LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielomo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15587-2020 proposto da:
D.C.D., domiciliato presso la cancelleria della CORTI Di CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CONTE;
– ricorrente –
contro
TEAMCOOP – SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE, N.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4639/2019 della CORTE D’APPELLOU di NAPOLI, depositata l’08/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PICCONE VALERLA.
RILEVATO
CHE:
– con sentenza in data 8 ottobre 2019, la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da D.C.D. nei confronti della Teamcoop Soc. Coop. a. r. l. condividendo l’iter argomentativo del primo giudice che aveva ritenuto insussistente la prova circa gli elementi della subordinazione – già vagamente allegati – nel rapporto societario intercorrente fra il cooperativa resistente;
– per la cassazione della pronunzia propone D.C., assistito da memoria, affidandolo a tre motivi;
– parte con troricorrente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
CHE:
– va preliminarmente rilevato come non sussistano i presupposti per la trattazione del presente procedimento in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 4, come richiesta da parte ricorrente nella memoria difensiva;
– con il primo motivo di ricorso, si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la decisione impugnata deducendosi la violazione e falsa applicazione degli arti. 115 e 116 c.p.c. e omessa e contraddittoria motivazione circa la sussistenza di un rapporto riconducibile nell’ambito dell’art. 2094 c.c.;
– con il secondo motivo, si allega, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 345 c.p.c. censurandosi la pronunzia per omesso esame di documentazione essenziale;
– con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 291 c.p.c., in ordine al rilievo da attribuirsi alla mancata comparizione del convenuto;
– va rilevato che tutte le censure appaiono proposte sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
occorre preliminarmente evidenziare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 del, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più tante, Cass. n. 23940 del 2017) e nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie;
– in ogni caso, volendo esaminare le censure proposte sotto il profilo della violazione di legge, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), mentre, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);
– invero, a ben guardare, tutte le censure proposte, anche quelle afferenti alla violazione dell’art. 345 c.p.c. in ordine all’esame della documentazione prodotta e dell’art. 291 c.p.c. relativamente a quella che, ad avviso di parte ricorrente avrebbe dovuto essere la valutazione della contumacia di parte convenuta, vengono veicolate in termini di violazione di legge (sebbene, appunto, erroneamente indicate quali lesioni dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma, in realtà, mirano ad ottenere una rivisitazione in fatto inammissibile in sede di legittimità (cfr., sul punto, SU 34776 del 2019);
– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
– nulla per le spese essendo la parte rimasta intimata;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a eludo previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis, 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021
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