LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18101-2019 proposto da:
B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 457/2019 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
CHE:
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da B.B., nato in Bangladesh.
Il racconto del richiedente è stato ritenuto non credibile perchè scarsamente verosimile e contraddittorio, sia dal Tribunale, che dalla Corte di appello in ordine alle ragioni della sua fuga dal Bangladesh segnatamente ascritte dal richiedente alle minacce di morte subite dagli oppositori perchè si era candidato per le elezioni studentesche con il partito BNP.
Sulla scorta di tale considerazione la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14 lett. a) e b), non ricorrendo i presupposti di legge.
La Corte di appello, quindi, a seguito della consultazione delle COI afferenti alla situazione socio/politica della Nigeria, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria D.Lgs. cit. ex art. 14.
Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse condizioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata e perchè quanto dedotto dal ricorrente in merito ad attività lavorative svolte in Italia non era sufficiente a far ritenere una effettiva integrazione sociale in Italia.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo si denuncia del TUI, art. 5, comma 6. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria e sostiene che la Corte di appello non abbia considerato l’inserimento sociale del ricorrente in Italia.
Il motivo è inammissibile perchè la decisione impugnata si fonda su plurime rationes decidendi, non tutte impugnate.
Giova ricordare, in tema di protezione umanitaria, che la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti.
E’ del tutto evidente che in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile – come da accertamento della Corte territoriale non impugnato -non esista alcuna possibilità di comparazione con la situazione in cui aveva vissuto prima dell’allontanamento.
A ciò va aggiunto che il giudice del merito ha esaminato quanto dedotto dal richiedente al fine di comprovare l’integrazione in Italia e, con accertamento di fatto di sua competenza, ha escluso che in concreto tale integrazione si ravvisasse, accertamento che non trova una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso, formulato in termini generali senza l’indicazione di fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame, ma diretto solo ad una impropria rivalutazione.
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del resistente.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021