LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 02213/2019 proposto da:
C.I., rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO NERI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 962/2018 della CORTE DI APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 28.11.2016 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da C.I., cittadino della *****, avverso il provvedimento del 10.5.2016, notificato il 1.7.2016, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva rigettato la domanda di protezione internazionale introdotta del ricorrente.
Avverso tale ordinanza interponeva appello il C., limitando la domanda alla sola protezione umanitaria.
Con la sentenza n. 962/2018, oggi impugnata, la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame, compensando le spese.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di rigetto C.I., affidandosi ad un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, nonchè degli artt. 10 Cost. ed art. 8 della Convenzione E.D.U., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte d’Appello avrebbe erroneamente negato il riconoscimento della protezione umanitaria, senza operare il dovuto giudizio comparativo tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e nel Paese di provenienza nè considerare l’integrazione sociale e lavorativa raggiunta dal ricorrente.
La censura è fondata.
La Corte di Appello ha invero incentrato la valutazione della vulnerabilità in riferimento al rischio sanitario derivante dall’emergenza ebola, escludendola sulla base del rilievo che la circostanza che l’Organizzazione mondiale della sanità ne ha comunicato la fine già il 1 giugno 2016.
Tuttavia la Corte distrettuale non ha condotto alcuno scrutinio in relazione alla condizione di vita del richiedente, in Italia e nel Paese di origine, nè ha valutato il livello di integrazione sociale dal medesimo raggiunto nel Paese di accoglienza, limitandosi ad affermare l’insussistenza di profili di vulnerabilità per motivi diversi da quello sanitario, essendo il C. giovane, di buona salute ed avendo egli conseguito durante il soggiorno in Italia competenze nel settore agricolo che potrà mettere a frutto anche in patria.
Trattasi di valutazione apodittica, che non dà conto del livello di integrazione raggiunto, nè del rischio che il rimpatrio possa comportare una compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani del ricorrente, e che pertanto non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che richiede “… una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, in motivazione, pagg. 9 e 10).
Nè appare sufficiente, ad integrare il giudizio comparativo appena richiamato, il fatto – pure evidenziato dalla Corte di Appello – che il C. abbia percepito un salario esiguo in Italia. Il giudice di merito, infatti, non è chiamato a sindacare la possibilità, per il richiedente la protezione, di “spendere” in patria le competenze professionali acquisite in Italia in modo più o meno proficuo di quanto potrebbe fare restando nel territorio della Repubblica, perchè il giudizio comparativo non si svolge tra le condizioni di vita nei due Paesi, di origine e di accoglienza. Se si spostasse la valutazione comparativa su quel terreno, infatti, si tratterebbe di un giudizio ad esito pressochè scontato, posto che certamente le condizioni di vita in Italia, anche considerando il maggior costo del sostentamento individuale, sono migliori rispetto a quelle offerte ai richiedenti nel Paese di loro provenienza. Il giudice di merito, invece, è chiamato prima a considerare il contesto di provenienza dello straniero, poi ad apprezzare il livello di integrazione, anche lavorativa, che lo stesso ha conseguito durante il soggiorno in Italia, e poi a tener conto del rischio di compromissione dei suoi diritti fondamentali che potrebbe derivargli in caso di rientro. Si tratta dunque di una valutazione che prende le mosse da un dato oggettivo (la condizione del Paese di provenienza) ma si svolge poi essenzialmente sul piano soggettivo (l’integrazione conseguita ed il rischio legato al rimpatrio); ne deriva che l’eventuale possibilità, per il migrante, di utilizzare le competenze professionali acquisite in Italia in modo più proficuo nel suo Paese di origine, non può essere ravvisata nel mero confronto tra il livello delle retribuzioni conseguite nei due diversi contesti, ma può rilevare sulla base di condizioni soggettive, quali (ad esempio) la circostanza che l’interessato svolgesse, prima di emigrare, la stessa attività che poi ha affinato e approfondito in Italia. Una cosa, infatti, è condurre un apprezzamento in termini soggettivi, considerando cioè la storia personale del richiedente, ed una cosa è trasferire la ponderazione sul piano astratto, senza alcun concreto riferimento alla vita dell’interessato. In altre parole, per affermare che un individuo potrebbe con maggior profitto svolgere in patria l’occupazione che ha svolto in Italia occorre accertare – in base ad un giudizio di merito fondato su elementi concreti emersi dalle sue dichiarazioni o da altri elementi acquisiti agli atti del processo -che, in caso di rientro in patria, egli potrebbe ragionevolmente svolgere la stessa occupazione che ha svolto o approfondito in Italia. In difetto di tale prova, l’affermazione si risolve in una petizione di principio del tutto sganciata dalla condizione individuale del richiedente la protezione internazionale.
Sotto questo profilo, il ricorso merita di essere accolto.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021