Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37741 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28492-2019 proposto da:

C.C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3624/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Presidente Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma, in sede di procedimento ex art. 445 c.p.c., con sentenza n. 3624/2019, rigettava la domanda di C.C.N. secondo le risultanze della relazione peritale e condannava la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente della somma di Euro 1.000,00 oltre iva e cpa, anche rilevando che le spese non potevano essere dichiarate irripetibili in quanto non era stato specificato il reddito familiare percepito nell’anno precedente il giudizio.

Avverso tale decisione la C. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio.

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale affermato che non era, la dichiarazione presentata, idonea ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di lite, in quanto non allegato il reddito familiare Deduce parte ricorrente che nel ricorso introduttivo del giudizio era presente la dichiarazione in questione, non necessitante di particolari formalità espressive, anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente dallo stesso circa le condizioni di cui al D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, anche indicative dello status di nubile della ricorrente, così risultando errata la statuizione del tribunale.

Il motivo risulta fondato.

Questa Corte ha chiarito che “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. n. 22952/2016).

Ha poi soggiunto che ” è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo – v. tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2011, n. 16284; 29/11/2016, n. 24303 cit. -” (Cass. n. 23424/2018) Nel caso di specie la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso risulta sottoscritta dalla parte interessata e pertanto riveste i criteri della idoneità ai fini della invocata esenzione, anche dovendosi tener conto che essa costituisce la veste di una assunzione di responsabilità da parte del dichiarante anche con riguardo ad eventuali redditi familiari.

Il motivo deve quindi essere accolto e cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti istruttori, decidendo nel merito, deve dichiararsi la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali della fase di merito ponendo le spese di ctu a carico dell’Inps.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo. Con distrazione al procuratore antistatario.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali relative alla fase di merito, ponendo le spese di ctu a carico dell’Inps.

Condanna l’Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Con distrazione al procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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