LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20468-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CT. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
I.I.A. ITALIAN INDUSTRIAL AGENCY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO LEONETTI;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1593/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 24/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la Ditta I.I.A., Italian Industrial Agency, impugnando la sentenza della CTR Veneto confermativa della sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate aveva intimato il pagamento di Ires, interessi e sanzioni a seguito di controllo formale effettuato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, sulla dichiarazione dei redditi 2009, presentata per l’anno d’imposta 2008. Si trattava in particolare di imposte asseritamente pagate all’estero e portate in detrazione dalla I.I.A., ma secondo l’Ufficio non sufficientemente documentate.
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva ritenuto che l’assegno in dinari di 19.468.600, prodotto dalla I.I.A, fosse stato effettivamente incassato dall’Erario Algerino e che questo fosse sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento all’estero delle imposte.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La decisione della CTR risulterebbe carente di una reale ed effettiva motivazione, idonea a sostenere coerentemente il dispositivo.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La decisione della CTR violerebbe le regole sull’onere della prova gravante sul contribuente, essendo il mero assegno in dinari inidoneo a dimostrare il pagamento delle imposte.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR nel ritenere che l’assegno provi il pagamento dell’imposta, avrebbe omesso l’esame della tipologia di imposta che risulterebbe pagata con l’assegno e a quale anno di imposta fosse riferibile tale pagamento.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, questa Corte ha più volte affermato che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).
Nel caso di specie dalla sentenza della CTR, seppur brevemente motivata, si evince chiaramente il ragionamento logico seguito dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che l’assegno prodotto dal contribuente fosse sufficiente a dimostrare il pagamento dell’imposta all’Erario estero – “appare chiaro che l’assegno di 19.428,600 comprensivo dell’imposta pagata e della penalità di mora sia stato incassato dall’Erario Algerino…”.
Orbene la motivazione della sentenza è tale da permettere di verificare l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito per giungere all’accoglimento del gravame e, conseguentemente, di valutare la correttezza della decisione adottata. In particolar modo la motivazione della CTR consente di comprendere quali sono gli elementi, tratti dalla valutazione dei documenti prodotti dalla contribuente, che le hanno consentito di ritenere provata la circostanza del pagamento dell’imposta del reddito percepito all’estero.
In tal modo il giudice di appello non ha violato l’obbligo di esplicitare le ragioni della decisione in linea con la necessità di predisporre un contenuto motivatorio sicuramente sussumibile in quel minimo costituzionale richiesto dal quadro normativo vigente, alla stregua di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014 emessa in seguito alla novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Ed invero, questa Corte ha reiteratamente ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, ossia attribuendo l’onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 21 febbraio 2018, n. 4241; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769).
Nel caso di specie non si rileva alcuna lesione in ordine ai principi in tema di distribuzione dell’onere della prova. La CTR, infatti, ha fatto corretto uso dei criteri sopra esposti, ritenendo che l’onere della prova gravante sul contribuente fosse stato assolto attraverso la produzione dell’assegno attestante il pagamento dell’imposta allo Stato estero e ritenendo tale documento sufficiente ai fini della dimostrazione dell’effettivo pagamento.
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame dell’anno e del tipo di imposta al quale l’assegno faceva riferimento, è infondato.
Questa Corte ha, innanzitutto, affermato che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), mentre nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (v. tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 25761 del 05/12/2014 Rv. 633829; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014 Rv. 633682; Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006 Rv. 587883).
Orbene, nel caso in esame la sentenza ha seguito in maniera sintetica, ma chiara, un percorso logico incompatibile con l’argomento riproposto dalla società ricorrente a fondamento del terzo motivo di ricorso ed ha pienamente esaminato gli atti posti al suo esame. La CTR, nel ritenere che l’assegno prodotto dalla contribuente provi il pagamento all’estero delle imposte poi portate in detrazione, ha infatti implicitamente ritenuto che tale prova fosse riferibile ad imposte ed anni per i quali era possibile richiedere la detrazione nella dichiarazione dei redditi 2009 riferita all’anno di imposta 2008, in tl modo dovendosi escludere il vizio prospettato.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 5.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021