Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37927 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16974/15 R.G. proposto da:

IL LAGO D’ARGENTO S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Claudio Lucisano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio Iorio, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 287;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia n. 74/29/15 depositata in data 14 gennaio 2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate, a seguito dell’invio di questionario, emetteva nei confronti della società Il Lago D’Argento s.r.l. avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2005, con cui contestava maggiori ricavi derivati dalla cessione di quattro immobili, procedendo al recupero a tassazione di maggiori imposte ai fini Ires, Irap e I.V.A.

2. Impugnato l’atto impositivo dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale adita respingeva il ricorso, ritenendo la documentazione offerta dalla contribuente inidonea a contrastare gli elementi presuntivi assunti dall’Ufficio finanziario a fondamento del proprio accertamento, e avverso la sentenza la società proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava.

I giudici di appello osservavano, in particolare, che l’Ufficio aveva proceduto ad un accertamento di tipo analitico induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), rettificando il reddito sulla base della constatazione che la perdita riportata in dichiarazione e relativa al periodo d’imposta antecedente (2004) era stata azzerata a seguito di precedente controllo; respingevano, quindi, le eccezioni di violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, e di difetto di motivazione dell’atto impositivo, sottolineando che l’accertamento era fondato su documentazione fiscale e contabile acquisita a seguito di notifica del questionario, di cui la contribuente non poteva non avere conoscenza. Accertato, inoltre, che la contribuente non aveva fornito prova di avere effettivamente consegnato all’Ufficio i documenti comprovanti la deducibilità degli oneri relativi ai rilievi “C” e “D” dell’avviso di accertamento, affermavano che il ricorso alle valutazioni dell’Osservatorio Immobiliare, aventi valore meramente indiziario, era del tutto legittimo e che i valori attribuiti dalla contribuente agli immobili oggetto di contestazione si ponevano in contrasto sia con quelli O.M.I., sia con quelli attribuiti dagli istituti di credito al momento di concedere i mutui ed iscrivere ipoteca.

3. Contro la suddetta decisione d’appello la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la società contribuente, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39,40 e 41-bis.

Nell’evidenziare che nell’avviso di accertamento impugnato l’Agenzia delle entrate aveva espressamente dichiarato di avere proceduto, ai sensi del citato art. 41-bis, alla rettifica della dichiarazione presumendo la sussistenza di maggiori redditi non dichiarati derivanti dalla vendita di quattro unità immobiliari, prevalentemente sulla base della discrasia fra il prezzo di vendita dichiarato ed il valore dei mutui ipotecati contratti dai cessionari, sostiene la ricorrente che la rettifica ex art. 41-bis, presuppone il possesso da parte dell’Ufficio di elementi certi da cui desumere errori od omissioni di elementi reddituali, escludendo ogni forma di ricostruzione induttiva citato ex art. 39. Di conseguenza, il giudice d’appello, dichiarando legittimo l’accertamento parziale effettuato dall’Ufficio sulla base di un’attività analitico induttiva, avrebbe violato le norme richiamate in rubrica.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione gravata per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonché dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di secondo grado hanno ritenuto legittima la condotta dell’Ufficio che aveva omesso di inviare il verbale di chiusura delle indagini, impedendo di muovere rilievi e di formulare osservazioni nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge.

3. Con il terzo motivo, deducendo la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la contribuente lamenta che la C.T.R. non si è espressa in merito alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, eccepita nel giudizio di merito, per avere l’Ufficio omesso di allegare all’atto impositivo i contratti di mutuo sui quali aveva fondato il proprio ragionamento induttivo.

4. Con il quarto motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente ribadisce la censura già esposta con il terzo motivo sotto il profilo della violazione di legge.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e reitera la censura esposta con il terzo ed il quarto motivo, rimarcando che il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione la documentazione da essa offerta in produzione volta a dimostrare l’inconsistenza degli assunti dell’Ufficio.

6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e lamenta che la sentenza impugnata omette di motivare sul merito dell’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria.

Premesso che l’accertamento ha ad oggetto quattro distinte cessioni immobiliari, in relazioni alle quali l’Ufficio ha presunto un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, la società evidenzia che: 1) i rilievi A) e B) concernono distinti immobili in ordine ai quali è stata contestata una discrasia fra il valore di vendita ed il valore del mutuo contratto dagli acquirenti; 2) il rilievo C) riguarda la cessione di un terreno, per il quale nella determinazione della plusvalenza sono stati computati oneri per Euro 31.533,00, ritenuti non deducibili in assenza di documentazione giustificativa; 3) il rilievo D) attiene alla cessione di un immobile, facente parte di un più ampio complesso immobiliare acquistato dalla società, in ordine al quale è stata rideterminata la plusvalenza poiché la contribuente non ha chiarito quale fosse l’atto di origine dell’immobile.

Nel giudizio di merito, soggiunge la ricorrente, aveva evidenziato una serie di incongruenze che avevano condotto l’Amministrazione finanziaria a stimare gli immobili in maniera esorbitante, e segnatamente: a) quanto al rilievo A), la consistenza dell’immobile, dato che quella risultante dal catasto non corrispondeva a quella indicata dall’Ufficio; trattandosi di immobile con gravi carenze strutturali, il suo valore per metro quadrato si attestava ben al di sotto del prezzo di vendita applicato ed il mutuo erogato era stato concesso anche per far fronte ai lavori di ristrutturazione, che ammontavano a circa Euro 87.749,00; b) quanto al rilievo B), il prezzo di vendita era congruo ed il mutuo era stato erogato, oltre che per l’acquisto, anche per finalità di ristrutturazione dell’immobile; c) in relazione al rilievo C), le spese disconosciute erano state iscritte in bilancio con la tecnica della capitalizzazione, in conformità a quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 16, cosicché la relativa prova era integrata dalle scritture contabili obbligatorie e da quelle ausiliarie; tutta la documentazione attestante il sostenimento dei costi era stata trasmessa in risposta al questionario; 4) quanto al rilievo D), l’Ufficio nel quantificare il valore dell’immobile ceduto aveva tenuto conto solo di una quota dell’intero costo di acquisizione del complesso immobiliare ed aveva omesso di considerare i costi sostenuti dalla società per i lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell’intera struttura, che erano stati documentati mediante la trasmissione della pratica edilizia, delle relative fatture e ricevute di pagamento. Lamenta, quindi, la ricorrente che la C.T.R., trascurando di valutare le circostanziate argomentazioni poste a fondamento dell’impugnazione, si è limitata ad affermare che i ricavi ottenuti dalla vendita delle unità immobiliari sono in contrasto con i valori O.M.I. e smentiti dai valori attribuiti dagli istituti di credito al momento di concedere i mutui, rendendo in tal modo una motivazione insufficiente e meramente apparente che non risponde alle specifiche deduzioni della contribuente.

7. Con il settimo motivo – rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente ribadisce che la Commissione regionale ha omesso di valutare i fatti decisivi e rilevanti, già illustrati con il sesto motivo, che se adeguatamente presi in considerazione avrebbero condotto ad una decisione diversa.

8. Come sopra esposto, la società ricorrente, con istanza depositata in prossimità dell’adunanza camerale, premesso di avere aderito alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, e di avere provveduto al pagamento delle cartelle rottamate, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

La dichiarazione di rinuncia – quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio – non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall’art. 390 c.p.c., ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto.

L’atto di rinuncia, tuttavia, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse della parte rinunciante al ricorso e alla decisione, determina comunque l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass., sez. U, 18/02/2010, n. 3876).

9. Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Avuto riguardo all’andamento del giudizio, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dalla ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)” (Cass., sez. 6-2, 2/07/2015, n. 13636; Cass., sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782; Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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