall’appaltatore, la corte d’appello ha rigetto l’impugnazione confermando la statuizione del primo giudice;
– la corte territoriale evidenziava l’infondatezza, alla stregua della documentazione allegata (nota di conclusione dei lavori in data 16/11/2001, missive del 18/12/2001), dell’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi;
– inoltre, la corte d’appello bresciana deduceva che in ragione della mancanza della contabilità finale dei lavori approvata dal direttore dei lavori e della contestazione del committente era onere dell’appaltatore provare l’esecuzione delle opere per l’importo richiesto con il decreto ingiuntivo, onere che non era stato assolto a causa dell’indeterminatezza delle prove testimoniali articolate;
– la corte territoriale confermava poi la natura dei vizi riscontrati dal ctu e l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno subito a causa dell’asserito rifiuto della committente di ricevere la prestazione in relazione al c.d. fermo del cantiere;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso della ditta appaltatrice sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il commttente C.G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667 e 2697 c.c. nonché dei principi regolatori del giusto processo ai sensi dell’art. 111 Cost., nonché l’omessa ovvero insufficiente e/o contraddittoria motivazione;
– si censura, in particolare, la statuizione di infondatezza dell’eccezione di tardività della contestazione dei vizi sollevata dalla ditta appaltatrice, per avere la corte territoriale attribuito rilevanza, ai fini della ritenuta tempestività della denuncia nel termine di sessanta giorni, ex art. 1667 c.c., alle contestazioni mosse dal direttore dei lavori con nota del 6 dicembre 2001, di poco successiva alla conclusione dei lavori risalente al novembre 2001, assumendo che egli abbia operato in nome e per conto del committente;
– la decisione viene, altresì, contestata là dove la corte distrettuale ha ritenuto di ravvisare un refuso nell’indicazione del ctu di accertamento della conclusione dei lavori in data 1/8/2001;
– la censura è infondata con riguardo ad entrambi i profili;
– riguardo al primo profilo la conclusione della corte territoriale appare il frutto di una valutazione di merito, che ha ritenuto configurabile, nel caso di specie, fra il committente ed il direttore dei lavori un rapporto sostanziale di rappresentanza che giustificava la contestazione svolta dal direttore dei lavori in nome e per conto del committente in data 6/12/2001;
– con riguardo al secondo profilo la censura è parimenti infondata perché attiene alla valutazione che il giudice ha fatto dell’operato del suo ausiliario, valutazione che atteso il complessivo quadro documentale emerso nell’istruttoria (fra cui la dichiarazione di conclusione dei lavori in data 16 novembre 2001 contenuta nella nota del 2 agosto 2002) non appare affetta da alcuna illegittimità o vizio motivazionale deducibile in questa sede;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e/o falsa dell’art. 1657 c.c. e dei principi regolatori del giusto processo ex art. 111 Cost. nonché l’omessa ovvero insufficiente e contraddittoria motivazione, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
– assume la ditta ricorrente l’erroneità della conclusione dei giudici di merito per avere valorizzato ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto per le opere appaltate la verifica della contabilità eseguita in data 2 maggio 2002 su incarico del committente, al contempo ritenendo insufficienti, a tal fine, i conteggi prodotti dall’appaltatrice e meramente esplorativa la richiesta di ctu;
– la censura appare infondata perché essa non inficia la corretta distribuzione dell’onere probatorio operata dalla corte di merito in ordine alla quantificazione del credito allegato dalla ditta appaltatrice;
– né parte ricorrente ha specificato dove aveva fornito al giudice del merito le indicazioni temporali del sopralluogo e dei soggetti partecipanti la cui omissione il giudice d’appello ha ritenuto decisiva ai fini della declaratoria di inammissibilità dei capitoli di prova formulati dalla ditta appaltatrice per confermare di avere incaricato un tecnico di predisporre la contabilità finale dei lavori;
– a fronte di ciò, la decisione assunta dal giudice di valorizzare il documento del 2 maggio 2002, contenente la verifica della contabilità svolta su incarico del committente, non costituisce una violazione dell’art. 1657 c.c., che consente al giudice di determinare, in difetto di indicazione ad opera delle parti, la misura del corrispettivo e la censura appare volta a conseguire una diversa valutazione di merito da parte del giudice di legittimità;
– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 4300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021