Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37761 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17770/2020 R.G., proposto da:

D.P.G., rappresentata e difesa dall’avv. Novaro Lucrezia e dall’avv. Benvenuti Marco, con domicilio eletto in Roma, Via Grazioli Lante n. 5;

– ricorrente –

contro

PANORAMI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Romani Roberto e dall’avv. Camici Gianmaria, con domicilio eletto in Roma, alla Via Monte Zerbio n. 30;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 875/2019, depositata in data 7.10.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Panorami s.r.l. ha chiesto al giudice di pace di Savona l’emissione di un decreto monitorio nei confronti di D.P.G. per il pagamento del corrispettivo della fornitura e posa in opera di serramenti.

L’ingiunta ha proposto opposizione, lamentando l’inesatta esecuzione del contratto e spiegando riconvenzionale per il risarcimento dei danni.

Esaurita la trattazione, il giudice di primo grado ha revocato l’ingiunzione, respingendo la domanda di pagamento del prezzo e condannando l’appaltatrice al risarcimento del danno, quantificato in Euro 4500,00.

La sentenza è stata integralmente riformata in appello.

Secondo il tribunale, i serramenti forniti dalla Panorami s.r.l. erano di ottima qualità e i difetti denunciati dipendevano dal fatto che le quote interne dell’alloggio erano più basse rispetto alle quote dei terrazzi, occorrendo – per la regolare esecuzione del contratto – la realizzazione di una piccola struttura muraria a sostegno della nuova traversa inferiore, che non rientrava nell’offerta proposta dalla società.

La pronuncia ha evidenziato che le difficoltà di installazione erano state portate a conoscenza della committente, suggerendo anche gli interventi da eseguire, ma che la De Palo aveva richiesto di procedere comunque al montaggio dei serramenti, assicurando che avrebbe interessato, per gli interventi necessari, un muratore o il pavimentista di fiducia, “tranquillizzando” l’appaltatrice ed esonerandola da ogni adempimento ulteriore.

Vi era quindi prova – secondo la sentenza – che l’appaltatrice avesse manifestato il proprio dissenso e che avesse eseguito le lavorazioni su richiesta e per l’insistenza della controparte.

Il tribunale ha quindi confermato il decreto ingiuntivo, respingendo la riconvenzionale di risarcimento del danno e regolando le spese. Per la cassazione dell’ordinanza, De P.G. propone ricorso in un unico motivo.

La Panorami s.r.l. resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

1.2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218,1667 e 1668 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia erroneamente escluso la responsabilità dell’appaltatrice, non considerando che quest’ultima era tenuta a segnalare gli errori di progettazione in modo puntuale alla controparte (essendo quest’ultima priva delle necessarie competenze tecniche) – e a procedere all’installazione solo dopo aver manifestato il proprio dissenso (- non limitandosi a mere obiezioni di carattere tecnico -) alla posa in opera dei serramenti, attenendosi poi scrupolosamente alle regole dell’arte al momento dell’installazione.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Come si è evidenziato nell’esposizione dei fatti di causa, i difetti lamentati dalla ricorrente dipendevano da un fattore non imputabile alla Panorami s.r.l. (la diversità di quota tra interno alloggio e terrazzi).

L’impresa aveva segnalato le problematiche tecniche ed indicato le possibili soluzioni, manifestando – secondo l’apprezzamento del giudice di merito – anche il proprio dissenso ad eseguire i lavori originariamente progettati (cfr. sentenza, pag. 5) e determinandosi ad eseguire l’installazione solo dopo esser stata sollecitata in tal senso dalla committente, con la riassicurazione che i problemi sarebbero stati eliminati con l’intervento di altro personale scelto dalla De Palo.

Come ha osservato la sentenza, la Panorami s.r.l. era stata anche sollevata dal compìto di effettuare le lavorazioni aggiuntive, necessarie per procedere alla installazione a regola d’arte, e nonostante le problematiche segnalate – era stata invitata ad eseguire il contratto per evitare ulteriori ritardi.

La pronuncia è – in definitiva – conforme al principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di contratto di appalto, l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.

Anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto e fornito indicazioni sulla relativa realizzazione, l’appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre, i va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l’appaltatore stesso ridotto a mero “nudus minister”, cioè passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute (Cass. 12995/2006; Cass. 1981/2016; Cass. 15732/2018).

L’appaltatore non risponde del danno neppure qualora, come nel caso concreto, abbia portato a conoscenza della controparte l’esistenza di problematiche e criticità esecutive ed abbia eseguito l’opera su ordine della committenza che abbia comunque richiesto di dar corso al contratto a proprio rischio, circostanza quest’ultima comprovata dal fatto la De Palo aveva assicurato che, per risolvere le problematiche segnalate dalla fornitrice, avrebbe interessato i propri muratori, sollevando la controparte da ogni ulteriore adempimento, in tal modo accettando la possibilità che il risultato non fosse rispondente alle iniziali aspettative (Cass. 8016/2012; Cass. 23594/2017; Cass. 15732/2018).

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario dele spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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