LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23370-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO, N. 71, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 714/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
che:
1. C.A., nella qualità di socio della società Immobiliare C. sas di C.A., impugnava l’avviso di accertamento ***** emesso ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, all’esito della determinazione del maggior reddito in capo accertato in capo alla società partecipata Immobiliare C. sas di C.A. & C con l’avviso di accertamento *****.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso sul presupposto dell’autoannullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria della Campania, preso atto del perfezionamento della procedura di condono fiscale, nell’ambito del giudizio avverso l’avviso di accertamento nei confronti della socia n.TF701602536/2016, che comprendeva anche l’accertamento oggetto del presente giudizio dichiarava cessata la materia del contendere con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese accertata la sua virtuale soccombenza.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo tre motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. C.A. ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per non avere la CTR statuito sul motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della società.
1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in relazione all’art. 360 cp.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di seconde cure male interpretato il successivo atto di accertamento emesso nei confronti della socia che aveva natura integrativa e non sostitutiva di quello oggetto del presente giudizio.
1.3 Con il terzo motivo l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata erroneamente dichiarata la cessazione del contendere sulla base della definizione agevolata riferita all’avviso di accertamento integrativo di quello oggetto del presente giudizio.
2. Il primo motivo che investe la questione pregiudiziale, rilevabile anche d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, della nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., all’art. 111 Cost., comma 2, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stata evocata in giudizio, né in primo né in secondo grado, la società, è fondato.
2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. 5, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. 6-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).
2.2 Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29; in ogni caso, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. 5, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12)”.
2.3 Nel caso in esame non può dubitarsi che l’accertamento emesso nei confronti di C.A., socia accomandataria della società Immobiliare C. sas di C.A. &, incida anche nei confronti della società di persone che avrebbe dovuto essere messa in condizioni partecipare al giudizio.
3 Conseguentemente la sentenza impugnata dev’essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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