LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33147/2018 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in Torino, via Guicciardini n. 3, presso lo studio dell’avv. L. Trucco, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****, Procura Generale della Repubblica Presso Corte di Cassazione;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 05/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da K.A. cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente – nato da madre cristiana e padre mussulmano – ha riferito di avere lasciato il paese perchè aveva subito dal padre forti pressioni affinchè diventasse mussulmano ed in occasione di un ennesimo rifiuto il padre avrebbe cercato di ucciderlo ferendolo con un coltello; aveva, quindi, lasciato prima la casa paterna e successivamente il proprio paese temendo che il padre potesse fargli del male.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile per inverosimiglianza, in quanto il ricorrente era nato da una coppia che praticava due religioni diverse e cresciuto dalla madre cristiana fino all’età di 14 anni, ma, da una parte, non sapeva nulla del cristianesimo, mentre, dall’altra parte, è stato ritenuto inverosimile che dopo molti anni, il padre sia arrivato ad uccidere il figlio, perchè quest’ultimo non voleva convertirsi all’Islam.
Il tribunale non ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e neppure quelli per la concessione della protezione sussidiaria nelle sue diverse forme; erano, inoltre, assenti anche situazioni soggettive legate a una condizione di particolare vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di una questione di legittimità costituzionale e tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente, in via preliminare, solleva una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e relative deroghe, espresse dal legislatore, nelle controversie di protezione internazionale, per la totale svalutazione del principio del contraddittorio.
Inoltre, il ricorrente censura nel merito la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo (rubricato come secondo), per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10, e 11 e per totale mancanza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il tribunale non aveva fissato udienza, pur in assenza di videoregistrazione del colloquio; (ii) sotto un secondo profilo (rubricato come terzo), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., perchè, erroneamente, il tribunale aveva predicato l’insussistenza degli elementi previsti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, quando, per chiarire gli elementi dubbi avrebbe potuto disporre l’audizione del ricorrente; (iii) sotto un terzo profilo (rubricato come quarto), per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in combinato disposto con l’art. 10 Cost., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d’appello avrebbe indebitamente sovrapposto i presupposti della protezione sussidiaria per negare illegittimamente il riconoscimento della protezione umanitaria che presenta, invece, presupposti distinti e più ampi.
In via preliminare, la sollevata questione di legittimità costituzionale è infondata.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. n. 17717/18).
Il primo motivo di ricorso (rubricato come secondo) è inammissibile, in quanto il ricorrente non riporta in ricorso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) la propria richiesta, avanzata davanti al tribunale, di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, per l’assenza della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione territoriale (secondo quanto previsto dalle norma indicate nella rubrica), nè il tribunale dà atto di tale richiesta avanzata dal ricorrente, di talchè questa Corte non è in grado di vagliare la fondatezza della censura. Infine, la richiesta di audizione del ricorrente, è stata genericamente formulata (Cass. n. 21584/20).
Il secondo motivo di ricorso (rubricato come terzo) è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sull’accertamento di fatto condotto dal tribunale sulla base delle fonti consultate, alle quali il ricorrente contrappone fonti diverse (che sono generiche, v. pp. 23 e 24 del ricorso) ma in termini di mero dissenso. Il terzo motivo di ricorso (rubricato come quarto) è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017 (Rv. 646043 – 02).
Nel caso di specie, sulla base del racconto del richiedente asilo non è stata rinvenuta alcuna condizione di vulnerabilità che possa giustificare il riconoscimento della tutela per motivi umanitari, neppure all’esito del giudizio comparativo, inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123/19).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021