Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37737 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14392-2020 proposto da:

J.S., JO.SV., J.N., J.B., JO.SL., eredi di J.Z., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FULVIO CAROLLO;

– ricorrenti –

e contro

M. FLLI SNC ora SPACCATRICE M. SRL, M.G., B.A., B.I., M.R., M.S., in qualità di ex soci della M. F.lli Snc, ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 269/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BOGHETICH ELENA.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 269 depositata il 17.9.2019 la Corte di appello di Venezia, confermando la pronuncia del Tribunale di Vicenza, respingeva la domanda proposta da J.S., J.N., J.B., Jo.Sl., Jo.Sv., quali eredi di J.Z., per la condanna di Spaccatrice M. s.r.l. nonché M.G., B.I., M.R., M.S. al pagamento del danno biologico iure ereditario e del danno non patrimoniale iure proprio conseguito all’infarto miocardico del loro dante causa.

2. La Corte distrettuale, ritenute infondate le censure concernenti la nomina e l’espletamento dell’incarico da parte del c.t.u. nominato (a seguito di sostituzione di un precedente c.t.u.) in primo grado, ha rilevato l’esaustività della perizia depositata dallo stesso c.t.u. e richiamando i passi principale dell’elaborato (le circostanze dell’infarto miocardico, ossia a casa, il lunedì mattina, dopo circa 60 ore di riposo lavorativo; nessun pregresso periodo di angina instabile; valori alterati della creatinina; modico fumatore; età e sesso più pericolosa per la manifestazione di un infarto miocardico acuto; periodo circoscritto, 21 mesi, di attività lavorativa presso la conceria della società convenuta; assenza di ipertrofia) nonché sottolineando che le osservazioni critiche del consulente di parte erano già state esaminate dal c.t.u. nel corso del giudizio di primo grado mentre il nuovo parere medico prodotto in appello conteneva “osservazioni generiche, non supportate da dati oggettivi relativi al caso specifico” – ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra le mansioni svolte da J.Z. (movimentazione di pelli) e la patologia che ha condotto al decesso.

3. Avverso la detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e la società è rimasta intimata.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c.”, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per aver, la Corte territoriale, effettuato un’errata valutazione del contenuto e delle causae petendi del ricorso, omesso di effettuare una valutazione e conseguentemente di fornire una minima motivazione critica sulla pretesa assenza del raggiungimento della prova, nonché sull’asserita omessa analisi dei fattori nocivi della mansione (in realtà ampiamente provati dall’esito delle testimonianze). Dalla lettura della sentenza non è dato comprendere la ragione quindi l’iter logico-giuridico della decisione per la quale è stata ritenuta l’assenza di prova del nesso causale; a fronte dell’accertamento per tabulas del fatto controverso dedotto, attestante una situazione continuativa di movimentazione carichi pesanti oltre ogni limite (movimentazione di pelli), la sentenza impugnata non ha valutato la prova acquisita.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., dell’art. 111Cost., dell’art. 132c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa valutazione di un fatto decisivo è controverso tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la sentenza di appello, trascurato l’argomento positivo medico-legale ergonomico, dedotto in appello (come richiesto a pag. 22 del ricorso in appello ove si chiedeva, “ex art. 421 c.p.c., a carico degli SPISAL competenti, l’espletamento d’ufficio di ogni altra indagine relativa alla malattia professionale denunciata, anche se inerente a periodi successivi a quello di competenza”). I principi applicabili in tema di movimentazione carichi e riflessi cardiovascolari (seguono estratti di varie pubblicazioni, tabelle, test ergometrici su pazienti cardiopatici, conclusioni di un “esito plausibile di una c.t.u. medico-legale con ausiliario ergonomo”, numerosi grafici) avrebbero senz’altro condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., dell’art. 111Cost., dell’art. 132c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa valutazione di un fatto decisivo è controverso tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, omesso qualsiasi pronuncia in ordine al collegamento tra ipertrofia e sforzo, come esposto nella relazione di parte prodotta in appello.

4. Con il quarto motivo si denunzia “assenza di convocazione dei periti per le operazioni peritali, omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso tra le parti; omessa convocazione delle parti a seguito di sostituzione dell’ausiliario” (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non avendo, il giudice di primo grado, riconvocato le parti dopo aver deciso di nominare un nuovo c.t.u. (che ha assunto conclusioni diverse da quanto stava elaborando il primo c.t.u.), che, dunque, non ha mai convocato le parti (convocate esclusivamente dal primo c.t.u.).

5. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili per plurimi motivi.

5.1. I motivi appaiono inammissibili in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo, cioè con l’erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nel caso di specie, le censure investono la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e della consulenza tecnica di parte, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto all’incidenza della mansione svolta sull’insorgere della causa di decesso di J.Z.) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in considerazione dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa il nesso di causalità tra attività lavorativa e ragione del decesso.

5.2. Inoltre, le censure sono prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o quantomeno i tratti salienti) della perizia del c.t.u. potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

5.3. Le censure non colgono la ratio decidendi perché i ricorrenti insistono sulla mancata considerazione delle condotte omissive del datore di lavoro ma nulla deducono circa la statuizione della Corte territoriale che, oltre a rilevare che tale profilo era superato a seguito della “mancanza di prova di un collegamento causale tra mansioni e infarto”, ha precisato che la ditta aveva valutato, nel 1996, il rischio da sovraccarico per il rachide, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994 (che per la prima volta ha inserito questo rischio ergonomico nel contesto normativo), e che aveva sottoposto lo Jovanovic ad accertamenti sanitari per idoneità alla mansione nel 1995, risultando idoneo alla mansione senza limitazioni e/o prescrizioni.

5.4. Va, infine, rilevato che i ricorrenti hanno dedotto di aver richiesto, in sede di appello, l’espletamento di una c.t.u. ergonomica ma hanno riprodotto un estratto del ricorso in appello con cui è stata avanzata una richiesta di contenuto generico, ossia “ogni altra indagine relativa alla malattia denunciata”.

Questa Corte ha, inoltre, affermato che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. ex plurimis, Cass. n. 22799 del 2017; Cass. n. 2103 del 2019).

Inoltre, i ricorrenti, insistendo sul contrasto tra i pareri dei due ausiliari del giudice (il primo ed il secondo consulente) nulla hanno dedotto con riguardo alla statuizione della Corte territoriale che ha precisato come “La circostanza poi che l’ausiliario originariamente designato avesse espresso un parere favorevole alle tesi degli appellati (circostanza questa negata dalle altre parti e dallo stesso c.t.u.) è peraltro rimasta una mera asserzione dei congiunti dello iovanovic, mentre il c.t.u. nella sua relazione (pag. 43) ha precisato di non avere mai conosciuto il punto di vista del precedente ausiliario tecnico né gli elementi clinico documentali sui quali lo stesso avrebbe fondato la sua opinione”.

Ne’ i ricorrenti hanno censurato la statuizione della sentenza impugnata che, con riguardo alla sostituzione del c.t.u. da parte del giudice di primo grado, ha sottolineato che gli appellanti-attuali ricorrenti non avevano allegato alcun concreto pregiudizio derivante dalla lamentata omessa nuova convocazione delle parti a seguito della sostituzione dell’ausiliario; in particolare, la sentenza impugnata ha rilevato che “Peraltro, come evidenziato dal c.t.u. chiamato a chiarimenti dal primo giudice all’udienza del 4.2.2016, e come emerge anche dalla relazione dello stesso, la sostituzione dell’ausiliario è stata necessitata dal mancato tempestivo deposito della propria relazione da parte di quest’ultimo; inoltre, alle parti è stata trasmessa la relazione dell’ausiliario nominato in sostituzione e sono stati concessi termini per note di replica ed osservazioni, prima del deposito della relazione definitiva da parte del c.t.u.

5.5. Infine, questa Corte ha precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021).

6. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della controparte.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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