LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36560-2019 proposto da:
B.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNA SAMMICHELI, CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
D.T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO DUCA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2289/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
B.I. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2289 del 2018 della Corte di appello di Palermo, esponendo che:
– aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di T.S. per il pagamento di canoni di locazione ad uso diverso da quello abitativo;
– il Tribunale, pronunciando sulla susseguente opposizione, revocava il monito, e condannava l’opponente al pagamento di una minor somma, con pronuncia riformata dalla Corte di appello che, accogliendo il gravame incidentale d.T., condannava il deducente al pagamento di quanto richiesto dall’originario ingiunto;
– il successivo ricorso per cassazione veniva dichiarato inammissibile;
– B. interponeva ricorso per revocazione allegando che, all’esito di un sopravvenuto sopralluogo ENEL era emersa una utenza elettrica ancora intestata a T. con erogazione del servizio quindi non ancora interrotta, così come era stato possibile verificare da visura camerale che la sede dell’attività commerciale d.T. era ancora indicata nei locali precedentemente locati, sicché non avrebbe potuto ritenersi, come accaduto, che la locazione fosse terminata in data di alcuni anni antecedenti;
– la Corte di appello dichiarava inammissibile la revocazione, osservando che si trattava solo d’inidonei elementi indiziari volti a ottenere una rivalutazione istruttoria, fondati poi su documenti formati dopo la decisione e volti a provare fatti che avrebbero potuto conoscersi altrimenti: condannava altresì il deducente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata;
si è difeso con controricorso Sergio T..
RITENUTO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c., n. 4, degli artt. 158, 350 c.p.c., degli artt. 24 e 25Cost., dell’art. 6CEDU, della Carta dei diritti fondamentali UE, art. 47, poiché la sentenza della Corte di appello sarebbe affetta da nullità essendo stato composto, il collegio decidente, dal giudice che aveva pronunciato la prima sentenza di merito del giudizio;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3, in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il documento relativo all’utenza ENEL era inesistente al tempo del giudizio “a quo”, sicché non era producibile e dunque era suscettibile di fondare la revocazione;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,96 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe errato sia liquidando immotivatamente e globalmente le spese di lite sia ritenendo sussistente la responsabilità processuale aggravata senza che potesse ipotizzarsi la malafede del deducente che aveva fondato la sua domanda su fatti sopravvenuti e non conosciuti;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Rilevato che:
preliminarmente si osserva che è infondata l’eccezione di tardività del ricorso formulata da parte controricorrente, in ragione della ritenuta applicabilità del termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla novella apportata dalla L. n. 69 del 2009;
questa Corte (Cass., 28/12/2016, n. 27172) ha chiarito che:
a) fermo il costante orientamento secondo cui in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della predetta L., art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio, b) il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, ha natura d’impugnazione sebbene straordinaria, sicché ai fini in questione deve aversi riguardo all’originario atto introduttivo, nel caso del 2001;
nel residuo merito cassatorio vale ciò che segue;
il primo motivo è manifestamente inammissibile;
come eccepito in controricorso, parte ricorrente neppure indica di produrre né riporta come necessario ex art. 366 c.p.c., n. 6, la documentazione che mostrerebbe ciò che afferma con la censura (cfr. su tale profilo d’inammissibilità, anche Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
il secondo motivo è manifestamente infondato;
questa Corte ha chiarito che l’ipotesi eccezionale di revocazione straordinaria in parola, idonea a riporre in discussione la controversia superando il giudicato, presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione (Cass., 13/10/2015, n. 20587, ripresa ad esempio, anche in motivazione, da Cass., 10/02/2017, n. 3591);
rimane fermo che la parte non può esperire il rimedio adducendo inoltre elementi istruttori che avrebbe potuto acquisire in precedenza, come per le risultanze della visura camerale;
il terzo motivo è manifestamente inammissibile anche ex art. 360-bis c.p.c., n. 1;
quanto alla condanna per responsabilità processuale aggravata, la stessa è configurabile nei casi di pretestuosità della domanda, come nell’ipotesi emerge anche dall’odierno scrutinio: in tal senso non è necessaria neppure la prova del dolo o della colpa grave (cfr., di recente, Cass., 15/02/2021, n. 3820), peraltro quest’ultima non esclusa dalla sopravvenienza dei fatti addotti (sopralluogo ENEL) bensì rinvenibile in relazione al vaglio dell’ammissibilità dell’azione svolta all’esito di quelli;
quanto alle spese la parte nulla dice in ordine alle attività processuali svolte né allega di aver presentato notula, e non dimostra, come necessario alla specificità del ricorso, che la liquidazione sia risultata oltre i massimi previsti dai parametri legali;
l’evidente pretestuosità del ricorso giustifica, secondo la nomofilachia appena richiamata, l’ulteriore condanna a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3, come sollecitato da parte controricorrente;
spese secondo soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 2.200,00 oltre 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.200,00, a titolo di responsabilità processuale aggravata, in favore di parte controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021