Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero' in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.
843.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21694 del 26/08/2019
Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo l’art. 896 c.c. al proprietario del fondo sul quale essi protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che è irrilevante la presenza sul confine di un muro divisorio, proprio o comune, poiché, ai sensi dell’art. 892 c.c., le piante devono essere mantenute, in ogni caso, ad un’altezza non eccedente la sommità del muro.