Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37930 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2091 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

L.M. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Daniel Del Monte (C.F.: DLMDNL72M06H501M);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15692/2019, pubblicata in data 29 luglio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha proposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., opposizione all’esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti da L.M. sulla base di titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado, compensando le spese del grado.

Ricorre il L. (in relazione alla regolamentazione delle spese giudiziali), sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il ricorso, con il quale si contesta la compensazione disposta dal tribunale delle spese processuali in relazione al grado di appello della lite, è inammissibile.

Il Tribunale, dopo aver rigettato, da una parte, l’appello proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (opponente) avverso la sentenza del Giudice di pace (che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione dalla stessa proposta) e, dall’altra parte, la domanda dell’appellato di condanna di quest’ultima ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, ha compensato le spese del grado, ritenendola giustificata “tenuto conto dei profili di reciproca soccombenza e rilevato che la decisione della presente controversia non è priva di elementi controversi”.

Il ricorrente censura tale capo della decisione sostenendo nel ricorso (e ribadendo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) che il rigetto della propria domanda di condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, non comporterebbe la sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza delle parti, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.

Sebbene tale ultimo assunto possa anche ritenersi condivisibile, in diritto, secondo l’indirizzo che appare prevalente (cfr., in proposito: Cass., Sez. L, Sentenza n. 14813 del 10/07/2020, Rv. 658182 – 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01; cfr. anche Cass., Sentenza n. 22952 del 13/09/2019, non massimata, richiamata dal ricorrente), nella specie assume però rilievo assorbente e decisivo la circostanza che la compensazione delle spese del grado è stata in realtà giustificata dal tribunale sulla base di due autonome e distinte rationes decidendi, e cioè, da una parte, “i profili di reciproca soccombenza” ma, dall’altra parte, anche l’ulteriore e autonoma circostanza “che la decisione della presente controversia non è priva di elementi controversi”.

Tale ultima circostanza è stata evidentemente (in modo implicito, ma inequivoco) ritenuta dal Tribunale una eccezionale ragione, come tale idonea di per sé a sostenere la suddetta decisione di compensazione, in quanto analoga a quelle espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, come ben possibile in base alla formulazione di tale disposizione applicabile alla fattispecie, a seguito della sentenza della Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccombenza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.

Poiché questa seconda – nonché autonoma e autosufficiente ratio decidendi della pronuncia impugnata a giudizio di questa Corte non risulta adeguatamente e specificamente censurata nel ricorso, lo stesso deve ritenersi inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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