LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1200-2017 proposto da:
P.P., rappresentata e difesa dagli avv.ti LUCA TANTALO e TIZIANO SOLIGNANI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI n. 74-C, presso lo studio dell’avvocato MARCO SEGATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUGGERO STEFANI;
– controricorrente –
nonché contro VERCOFIN S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1140/2016 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 31/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 12.7.2006 P.P. evocava in giudizio M.M. innanzi il Giudice di Pace di Vignola per sentirla condannare alla rimozione di alcune piante ed al risarcimento del danno. L’attrice affermava, in particolare, di aver acquistato un immobile dalla società Vercofin S.r.l. e che alcuni mesi dopo il rogito la M. aveva posto a dimora alcuni cipressi, a distanza tale da ostruire le vedute dell’attrice e comunque in violazione delle norme a presidio delle distanze legali.
Si costituiva in giudizio la M., resistendo alla domanda ed allegando che le piante sarebbero state ripristinate in base ad un accordo del 23.6.2002, in virtù del quale la convenuta aveva concesso a Vercofin S.r.l., che chiamava in causa in garanzia, la facoltà di espiantare nove piante di cipresso per agevolare lo svolgimento di alcune opere edili, con l’impegno di conservare in vita le essenze e ripristinarle a lavori ultimati.
Con sentenza n. 425/2009 il Giudice di Pace di Vignola rigettava la domanda condannando la P. alle spese del giudizio.
Interponeva appello l’originaria attrice ed il Tribunale di Modena, con la sentenza impugnata, n. 1140/2016, emessa nella resistenza della M., rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del secondo grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza P.P., affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso M.M..
Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale non avrebbe considerato le risultanze dell’atto del 21.4.2004, intercorso tra M. e Vercofin S.r.l., in base al quale la prima aveva concesso alla seconda il diritto di mantenere la costruzione edificata a distanza inferiore a quella legale dal confine del suo fondo, con i relativi diritti di luce e veduta. Poiché in quel momento i cipressi non erano stati ancora reimpiantati, la clausola dell’atto in esame avrebbe precluso il diritto della M. di pretendere il ripristino del filare precedentemente esistente in loco.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non esistessero regolamenti applicabili, mentre la P. aveva prodotto in atti del giudizio il regolamento comunale del verde pubblico del Comune di Savignano, che prevede una distanza di 3 metri dal confine per gli alberi di altezza inferiore a 10 metri, e di 5 metri dal confine per quelli di altezza superiore a 10 metri.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 895 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la disposizione dell’art. 895 c.c., comma 2, senza considerare che la norma si applica quando, di un filare, vengono espiantati o cadono alcuni alberi; poiché nella specie l’intero filare era stato eliminato, non sussisteva alcun diritto della M. di pretenderne il reimpianto a distanza di anni, se non rispettando la distanza minima dal confine.
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta infine l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale non avrebbe considerato l’illiceità del reimpianto di 20 alberi per sostituire i precedenti 9 eliminati in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti da Vercofin S.r.l..
Le quattro censure, suscettibili di essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili.
Preliminarmente occorre esaminare il terzo motivo, con il quale la ricorrente afferma che, nel caso di specie, sarebbe stato eliminato l’intero filare di alberi, con conseguente impossibilità di applicare la disposizione di cui all’art. 895 c.c., comma 2. La censura è inammissibile, poiché il Tribunale afferma chiaramente, all’esito di disamina in punto di fatto, che nel caso di specie non era stato espiantato l’intero filare, ma solo parte di esso. Di conseguenza, anche in base alla giurisprudenza richiamata nel ricorso, la sostituzione delle piante rimosse era consentita, posto il principio -che il collegio condivide- secondo cui “Il diritto di tenere a distanza minore di quella legale un filare di alberi situato lungo il confine ha per oggetto non le piante singolarmente, bensì l’intero filare inteso come “universitas rerum”. Pertanto, finché questo conserva unitariamente la sua vitalità, esso può essere integrato mediante la sostituzione di piante nuove a quelle che via via muoiono o vengono abbattute; quando, invece, il filare venga distrutto nella sua interezza, per opera dell’uomo o per evento naturale, la sostituzione può avere luogo soltanto nel rispetto della distanza prevista dalla legge” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15199 del 09/06/2008, Rv. 603505; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10192 del 30/04/2013, Rv. 626315). L’obbligo di rispettare le distanze legali, in caso di reimpianto di albero precedentemente estirpato, sussiste infatti proprio quando non si tratti di essenza compresa in un filare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5928 del 15/06/1999, Rv. 527507), posto che quest’ultimo si considera come bene unitario -appunto, come universitas rerum- anche alla luce della sua rilevanza paesaggistica.
Il quarto motivo, con il quale la ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia omesso di considerare l’illiceità del reimpianto di alberi in numero maggiore di quelli a suo tempo estirpati, merita per ragioni logiche di essere esaminato subito dopo il terzo. Esso e’, del pari, inammissibile perché il Tribunale ha considerato il punto -sul quale, dunque, non si configura alcun profilo di omesso esame- affermando che il reimpianto di venti essenze giovani in luogo delle nove più antiche eliminate a suo tempo non modifica l’impatto complessivo del filare, quanto a volume e consistenza (cfr. pag. 4 della sentenza). Alla base di tale affermazione v’e’ evidentemente la considerazione che le piante, nel loro insieme, costituiscano un filare, con conseguente applicazione dell’art. 895 c.c., comma 2; tale considerazione è frutto di un apprezzamento in fatto che, in quanto tale, non è suscettibile di riesame in questa sede.
La motivazione del giudice di merito, precisata come suindicato, resiste alla censura in esame, poiché la natura unitaria del filare -il quale, come detto, costituisce una universitas rerum- comporta l’irrilevanza del numero dei singoli beni che ne fanno parte, da un lato perché la universitas va per definizione considerata nella sua unitarietà (cfr. ad esempio Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 08/04/1997, Rv. 503585, secondo la quale nel caso di danno causato a terzi dalla universitas rerum l’obbligo di custodia, e la conseguente responsabilità del titolare, concerne indistintamente e complessivamente tutti i beni che ne fanno parte), e dall’altro lato in vista del fatto che la speciale tipologia del bene in esame comporta l’inevitabile variazione del numero e della consistenza dei suoi singoli componenti, vuoi per l’opera dell’uomo, come nel caso della biblioteca che si arricchisce via via di nuovi volumi, o dell’azienda commerciale, le cui componenti possono variare in funzione del momento in cui ne si apprezza la consistenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1416 del 16/06/1967, Rv. 328045, secondo la quale è ben possibile che l’azienda, in un dato momento, non comprenda “… tutti gli elementi che normalmente ne integrano il concetto, ben potendo alcuni di essi mancare, purché dal loro difetto non risulti compromessa l’unità economica aziendale”; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3287 del 11/06/1979, Rv. 399680, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3451 del 26/05/1980, Rv. 407292, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6617 del 17/12/1984, Rv. 438159 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23496 del 17/12/2004, Rv. 578713), vuoi, infine, in funzione della crescita naturale delle piante, come nel caso del filare di alberi posto a confine, al quale si riferisce la disposizione di cui all’art. 895 c.c., comma 2.
L’inammissibilità del terzo e del quarto motivo comporta l’inammissibilità anche dei primi due. Il primo, perché una volta verificato che nella specie il filare era stato parzialmente conservato, sussiste comunque il diritto della M. a ripristinare la parte mancante, a prescindere dalle pattuizioni contenute nell’atto del 21.4.2004, il quale peraltro si riferisce all’edificio realizzato da Vercofin S.r.l., piuttosto che al filare in sé considerato. Il secondo, poiché trattandosi di ripristino di un filare non vi è alcun obbligo di rispettare né le distanze legali previste dal codice, né quelle diverse previste dai regolamenti locali, ove esistenti.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte controricorrente. Nulla invece per la parte intimata, che non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021