Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.37904 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27911/2018 proposto da:

Genagricola Società Agricola Generali Agricoltura Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Giosue’ Borsi 4, presso lo studio dell’avvocato Scafarelli Federica che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rottin Simonetta;

– ricorrente –

contro

Comune Di Velletri;

– intimato –

e contro

Velletri Servizi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Di Monte Fiore 22, presso lo studio dell’avvocato Gattamelata Stefano che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4784/2018 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che si riporta alle conclusioni scritte;

udito per il ricorrente l’Avvocato Simonetta Rottin che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Renzo Cuonzo per delega scritta dell’Avvocato Stefano Gattamelata che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO

CHE:

Velletri servizi S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione tributi su delega del Comune di Velletri, notificava a Società Agricola Genagricola – Generali Agricoltura S.p.a. sei avvisi di accertamento per omesso versamento ICI, anni di imposta 2005-2010, relativi a terreni, censiti al C.T. Comune di Velletri al foglio *****, mappali *****, sui quali la contribuente esercitava attività agricola. Gli atti impositivi venivano emessi sul presupposto dell’intervenuto mutamento di destinazione urbanistica dall’anno 2000 (Delib. 29 dicembre 2000, n. 185 successivamente approvata dalla Giunta regionale con Delib. n. 66 del 2006), quando le aree, a seguito di variante al P.R.G., da agricole erano divenute edificabili. La società contribuente impugnava gli avvisi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ritenendo non dovuta l’imposta, in quanto il mutamento di destinazione urbanistica non era stato comunicato; inoltre, i terreni erano gravati da diversi vincoli insistenti sulle effettive possibilità edificatorie. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 338/22/13, annullava i provvedimenti, ritenendo non dovute le sanzioni e gli interessi. Genagricola appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto i giudici di prime cure avevano confermato la base imponibile sulla base della Det. n. 7 del 2000 (che specificava in modo esauriente e dettagliato i criteri e il metodo di calcolo del valore delle aree interessate) che non era stata mai prodotta in giudizio. I giudici di appello, con sentenza n. 291/01/15, annullavano gli atti di accertamento rilevando che la CTP avesse erroneamente ritenuto che l’atto accertativo dell’imposta scaturisse dalla variante di piano e non, invece, dalla determina di Velletri Servizi S.p.a..

Velletri Servizi proponeva ricorso per cassazione, deciso con sentenza n. 22254 del 2016, con cui questa Corte accoglieva il gravame, cassando con rinvio la sentenza impugnata e formulando il relativo principio di diritto.

Genagricola proponeva ricorso per riassunzione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, per parziale riforma della decisione n. 338/22/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. L’adita commissione, con sentenza n. 4784/6/2018, rigettava l’appello proposto dalla ricorrente.

Genagricola ricorre per la cassazione della pronuncia, svolgendo tre motivi, illustrati con memorie. Velletri servizi s.p.a. si è costituita con controricorso. Il Comune di Velletri non ha svolto difese.

Società Agricola Genagricola – Generali Agricoltura S.p.a. depositava istanza per la trattazione della causa in pubblica udienza, in ragione della rilevanza della questione sottoposta all’esame.

Con ordinanza resa all’adunanza camerale del 2.3.2021, la Corte, in accoglimento della predetta istanza, rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione all’udienza pubblica.

Per l’odierna udienza, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato memorie in data 29.9.2021, concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.Il Collegio preliminarmente rileva che la società ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Velletri, il quale non risulta essersi costituito in giudizio. Questa Corte, in più occasioni, ha affermato che qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l’impugnante non li abbia correttamente individuati ed indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente) o non ne venga dimostrato il perfezionamento nei confronti di uno di essi, deve trovare applicazione l’art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio e non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19379 del 2021). Nella specie, la ricorrente ha provato di avere avviato il procedimento notificatorio (v. accettazione atto giudiziario del 31.10.2018 di Poste Italiane), ma non ha allegato l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso. La Corte deve concedere, pertanto, termine per l’integrazione del contraddittorio, nei confronti del Comune di Velletri, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.. Ne consegue che il ricorso va rinviato a nuovo ruolo, con termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Velletri.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Velletri ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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