LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13861-2020 proposto da:
CEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRICHES MARIALAURA;
– ricorrente – contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2020 del TRIBUNALE di BIELLA, depositata l’08/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.
CONSIDERATO
Che:
CEA s.r.l. ricorreva per cassazione, articolando sei motivi, avverso la sentenza n. 9 del 2020 del Tribunale di Biella esponendo che:
– si era opposta a un’ordinanza di assegnazione emessa all’esito di un procedimento esecutivo promosso da Equitalia Nord s.p.a., nei confronti di D.B.M., quale esecutato, e la deducente, quale terza pignorata;
– aveva dedotto, in particolare, l’invalidità della notifica degli atti antecedenti e prodromici all’ordinanza, nonché la mancata individuazione del credito staggito;
– all’esito della fase sommaria, il Tribunale aveva dichiarato improcedibile l’opposizione formale, avendo avuto, la deducente, conoscenza del procedimento esecutivo;
resisteva con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione.
RITENUTO
Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione del giudicato esterno, essendo stata annullata dal Tribunale di Treviso, con sentenza n. 79 del 2019, l’ordinanza di assegnazione opposta nel giudizio odierno;
con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 306 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva concluso per l’accoglimento dell’opposizione, con compensazione delle spese processuali, dovendo comunque intendersi, gradatamente, tali conclusioni, quali rinuncia implicita quanto univoca;
con il quarto e quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c., e dell’art. 137 c.p.c. ss., 26 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di apprezzare l’invalidità delle notificazioni degli atti precedenti all’assegnazione, che avevano impedito alla deducente l’idonea conoscenza del pignoramento e della conseguente necessità di rendere la prevista dichiarazione;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 548,549 e 507 c.p.c., poiché l’ordinanza di assegnazione recava vizi propri, consistenti, in specie, nella mancata individuazione del credito pignorato e quindi assegnato;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Rilevato che:
il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse;
parte ricorrente, infatti, ha prodotto, e notificato alla controparte, sentenza passata in cosa giudicata, del Tribunale di Biella, con cui è stata revocata la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione in scrutinio;
ne consegue il sopravvenuto difetto d’interesse al ricorso, senza che risulti opponibile l’art. 372 c.p.c., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono a una circostanza che incide, pertanto, sulla possibile utilità delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso (cfr., ad esempio, Cass., 23/12/2000, n. 26041, e arg. ex Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2735);
al contempo non si può dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dalla parte ricorrente, in assenza di desistenza della parte controricorrente;
le spese possono in ogni caso compensarsi alla luce della ricostruita vicenda processuale;
trattandosi di una causa sopravvenuta d’inammissibilità del ricorso, non sussistono i presupposti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (arg. ex Cass., 07/12/2018, n. 31372).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021