LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17616/2017 proposto da:
D.G., rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA QUATTROCOLO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in VIA BOLOGNA, VIA BELVEDERE N. 10;
– ricorrente –
contro
D.B.A., F.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 165/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto.
FATTI DI CAUSA
D.G., premesso di avere stipulato un contratto definito di “comodato di immobile ad uso abitativo” relativo ad un bene di proprietà di D.B.A., agì nei confronti di quest’ultima, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., per sentir accertare la natura locatizia del rapporto; dedusse che il contratto, della durata di 25 anni, prevedeva il versamento di 8.000,00 Euro quale “corrispettivo per il bene ricevuto” nonchè il pagamento anticipato della somma di 15.000,00 Euro per spese condominiali e aggiunse di avere versato dette somme, oltre all’importo mensile di 400,00 Euro per il godimento dell’immobile, come da quietanze rilasciate dalla proprietaria; chiese pertanto anche la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto alla misura del canone che fosse risultato dovuto.
Contumace la D.B., alla prima udienza propose intervento volontario F.C., in qualità di aggiudicatario del medesimo immobile, sottoposto ad esecuzione forzata, chiedendo che venisse accertato che il rapporto aveva natura di comodato, “come tale non opponibile alla procedura esecutiva”.
Il Tribunale di Rimini rigettò le domande proposte dal ricorrente e accertò che il contratto costituiva un comodato e, come tale, non era opponibile alla procedura esecutiva; condannò, inoltre il D. al pagamento, in favore del F., delle spese di lite e dell’ulteriore somma di 4.150,0 Euro ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sul gravame del D., ha dichiarato la tardività dell’intervento svolto dal F. e ha confermato la sentenza impugnata per il resto, sul rilievo che non era stata provata la simulazione del contratto di comodato; ha inoltre condannato l’appellante a rifondere al F. le spese del grado.
Ha proposto ricorso per cassazione il D., affidandosi a quattro motivi.
Con ordinanza interlocutoria n. 25216/2019, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della D.B..
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 101,112,113,115 e 116 c.p.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale contraddittoriamente deciso la controversia senza alcun riferimento alle questioni precedentemente sottoposte al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., comma 2 (con particolare riguardo alla qualificazione della domanda proposta dal D. alla stregua di una domanda di accertamento di simulazione contrattuale o di una domanda di mera qualificazione giuridica del predetto contratto e alla nullità del patto occulto di maggiorazione del canone allegato dallo stesso D.), in tal modo incorrendo nel vizio di incompletezza, illogicità e incoerenza della motivazione.
1.1. La censura è infondata poichè, nel definire la controversia, il giudice non risulta in alcun modo vincolato ai temi e ai contenuti del provvedimento con il quale abbia in precedenza individuato questioni da sottoporre al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2.
In altri termini, benchè il giudice di merito abbia ritenuto di sollecitare il contraddittorio delle parti su una questione rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, la decisione definitiva è rimasta del tutto svincolata dalla necessità di collegarsi al rilievo di detta questione, atteso che la sollecitazione del contraddittorio, nei sensi indicati, è funzionale alla sola esigenza di non sorprendere le parti circa gli eventuali contenuti della futura decisione (c.d. decisione della terza via).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362,1363,1571,1803,1804,18081809,2697 c.c., nonchè dell’art. 290 c.p.c., della L. n. 431 del 1998, della L. n. 392 del 1978 e del D.Lgs. n. 23 del 2011, nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi, anche in relazione agli art. 112 e 116 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazione della simulazione del contratto di comodato intercorso tra le parti, in contrasto con il significato obiettivo dei documenti contrattuali depositati e con il contenuto degli ulteriori elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio e analiticamente richiamati in ricorso, senza neppure tener conto della mancata contestazione, da parte della D.B. (rimasta contumace), delle argomentazioni svolte dall’originario ricorrente a fondamento della domanda proposta.
2.2. Il motivo è inammissibile poichè, senza illustrare specifici errori di diritto concernenti le norme richiamate nella rubrica e senza individuare fatti singolarmente decisivi di cui sarebbe stato omesso l’esame, il ricorrente invoca sostanzialmente una rilettura complessiva nel merito dei fatti di causa e degli elementi istruttori acquisiti, secondo una prospettiva critica del tutto inammissibile in sede di legittimità.
Sotto altro profilo, del tutto priva di fondamento deve ritenersi la pretesa del ricorrente di attribuire una qualche valenza probatoria al fatto della mancata contestazione della domanda da parte della convenuta rimasta contumace, non potendo trarsi dalla circostanza processuale della contumacia alcuna conseguenza nel senso preteso dal ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24885/2014).
3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 101,102,112,113,115 e 116 c.p.c., artt. 1414,1417 e 1421 c.c., art. 2700 c.c. e artt. 416,419 e 447-bis c.p.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi, anche in relazione al disposto degli artt. 112 e 116 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la domanda originariamente proposta dal D. consisteva nell’accertamento della simulazione del contratto di comodato stipulato tra le parti, laddove detta domanda era stata viceversa caratterizzata dall’espressa indicazione della natura locatizia di detto contratto al di là del nomen iuris concretamente utilizzato, senza alcuna evocazione di simulazioni vere o supposte. Peraltro, il giudice d’appello avrebbe egualmente errato nell’escludere l’avvenuta dimostrazione della simulazione del contratto di comodato, non avendo tenuto conto della mancata contestazione della convenuta e delle ricevute mensili di pagamento depositate in giudizio, attribuendo, viceversa, valenza probatoria a un documento prodotto dal terzo interveniente, F.C., nell’ambito di una costituzione tardiva e dunque inammissibile.
3.3. Anche questo motivo è, sotto ogni profilo, inammissibile.
Inammissibile nella parte in cui contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il D. aveva proposto una “domanda di simulazione diretta a far dichiarare che la volontà delle parti del contratto di comodato era, in realtà, quella di stipulare una locazione”, giacchè:
il ricorrente prospetta la censura in difetto di autosufficienza, in quanto non trascrive – almeno nelle parti significative – il contenuto del ricorso ex art. 447 bis c.p.c., contenente la formulazione della domanda (e delle sue premesse) che sarebbe stata erroneamente interpretata;
a prescindere da ciò, svolge una censura nel merito dell’interpretazione della domanda compiuta dal giudice d’appello senza articolare alcuna argomentazione volta a evidenziarne un vizio motivazionale che valga ad inficiarla, alla stregua del consolidato principio di legittimità secondo cui l’interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione; nella specie, il ricorrente si è invece limitato ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte in una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità.
Inammissibile, altresì, nella parte in cui assume l’idoneità delle ricevute di pagamento prodotte in giudizio a comprovare l’esistenza dell’accordo simulatorio, atteso che la censura non investe specificamente – e preliminarmente – l’affermazione della Corte di Appello circa la necessità che la prova della simulazione venisse fornita “solo” con la c.d. controdichiarazione scritta tra le medesime parti del negozio simulato.
Inammissibile, infine, per difetto di effettivo interesse, nella parte in cui censura l’utilizzo di un documento prodotto dall’interveniente F. nell’ambito di una costituzione in giudizio tardiva e dunque inammissibile: nessuna decisiva utilizzazione di prove prodotte dal F. deve ritenersi avvenuta da parte del giudice a quo, atteso che il richiamo alle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente e dalla D.B. in data 14.11.2013 è stato compiuto ad abundantiam, nell’ambito di una motivazione che già aveva evidenziato autonome ragioni nel senso della mancanza di prova della simulazione del comodato, 4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91,96,102,103,112,113,115,116,416,419 e 447-bis c.p.c., artt. 1414,1417 e 2697 c.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi, anche in relazione al disposto di cui agli artt. 112 e 116 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente fondato la propria decisione su documentazione, contestazioni, domande ed eccezioni formulate dal terzo interveniente, F.C., nonostante l’avvenuto accertamento dell’inammissibilità (siccome tardivo) dell’intervento spiegato dallo stesso terzo, omettendo altresì di accogliere il motivo di appello proposto avverso l’avvenuto accoglimento delle relative pretese in primo grado, e disponendo, in modo totalmente illegittimo, la condanna dell’odierno ricorrente al rimborso, in favore del F., delle spese tanto del primo quanto del secondo grado del giudizio di merito, nonchè la conferma (implicita) della sentenza di primo grado sul punto concernente la condanna, in favore del F., al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nonostante lo stesso giudice d’appello ne avesse ritenuto insussistenti i presupposti.
4.1. Il motivo è infondato con riguardo alla pretesa utilizzazione, da parte del giudice di appello, di argomentazioni o fonti di prova dedotte in giudizio dal terzo interveniente.
La Corte territoriale, infatti, ha rilevato la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, del carattere simulato del contratto di comodato, limitandosi come detto sopra – a un mero richiamo ad abundantiam (“vieppiù”) della documentazione ora contestata, senza che il D. abbia neppure prospettato la decisività di tale elemento di prova nell’economia del giudizio probatorio della Corte d’appello.
4.2. Il motivo deve, al contrario, essere ritenuto fondato in relazione al mancato accoglimento del motivo di appello concernente la condanna del D. al rimborso delle spese del giudizio di primo grado in favore del F., nonchè nella parte in cui censura la condanna del D. anche al rimborso delle spese del grado di appello in favore del medesimo F.: l’accertamento dell’inammissibilità (siccome tardivo) dell’intervento di quest’ultimo, avrebbe – viceversa – dovuto indurre il giudice d’appello a considerare il profilo di soccombenza connesso all’inammissibilità dell’intervento e l’insussistenza di alcun profilo di soccombenza del D. nei confronti del terzo interveniente.
4.3. Egualmente fondata è la doglianza relativa alla errata conferma (implicita) della sentenza di primo grado anche sul punto concernente la condanna del D. al risarcimento, in favore del F., del danno ex art. 96 c.p.c., poichè effettivamente lo stesso giudice d’appello ne ha ritenuto insussistenti i presupposti.
A tale parziale accoglimento del quarto motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata in parte qua.
4.4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, disponendo l’integrale compensazione delle spese dei gradi di merito (in ragione della complessità delle questioni trattate e dell’alterno esito delle decisioni di merito in punto di ammissibilità dell’intervento) e revocando la condanna ex art. 96 c.p.c., a carico del D., siccome disposta in favore di un terzo tardivamente intervenuto in giudizio.
5. I profili di prevalente soccombenza individuati a carico del ricorrente inducono ad escludere il rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
6. Il parziale accoglimento del ricorso comporta l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte, rigettati i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto nei limiti di cui in motivazione, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dispone la compensazione integrale delle spese dei giudizi di primo e secondo grado e revoca la condanna ex art. 96 c.p.c., a carico del D.; dichiara che nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021
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