Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37757 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22940-2020 proposto da:

Z.R., D.M.T., domiciliate in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE *****, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3186/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

CONSIDERATO

Che:

D.M.T. e Z.R. convenivano la Presidenza del consiglio dei ministri, e i Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’economia, esponendo di aver frequentato, tra il 1983 e il 1987, corsi di specializzazione medica, senza ricevere l’adeguata remunerazione prevista dall’acquis communanutaire”;

il Tribunale rigettava le domande per intervenuta prescrizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello e cassata da questa Corte;

riassunto il giudizio di rinvio, la Corte territoriale accoglieva le domande liquidando la somma prevista dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, con interessi dalla domanda;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione D.M.T. e Z.R. articolando due motivi, corredati da memoria;

resiste con controricorso la difesa erariale per le amministrazioni originariamente convenute.

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’acquis” comunitario e costituzionale, nonché del D.Lgs. n. 257, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11,artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il pregiudizio subito dai ricorrenti era consistito nel non aver potuto seguire, e veder di conseguenza remunerati e utilizzati, i corsi di specializzazione nei termini richiesti dall’ordinamento Eurounitario, quale poi attuato nel 1991;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme per mancato riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi compensativi; sono stati prospettati, nella medesima chiave, altrimenti, sia dubbi di ragionevolezza costituzionale, sia l’opportunità, ove del caso, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che preliminarmente si osserva che la difesa erariale ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dei dicasteri evocati in lite;

la questione così posta, senza motivo di ricorso incidentale, è comunque infondata;

infatti, in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, sempre che l’Avvocatura dello Stato dimostri di essersi avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente: in mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d’ufficio, astrattamente possibile (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649);

nel residuo merito cassatorio vale quanto segue;

i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, debbono essere disattesi al pari del sollecitato rinvio al giudizio costituzionale ovvero pregiudiziale unionale: si tratta di censure inammissibili anche ex art. 360-bis n. 1, c.p.c.;

e’ stato reiteratamente chiarito che, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, a seguito dell’intervento con il quale il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 – ha effettuato una “aestimatio” del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva precisa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (cfr., ad esempio, Cass., 24/01/2020, n. 1641): il che dev’essere dimostrato in ricorso, come neppure itesi accaduto nell’ipotesi in scrutinio, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ovvero riportando il tenore delle allegazioni e specificando quando siano state effettuate e producendo documentazione di verifica a supporto con indicazione analitica dell’ubicazione nell’incarto processuale, effettuata nel medesimo atto di gravame in ossequio alla sua specificità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

in altri termini, com’e’ stato ulteriormente precisato, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sulla L. n. 370 del 1999, art. 11 esige un onere di allegazione di perdita di “chance” specifica, con l’individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell’impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto (Cass., 22/11/2019, n. 30502);

il fatto, poi, che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione – ferma la non irrisorietà della quantificazione nazionale – è stato ribadito con chiarezza anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16; non sussistono, pertanto, i presupposti per il prospettato rinvio pregiudiziale e risulta sul punto corretta la decisione gravata;

stante quanto sopra non vi è né violazione della normativa sovranazionale, né, inoltre, alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che il legittimo esercizio della discrezionalità legislativa per fattispecie correlate a corsi di specializzazione collocati in tempi diversi, non escludendo l’adeguatezza della singola remunerazione ovvero “aestimatio”, è stata espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni diverse e variamente allocate nel tempo (cfr., in motivazione, Cass., n. 1641 del 2020, cit.): sotto questo profilo non sussistono neppure i presupposti per una questione di legittimità costituzionale;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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