LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22686 – 2016 R.G. proposto da:
G.C., – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Luigi Caruso ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Oceano Atlantico, n. 14, presso Carlo Eusepi;
– ricorrente –
contro
G.G. – c.f. *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 962/2016 della Corte d’Appello di Catania;
udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 aprile 2021 del consigliere Dott. Abete Luigi.
FATTO E DIRITTO
Esponevano che avevano ricevuto in donazione da G.G., di essi istanti, rispettivamente, sorella e cognata, con rogito del 12.12.2001, il terreno agricolo in territorio di ***** della superficie di circa mq. 326 (in catasto a fol. 2, particella n. *****).
Esponevano che il terreno era detenuto senza titolo da G.C., di essi istanti, rispettivamente, fratello e cognato.
Chiedevano accertarsi e dichiararsi il loro diritto di proprietà sul terreno e condannarsi il convenuto alla restituzione.
2. Si costituiva G.C..
Eccepiva l’intervenuto acquisto, da parte sua, per usucapione della piena proprietà del terreno, siccome ne aveva avuto il possesso ininterrotto, pacifico e pubblico sin dal 1980.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
3. Con separato atto notificato in data 18.11.2009 G.C. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di A., G.G. e M.B..
Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’intervenuto acquisto da parte sua per usucapione della piena proprietà del medesimo fondo.
4. Riuniti i giudizi, all’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza in data 24.11.2014 l’adito tribunale accoglieva la domanda di rivendicazione esperita da G.G. e M.B., rigettava la domanda di usucapione esperita da G.C. e condannava quest’ultimo al rilascio del fondo.
5. Proponeva appello G.C..
Resistevano G.G. e M.B..
6. Con sentenza n. 962/2016 la Corte di Catania rigettava il gravame.
Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d’appello, con cui era stato censurato il primo dictum nella parte in cui aveva rigettato la domanda di usucapione per mancato decorso del termine ventennale, che G.C. non aveva reiterato in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie respinte dall’istruttore di prime cure, sicché non poteva riproporle in appello.
Evidenziava altresì che nulla la teste M. aveva riferito in ordine al momento iniziale dell’immissione in possesso e del tutto ininfluenti erano i rilievi dell’appellante in ordine all’attendibilità del teste addotto da controparte.
Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, con cui era stato censurato il primo dictum nella parte in cui aveva escluso che le controparti fossero gravate dall’onere della “probatio diabolica”, che correttamente si era opinato per l’attenuazione dell’onere probatorio dei rivendicati, siccome G.C. aveva dato atto dell’originaria appartenenza del bene al padre, ovvero ad un comune dante causa.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso G.C.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
G.G. non ha svolto difese.
8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 189 c.p.c..
Deduce che l’omessa reiterazione delle istanze istruttorie al più giustifica una presunzione di abbandono, sicché occorre che il giudice individui il reale intendimento della parte.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’errata applicazione degli artt. 948 e 1158 c.c..
10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che ha prospettato ab origine di aver posseduto il terreno controverso da epoca antecedente all’atto di acquisto, con rogito del 26.10.1983, di G.G. ovvero sin da epoca antecedente al 1980, essendo stato immesso nel possesso da suo padre, G.S..
Deduce che ha prospettato ab origine che G.G., dante causa di G.G. e di M.B., ebbe a rendersi, col rogito del 26.10.1983, acquirente fiduciaria del terreno per conto del padre, G.S., che, in quanto fallito, non avrebbe potuto rendersi intestatario del terreno.
Deduce quindi che ha errato la Corte di Catania ad opinare per l’attenuazione dell’onere della “probatio diabolica”.
11. Il ricorso a questa Corte non risulta notificato a M.B., parte appellata dinanzi alla Corte d’Appello di Catania.
Tuttavia, in dipendenza dell’inevitabile rigetto – come si dirà – del ricorso a questo Giudice del diritto ben può prescindersi dalla necessità dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331 c.p.c., ai fini dell’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento).
12. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.
13. Questa Corte spiega che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello; e soggiunge che tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (cfr. Cass. (ord.) 3.8.2017, n. 19352; Cass. 27.2.2019, n. 5741, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione).
14. Su tale scorta devesi opinare, alla luce degli stessi rilievi del ricorrente, nel senso che costui si e’, appunto, limitato a richiamare genericamente il contenuto dei precedenti atti difensivi.
Difatti il ricorrente ha riferito di aver, in primo grado, alle udienze del 25.1.2012 e del 3.10.2012 nonché alle udienze di precisazione delle conclusioni del 4.12.2013 e del 31.10.2014, rassegnato le conclusioni “riportandosi a tutte le deduzioni, istanze, richieste ed eccezioni spiegate in seno a tutti gli atti ed ai verbali di causa che qui devono intendersi.
In tal guisa, per un verso, devesi reputare ineccepibile l’affermazione della corte distrettuale secondo cui era preclusa a G.C. la riproposizione in appello delle istanze istruttorie respinte dall’istruttore di primo grado, siccome non riproposte in sede di precisazione, in prime cure, delle conclusioni e quindi implicitamente abbandonate.
In tal guisa, per altro verso, del tutto ingiustificato è l’assunto del ricorrente secondo cui il suo comportamento processuale non può essere inteso quale abbandono dei mezzi istruttori articolati (cfr. ricorso, pag. 12).
15. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono da vagliare congiuntamente, siccome strettamente connessi; del resto, i motivi anzidetti sono connessi pur nella formulazione di parte ricorrente; i medesimi mezzi di impugnazione comunque sono privi di fondamento e vanno respinti.
16. Va innanzitutto rimarcato che la preclusione all’ammissione della prova per testimoni di cui la corte etnea ha legittimamente – lo si è anticipato – dato atto, si riflette inesorabilmente in sede di delibazione delle censure veicolate dal secondo e dal terzo mezzo di impugnazione.
Invero il riscontro delle circostanze “di fatto” addotte dal ricorrente a censura della ricostruzione “in fatto” sulla cui scorta la corte di merito ha ritenuto attenuato l’onere della “probatio diabolica”, è correlato, per espressa prospettazione dello stesso G.C., al buon esito della prova per testimoni non ammessa (“(…) ed anche per come si sarebbe voluto chiarire con i succitati mezzi istruttori non ammessi, il padre fu colui il quale immise nel possesso prima del 1980 il ricorrente nella sua porzione di terreno”: così ricorso, pag. 20).
17. Va altresì rimarcato che le ragioni di censura veicolate dal secondo e dal terzo mezzo di impugnazione, alla stregua del rilievo per cui “le deduzioni fattuali cui la Corte Territoriale giunge contrastano (…) con quanto emerso documentalmente in atti” (così ricorso, pag. 20), sollecitano questa Corte al riesame delle risultanze istruttorie di natura, appunto, documentale.
E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
18. Va inoltre – ed in ogni caso – rimarcato che, in fondo, merce’ le prospettazioni dapprima riferite in sede di illustrazione del secondo e del terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura il giudizio “di fatto” alla cui stregua la corte territoriale ha affermato che G.C. aveva riconosciuto che il terreno rivendicato da G.G. e M.B. era appartenuto, un tempo, ad un comune dante causa, giudizio “di fatto” sulla cui scorta, poi, la corte siciliana ha ineccepibilmente reputato attenuato l’onere della “probatio diabolica” (cfr. Cass. 18.1.2016, n. 694, secondo cui, in tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l’attore è tenuto a provare solamente l’esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, l’appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto; Cass. 17.4.2002, n. 5487, secondo cui nell’azione per rivendicazione l’onere della cosiddetta “probatio diabolica” incombente sull’attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d’acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell’attore; in tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere).
E nondimeno in questi termini, nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d’appello ha ancorato il suo dictum.
19. Del resto, in termini per nulla coerenti il ricorrente, da un canto, ha addotto che “mai in causa (…) ha sostenuto (come dice la sentenza della Corte d’Appello di Catania) che il dante causa del terreno fu il padre” (così ricorso, pag. 20); d’altro canto, ha prospettato “come G.G., la quale acquistò il terreno con il rogito del 26 ottobre 1983, fu in realtà una mera intestataria cartolare, in quanto il vero dominus fu il padre ( G.S.), il quale fallito avrebbe corso il pericolo di vedere la proprietà.
20. G.G. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese.
21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, G.C., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021