LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12737-2020 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO BONANNO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7186/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. C.S. e M.G.M.I. proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso la comunicazione preventiva di ipoteca riferita a plurime cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione sostenendo la mancata notificazione di tali atti.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agente di Riscossione e la Commissione Regionale Tributaria della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello ritenendo non notificati solo tre cartelle ed un avviso di intimazione meglio indicati in sentenza.
4. Avverso la sentenza della CTR Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare ad un eventuale udienza di discussione mentre i contribuenti non si sono costituiti.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di impugnazione deduce Riscossione Sicilia la violazione di legge per aver la CTR erroneamente annullato la comunicazione preventiva di ipoteca essendo state regolarmente notificate tutti gli atti prodromici a supporto dell’atto.
2. Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
2.1 Per costante affermazione di questa Corte, qualora oggetto del giudizio è il mancato esame o la non corretta interpretazione di un atto amministrativo è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928.
2.2 Ciò vale anche nel caso di affermazione da parte dell’Agente di Riscossione della notifica, esclusa dalla CTR, degli atti prodromici alli avviso di iscrizione ipotecaria.
2.3 Nella fattispecie in esame la documentazione relativa alle operazioni di notifica delle cartelle e dell’intimazione di pagamento non è stata versata in atti né il contenuto riprodotto nel ricorso, né, infine, è stato indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito così da porre la Corte in condizioni di potere esprimere il sindacato richiesto.
3. Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
4. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituito il contribuente.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021