Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37938 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4862-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7342/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

che:

1. Il curatore del Fallimento della soc. ***** impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio accertava la maggiore imposta del registro pari ad Euro 485.535,46 in relazione all’atto di compravendita del ***** avente ad oggetto l’attività commerciale.

2 La Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso.

3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello in quanto non vi era prova del perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado.

4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo; la contribuente non si è costituita.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, e dell’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR abbia errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto, stante l’invalidità della notifica, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Risulta documentato, dalla riproduzione della relata di notifica nel ricorso per Cassazione, che l’appellante ha depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata n. ***** che attestava la notifica dell’atto di appello, andata a buon fine, presso lo studio del curatore del fallimento soc. *****.

2.2 Alla luce di tale quadro fattuale l’affermazione dell’impugnata sentenza circa la mancata prova della regolarità della notifica sottende il convincimento che la notifica dell’atto di appello andava invece effettuata presso procuratore domiciliatario.

2.3 Se così è allora va rilevato che questa Corte ha precisato al riguardo che “La notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica (cfr. Cass. n. 14916/2016, n. 10500/2018 e n. 21292/2020)” ed ancora “nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio; ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2".(cfr. Cass. n. 8426/2017).

2.4 Nella fattispecie va esclusa qualsivoglia sanatoria atteso che contribuente non si è costituto nel giudizio di gravame.

2.5 Ne consegue che la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto – rilevato il vizio della notificazione – disporre la rinnovazione della medesima ex art. 291 c.p.c..

3. Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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