Codice Civile > Articolo 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Codice Civile

Vigente al

Se si e' acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non puo' sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

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