Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37921 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24329-2019 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE COPPELLE 35, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO POLIZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA CANNAROZZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LICATA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO LUS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

l’Azienda U.S.L. n. ***** (poi Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento il Comune di Licata chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 1.000.000,00, o quella di giustizia, per mancata disponibilità del bene a causa dell’illegittima occupazione del complesso immobiliare sito in *****, meglio noto come *****, del quale era stato dichiarato con precedente sentenza il diritto di proprietà in favore dell’attrice con ordine di rilascio al Comune convenuto, rilascio avvenuto solo a seguito di procedura esecutiva. Il Comune propose domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna al pagamento dell’indennizzo per l’arricchimento senza causa derivante dalle migliorie apportate all’immobile ed al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione di immobile comunale. Il Tribunale adito rigettò entrambe le domande. Avverso detta sentenza propose appello l’Azienda Sanitaria ed appello incidentale il Comune. Con sentenza di data 1 febbraio 2019 la Corte d’appello di Palermo rigettò entrambi gli appelli.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che il danno da occupazione illegittima non era in re ipsa ma doveva essere allegato e provato con riferimento ai fatti da accertare, ossia l’intenzione concreta del proprietario di mettere a frutto l’immobile (Cass. n. 13071 del 2018), che, mentre con la citazione introduttiva del giudizio era stato dedotto il mero depauperamento patrimoniale per la mancata disponibilità del bene, solo con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c. l’Azienda sanitaria, ma con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale relativa al pagamento del canone per la locazione dell’immobile di via *****, aveva sostenuto di avere stipulato la locazione per tale immobile, evidenziando che, per l’impossibilità di utilizzare l’immobile di via *****, aveva chiesto al Comune ospitalità in altri locali. Aggiunse che solo per resistere alla domanda proposta dal Comune l’Azienda Sanitaria aveva depositato due contratti di locazione di locali da adibire a propri uffici e due missive interne, trasmesse dall’Azienda ai propri legali, con cui erano state chieste notizie circa il rilascio del c.d. *****, senza nulla indicare a supporto della produzione, e che il giudice non poteva trarre d’ufficio elementi non dedotti dalla documentazione in atti, “ad ogni modo non probante, non avendo l’ASP comunque dimostrato di aver poi trasferito gli uffici per cui aveva stipulato i contratti locativi predetti presso il *****”. Osservò ancora che solo in appello, e quindi tardivamente, era stato dedotto che la documentazione prodotta in primo grado era idonea prova del danno subito.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, dopo avere dedotto nell’atto di citazione il depauperamento patrimoniale per la mancata disponibilità del bene, nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 era stato dedotto che l’Azienda Sanitaria era “stata costretta dalla carenza di locali da adibire alle proprie necessità istituzionali (carenza che non si sarebbe certamente verificata ove parte convenuta non avesse illegittimamente occupato l’immobile di via *****) a chiedere al convenuto di ospitare in propri locali (peraltro angusti e inadeguati) alcuni servizio di pubblica autorità; servizi che sono stati prontamente trasferiti nell’immobile di via ***** non appena questo è stato rilasciato dal convenuto”. Conclude nel senso che le circostanze rilevanti sono state quindi allegate ed inoltre provate sulla base della documentazione prodotta.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2056 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che l’Azienda Sanitaria non ha prodotto solo i due contratti di locazione e le due missive, ma anche la tabella denominata allegato n. 9 alla CTU, che ha consentito di quantificare l’indennizzo per illegittimo godimento nella misura di Euro 641.228, 46.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il giudice di merito ha omesso di esaminare il contenuto delle due missive nelle quali si fa presente la necessità di procedere al trasferimento degli uffici amministrativi e delle unità operative Invalidi civili e Educazione alla salute nell’immobile oggetto di contenzioso con il Comune, nonché si chiede se entro sei mesi l’esecuzione della sentenza consenta di pervenire nella disponibilità dei locali onde trasferire con immediatezza i predetti uffici.

I motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Con il primo motivo viene posta la questione, al di là di quanto indicato nella rubrica del motivo, della corretta interpretazione da parte del giudice di merito del contenuto delle allegazioni della parte. L’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, il quale può essere tuttavia esaminato in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546).

La ricorrente ha trascritto il contenuto della memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 per inferirne che in relazione al depauperamento patrimoniale da illegittima occupazione risultano allegati fatti specifici. Con riferimento alla produzione documentale (i due contratti di locazione e le due missive), va rammentato che i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria e non possono surrogare la mancata allegazione dei fatti, potendo al più, nell’ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013 e n. 3363 del 2019). Il giudice di merito ha accertato (come del resto risulta dal controricorso ove, diversamente da quanto fatto dal ricorrente, è stata integralmente trascritta la parte rilevante della memoria) che l’allegazione richiamata nel primo motivo ha funzione difensiva nei confronti della domanda riconvenzionale. Come affermato da questa Corte fin da Cass. Sez. U. n. 1099 del 1998, il potere di allegazione compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile. Se l’allegazione è stata svolta con riferimento alla domanda riconvenzionale, non può essere intesa come fatto costitutivo della domanda attorea. Benché tuttavia in funzione difensiva nei confronti della domanda riconvenzionale, l’allegazione, con il riferimento alla “carenza di locali da adibire alle proprie necessità istituzionali (carenza che non si sarebbe certamente verificata ove parte convenuta non avesse illegittimamente occupato l’immobile di via *****)”, è suscettibile di essere qualificata come allegazione in funzione del fatto costitutivo della domanda. Il giudice di merito avrebbe dunque omesso di esaminare tale profilo dell’allegazione, e trattasi di profilo decisivo ai fini dell’interpretazione dei fatti costitutivi della domanda, alla luce della sua precisazione consentita dalla prima memoria prevista dall’art. 183.

Ciò che rende tuttavia priva di decisività la censura, come anche quelle contenute nei successivi motivi, è la mancata specifica impugnazione della ratio decidendi secondo cui la documentazione in atti è “ad ogni modo non probante, non avendo l’ASP comunque dimostrato di aver poi trasferito gli uffici per cui aveva stipulato i contratti locativi predetti presso il *****”. Tale statuizione non è stata specificatamente impugnata, sia nella sua portata di giudizio di diritto in relazione al principio di integralità del risarcimento, quale identificazione del danno risarcibile con quello derivante dal mancato trasferimento degli uffici presso l’immobile in questione, sia quale giudizio di fatto, mediante specifica denunzia di vizio della motivazione. All’esito dei motivi di ricorso resta il giudizio in termini di mancata prova del depauperamento patrimoniale per non avere la ricorrente dimostrato di avere trasferito gli uffici, per i quali erano stati stipulati i contratti di locazione, nell’immobile di via *****. Le censure sono quindi, in conclusione, prive di decisività.

Con riferimento alle spese del giudizio di cassazione va disposta la compensazione permanendo le ragioni per le quali sono state compensate nei gradi di merito.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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