Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37815 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17682-2016 proposto da:

IACC SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO GRASSI;

– ricorrente –

contro

R.V.P. elettivamente domiciliato in Roma, Via Isacco Newton 34, presso lo studio dell’avvocato Silvana Vera Durante, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Michele Lionello Savasta Fiore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2016 della Corte d’appello di Torino, depositata il 07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere CASADONTE Annamaria;

letta la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Celeste Alberto concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che:

– la società I.A.C.C. s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che ha respinto il di lei gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di Asti;

– il giudizio in esame trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su domanda dell’appaltatore R.V. per il pagamento del residuo corrispettivo di Euro 98.677,40, dovuto dalla I.A.c.c. s.r.l. per la progettazione, realizzazione ed installazione in Egitto di un impianto di trasporto e cernita di arachidi oggetto del contratto di appalto stipulato inter partes il 17/6/2009;

– la società ingiunta deduceva con l’opposizione che l’opera progettata e realizzata dal R. aveva una linea di trasporto con portata inferiore a quella commissionata, presentava degli inconvenienti, era stata consegnata con ritardo di oltre un anno ed, inoltre, l’appaltatore aveva interrotto gli interventi di installazione abbandonando il cantiere salvo poi pretendere il saldo del corrispettivo;

– in considerazione di ciò domandava la riduzione del prezzo in relazione alla misura pari al costo di quanto necessario per il completamento della linea a regola d’arte nonché la condanna del convenuto al risarcimento dei danni e in subordine la risoluzione del contratto con condanna del R. al ritiro dell’impianto ed alla restituzione di quanto percepito;

– l’opposto R. contestava le allegazioni dell’opponente ed eccepiva la maturata decadenza dalla garanzia dei vizi sostenendo l’intervenuta accettazione dell’opera; il convenuto opposto contrastava altresì la pretesa risarcitoria in quanto priva di dimostrazione;

– all’esito del giudizio di primo grado avanti all’adito Tribunale di Asti, articolato nell’istruttoria testimoniale e nell’interrogatorio formale del convenuto, l’opposizione veniva respinta evidenziando il gitlàice l’accertato rifiuto da parte dell’opponente dell’offerta di relizzare l’intero macchinario, offerta ritenuta troppo onerosa ed a cui era seguito l’intervenuto accordo per l’acquisto di singoli macchinari presso soggetti terzi che praticavano prezzi inferiori, con la conseguenza che a R. era stata commissionata solamente la costruzione dei nastri trasportatori, in conformità ad un progetto concordato tra le parti e poi montato in Egitto;

– il giudice di primo grado ha altresì evidenziato come la problematica dell’insufficiente portata dell’impianto sollevata dall’opponente è rappresentata per la prima volta solo dopo che erano state assemblate le componenti nel luogo di destinazione in Egitto, non in fase di progettazione, e che la committente aveva pagato gli importi delle fatture ad eccezione dell’ultima giustificando il rigetto con il deficit di produzione;

– riteneva, però, il tribunale che l’appaltatore si era attenuto alle istruzioni impartitegli, ignorando la tipologia dei macchinari acquistati altrove dall’opponente ed alla quale incombeva l’onere di provare sia i malfunzionamenti come riconducibili all’operato del R. sia i danni ed il nesso causale tra gli stessi e l’asserito inadempimento del medesimo;

– proposto gravame da parte della committente I.A.c.c. s.r.l. la Corte d’appello di Torino ne ha statuito l’infondatezza;

– in particolare, la corte ha ritenuto di esaminare congiuntamente le doglianze formulate partendo, in via prioritaria, dall’esame dell’eccezione di decadenza della società committente dalla garanzia dei vizi sollevata sin dall’originaria costituzione dal convenuto opposto R.;

– la corte torinese ha osservato in proposito che allo scopo di sottrarsi all’applicazione del regime decadenziale dell’art. 1667 c.c., la società appellante ha invocato l’applicazione dell’art. 1453 c.c., all’azione di responsabilità per inadempimento, in luogo della speciale disposizione sull’appalto precisando di avere chiesto la riduzione del prezzo dell’opera commissionata nella misura pari al costo di quanto necessario per il completamento della lineaa a perfetta regola d’arte e, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore;

– la corte ha ritenuto, nondimeno, che anche le suddette azioni siano comunque subordinate alla tempestiva denuncia dei vizi da parte del committente nel termine di 60 giorni dalla scoperta;

– ha poi argomentato la corte che nel caso di specie, la ricostruzione processuale dei fatti aveva consentito di accertare che la consegna dei nastri trasportatori realizzati dal R. era avvenuta il 31 agosto 2009, che lo stesso aveva consegnato due “nuovi nastri degli elevatori” (sebbene ritirati dalla I.A.c.c. solo nel maggio 2010), due cinghie ed un pressostato; parimenti erano stati effettuati dalla committente tutti i pagamenti per un importo di 189.777,54 senza elevare alcuna contestazione;

– conseguentemente la corte concludeva che non avendo la società dimostrato la tempestività della denuncia degli asseriti vizi, la censura dedotta in appello era infondata ed irrilevante l’istanza istruttoria di esibizione documentale formulata dall’appellante;

– inoltre la corte territoriale ha ritenuto inammissibile per tardività, condividendo l’eccezione sollevata a riguardo dall’appellato R., la domanda di determinazione dell’ammontare della residua ragione creditoria del R. là dove l’appellante ha sostenuto che il costo per la realizzazione dell’impianto era stato stabilito contrattualmente “a corpo” e che, pertanto, in considerazione della somma già versata l’importo residuo eventualmente spettante alla R. sarebbe inferiore rispetto a quello oggetto dell’ingiunzione;

– per la corte torinese si trattava, però, di domanda diversa da quella originariamente formulata nell’atto di citazione introduttiva dell’opposizione ed in quanto tale non ammissibile in appello;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla società I.A.c.c. s.r.l. con ricorso affidato a due motivi cui resiste con controricorso R.V..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1453 c.c., là dove la corte d’appello ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’ordinaria responsabilità per inadempimento contrattuale dell’appaltatore R., nonostante l’impianto de quo non fosse mai stato ultimato da parte di quest’ultimo e mai consegnato funzionante alla committente;

– assume la ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe considerato la circostanza del mancato completamento e della mancata consegna dell’impianto il che giustificherebbe l’operatività della ordinaria responsabilità per inadempimento contrattuale, mentre l’azione di garanzia per vizi potrebbe essere esercitata solo dopo la consegna dell’opera stessa quale momento di adempimento della prestazione dell’appaltatore che ne presuppone l’ultimazione secondo la giurisprudenza di legittimità invocata nel ricorso;

– la censura non merita accoglimento;

– come osservato anche dal P.M., appare dirimente la constatazione che la corte territoriale ha ritenuto – con adeguata e motivata valutazione di merito e, pertanto, non sindacabile nei termini proposti dalla ricorrente – che l’opera commissionata al R., e ridimensionata rispetto all’ipotesi iniziale perché ritenuta troppo onerosa, era limitata alla fornitura dei “nastri trasportatori”;

– ha considerato, inoltre, la corte territoriale che l’appaltatore R. aveva consegnato l’opera effettivamente commissionata secondo le tempistiche e l’aveva messa in funzione, seppure con ritardi dovuti ai terzi fornitori presso i quali la committente si era approvigionata per ridurre i costi;

– a fronte di ciò la corte ha ritenuto conclusivamente che non era stata fornita dalla committente, che ne era onerata, la prova di tempestive contestazioni, cioè entro sessanta giorni dalla consegna (sebbene il contratto prevedesse il termine inferiore di trenta giorni) e tale assunto non è efficacemente contrastato dalla censura in esame;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1667 c.c., là dove la corte d’appello ha ritenuto che l’azione della società committente fosse non tempestiva per omessa denuncia dei vizi entro il termine di 60 giorni dalla scoperta, nonostante il R. abbia riconosciuto in corso d’opera i vizi di funzionamento dell’impianto, in spregio del disposto normativo dell’art. 1667 c.c., comma 2;

– la censura è inammissibile;

– si tratta di questione di diritto che presuppone un accertamento di fatto, di cui non si fa cenno nella sentenza d’appello e rispetto alla quale la ricorrente non effettua alcuna localizzazione al fine di dimostrarne l’ammissibilità (cfr. Cass. 19350/2005; id. 15196/2018);

– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso va respinto e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 5800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 1 5 % per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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