LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23502-2019 proposto da:
N. E.E. DI F.G. & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA dei MARTIRI DI BELFIORE 4, presso lo studio dell’avvocato SANTI BERTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO RIZZO;
– ricorrente –
contro
R.M., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO GEMELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 396/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 06/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
R.M. intimò sfratto per morosità, in relazione alla locazione ad uso commerciale di un capannone, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. nei confronti di N. E.E. s.n.c. di F.G. & C.. La conduttrice comparendo propose domanda riconvenzionale di riduzione del canone e di risarcimento del danno. Il giudice disattese l’istanza di ordinanza di rilascio. Successivamente la R. intimò nuovo sfratto per morosità e fu nuovamente disattesa l’istanza di ordinanza di rilascio. Disposta la riunione dei giudizi, il Tribunale adito, stante l’avvenuto rilascio dell’immobile, dichiarò cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto e di rilascio dell’immobile e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò l’intimante al risarcimento del danno nella misura di Euro 9.500,00, nonché al pagamento della somma di Euro 11.243,52 per effetto dell’accoglimento della domanda di riduzione del canone, condannando inoltre l’attrice alla rifusione delle spese in favore della convenuta. Avverso detta sentenza propose appello R.M.. Con sentenza di data 6 giugno 2019 la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello, rigettò la domanda di risarcimento del danno e condannò la locatrice al pagamento in favore della conduttrice, a titolo di riduzione dei canoni, della somma di Euro 4.497,40, oltre interessi, compensando le spese dei due gradi di giudizio nella misura di 1/5 e condannando la conduttrice alla rifusione del residuo.
Osservò la corte territoriale, quanto al primo motivo di appello, relativo all’erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere senza accertamento della soccombenza virtuale in ordine alla gravità dell’inadempimento, premesso che l’istanza di ordinanza di rilascio era stata rigettata per la presenza di gravi motivi ostativi, che il reiterato ritardato pagamento dei canoni non poteva trovare giustificazione nella mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria perché l’impossibilità di utilizzo integrale della superficie coperta del capannone a causa del cattivo stato di manutenzione della copertura, avendone ridotto il godimento in misura pari al 16%, non era tale da far venire meno la prestazione del locatore ed aveva solo diminuito l’utilizzabilità dei locali. Precisò che, sebbene il CTU avesse affermato che lo stato della copertura avesse reso interamente inagibile il capannone, tale valutazione risultava non solo contrastata dalle stesse affermazioni dell’ausiliario che nella relazione del 2012 aveva escluso che i vizi incidessero sull’agibilità (potendo la circostanza affermarsi solo a seguito di verifiche presso i competenti uffici), ma anche dal fatto che la conduttrice avesse continuato a detenere l’immobile, pur in presenza di vizi, mostrando univocamente un persistente interesse a conservarne la disponibilità. Concluse sul punto che eccessiva era la riduzione del canone nella misura del 50% operata dal Tribunale e che congrua era quella del 20%.
Aggiunse, quanto alla domanda risarcitoria, che non vi era alcuna indicazione in ordine alla quantità dei beni danneggiati e che mancava la prova della stessa riconducibilità del danno ai vizi del bene locato, avendo il CTU semplicemente riferito di aver riscontrato la presenza di materiale danneggiato. Osservò ancora che il danno, ove effettivamente attribuibile all’acqua infiltratasi nel locale attraverso i fori della copertura, sarebbe stato evitabile con l’ordinaria diligenza collocando il materiale in altra zona, facilmente reperibile, posto che i fori interessavano il 16% della copertura.
Concluse per la parziale fondatezza del motivo di appello sulla regolamentazione delle spese, disponendo nei termini sopra indicati quanto alle spese del doppio grado alla luce della soccombenza virtuale della conduttrice “in ordine alla risoluzione del contratto in uno al rigetto della domanda risarcitoria ed al ridimensionamento quantitativo di quella di riduzione dei canoni”.
Ha proposto ricorso per cassazione N. E.E. s.n.c. di F.G. & C. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 91,92 e 665 c.p.c., artt. 1256,1455,1460,1462,1464,1575,1584 e 1587 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla valutazione del giudice di appello circa la gravità dell’inadempimento ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, quanto segue: a) le ordinanze relative all’istanza di rilascio erano entrambe legittime; b) le missive con cui la conduttrice aveva sanato la morosità, invitando tuttavia la proprietaria ad eseguire i lavori urgenti di manutenzione straordinaria, dimostravano la buona fede della conduttrice (mentre il conduttore si era reso inadempiente al pagamento del canone per un importo di Euro 2.249,88, i lavori urgenti erano stati quantificati dal CTU in Euro 12.710,50) e vi era difetto di motivazione circa la valutazione svolta dalla CTU in ordine alla agibilità, che il consulente aveva riferito al profilo amministrativo; inoltre il persistente interesse a conservare la disponibilità era dovuto alla speranza della conduttrice che la proprietaria fosse condannata all’esecuzione dei lavori e la corte territoriale ai fini della gravità dell’inadempimento non aveva considerato il pagamento dei canoni entro la prima udienza; c) il rilascio dell’immobile in pendenza del giudizio di primo ha avvantaggiato la proprietaria, che è rientrata in possesso dell’immobile senza dover pagare l’indennità di avviamento e se la conduttrice non avesse chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere la domanda di esecuzione dei lavori sarebbe stata accolta.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 91,92 e 665 c.p.c., artt. 1256,1455,1460,1462,1464,1575,1584 e 1587 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla statuizione relativa alla riduzione del canone ed alla domanda risarcitoria, che secondo l’accertamento del CTU, benché le forature fossero presenti solo sul 16% del capannone, esse hanno causato la non utilizzabilità dell’interezza dei locali coperti, poiché la gravità dei vizi ha reso totalmente fatiscente la struttura, laddove invece il giudice di appello ha stimato l’inutilizzabilità solo per il 16%. Aggiunge che nella prima bozza della CTU era stato affermato che il materiale era invenduto perché danneggiato a causa delle infiltrazioni d’acqua e che il materiale medesimo non poteva essere collocato altrove stante l’inutilizzabilità totale dell’area. Conclude nel senso del carattere apparente della motivazione.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Le censure vertono per la gran parte sulla carenza di motivazione, nei termini del vizio costituzionalmente rilevante, derivante dalla difformità della valutazione del giudizio rispetto alla CTU.
Quanto al vizio motivazionale in senso stretto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 va riaffermato il principio di diritto secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario nel cui ambito non è inquadrabile la censura concernente deficienze argomentative della decisione in punto di recepimento delle conclusioni della CTU, esigendo, piuttosto, l’indicazione delle circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti (Cass. n. 18391 del 2017). In continuità a tale principio è stato affermato che nel vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. n. 12387 del 2020).
I motivi di ricorso, contrariamente a quanto si osserva nella memoria di parte ricorrente, non sono formulati in termini di omesso esame di fatto storico, sia pure desumibile dalla consulenza, ma di divergenza fra la valutazione del CTU e quella del giudice di merito in ordine all’utilizzabilità integrale o meno della struttura dipendente dal fatto storico della presenza dei fori sul 16% della copertura. Rispetto a tale fatto vi è divergenza di valutazioni, ma trattasi di profilo, come è evidente, attinente non al fatto, ma alla stima delle sue conseguenze.
Volgendo lo sguardo all’anomalia della motivazione costituzionalmente rilevante, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).
I motivi di ricorso non sono formulati in termini di intima anomalia della motivazione, ma in termini di contrasto della motivazione con l’elemento esterno rappresentato dall’apprezzamento del consulente. Peraltro è indubbio che proprio il lamentato contrasto di valutazioni (giudiziale e del consulente) evidenzi l’esistenza di una percepibile ratio decidendi della sentenza impugnata e dunque l’esistenza della motivazione quale requisito costituzionalmente rilevante.
Il resto delle censure attengono al giudizio di fatto e dunque ad un profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità. Al riguardo va rammentato che la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (fra le tante da ultimo Cass. n. 12182 del 2020). Indifferente ai fini del giudizio di gravità dell’inadempimento è infine ovviamente il provvedimento di carattere provvisorio relativo all’istanza di ordinanza di cui all’art. 665 c.p.c..
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021