LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 3337 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Luxury Cars s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Stefano Coen e dall’Avv.to Davide Druda, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, in Roma, Piazza di Priscilla n. 4;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 954/08/14, depositata in data 9 giugno 2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
Che:
– con sentenza n. 954/08/14, depositata in data 9 giugno 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto da Luxury Cars s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 75/03/12 della Commissione tributaria provinciale di Treviso che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso “comunicazioni di debito solidale e inviti ad adempiere” con i quali l’Ufficio di Treviso aveva richiesto a quest’ultima, quale coobbligata solidale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60bis, il pagamento di Iva non versata dalle società fornitrici (Terza Dimensione s.r.l. e “B.M. Auto di B.M.”), inserite in una frode fiscale, in relazione ad autovetture vendute alla contribuente a prezzi ritenuti inferiori al valore di mercato, per le annualità 2005-2007;
– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) era infondato il motivo di gravame relativo alla assunta incompetenza territoriale della Direzione provinciale di Treviso dell’Agenzia delle entrate ad emettere le “comunicazioni di debito solidale” nei confronti della società contribuente avente sede nella provincia di Padova, in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, concerneva le attribuzioni degli uffici in materia di “accertamento e controllo” mentre gli atti in contestazione erano stati emanati in applicazione delle norme in tema di riscossione delle imposte di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 59 e ss.; 2) era infondato il motivo di gravame concernente l’assunta violazione delle istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 6/E del 13.2.2006 secondo cui il recupero del tributo nei confronti del cessionario sarebbe dovuto avvenire attraverso “gli ordinari strumenti di controllo e riscossione”, in quanto l’Amministrazione fiscale non era tenuta a notificare alla contribuente alcun avviso di accertamento, non essendo stata formulata nei suoi confronti una contestazione comportante la rettifica delle dichiarazioni fiscali o l’irrogazione di sanzioni; peraltro, le “comunicazioni di debito solidale” notificate a quest’ultima illustravano dettagliatamente i presupposti giuridici e i motivi di fatto in relazione ai quali erano stati emessi indicando chiaramente la facoltà della contribuente di dimostrare l’inesistenza dei presupposti della pretesa erariale, con particolare riferimento al rilevato scostamento dei prezzi; 3) era infondato il motivo di appello concernente l’assunta illegittimità, nel merito, delle “comunicazioni di debito solidale” atteso che le consulenze tecniche giurate prodotte dalla contribuente in primo grado circa la asserita corrispondenza dei prezzi di acquisto (e di rivendita) delle autovetture a quelli di mercato erano inattendibili con conseguente configurabilità, non essendo stata fornita dalla società la prova contraria (circa il mancato scostamento del prezzo di ogni acquisto da quello di mercato), del presupposto della “cessione effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale dei beni” che, unitamente all’omesso versamento dell’Iva da parte delle cedenti, rendeva legittima l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60bis;
– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;
– la contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 14 e 60bis e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR – nel ritenere legittime “le comunicazioni di debito solidale e inviti ad adempiere” erroneamente addossato in capo alla contribuente l’onere di dimostrare la non applicabilità, nella specie, della fattispecie di solidarietà passiva di cui all’art. 60bis cit., ancorché fosse l’Ufficio a dovere provare la sussistenza, in concreto, dei presupposti applicativi della detta norma e, quindi, la avvenuta cessione delle autovetture ad un prezzo inferiore al “valore normale del bene” (ovvero al prezzo medio di mercato) e l’omesso versamento dell’Iva da parte dei cedenti;
– con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 60bis, 54 e 56, dell’art. 24 Cost., per avere la CTR ritenuto legittimi gli atti impugnati ancorché carenti di motivazione, non essendo stata la contribuente, quale assunta coobbligata solidale, messa in grado di conoscere il merito della contestazione, e, dunque, di difendersi avverso la medesima, stante la mancata notifica ad essa né tantomeno la mancata allegazione agli atti di “comunicazione di debito solidale” degli avvisi di accertamento notificati alle società cedenti;
– i primi due motivi- da trattare congiuntamente per connessione- sono infondati per le ragioni di seguito indicate;
– la Corte rammenta che l’introduzione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60bis, in forza della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 386, è avvenuta in conformità della sesta Dir. (17-5-1977 n. 388), art. 21, n. 3, come interpretato dalla Corte di Giustizia, nella sentenza dell’11. maggio 2006 nella causa C-384/04, Commissioners of Customs & Excise e Attorney Generai contro Federation of Technological Industries e altri, secondo cui la disciplina “permette ad uno Stato membro di adottare una normativa ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale sia stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto o aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore. Tuttavia una tale normativa deve rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità”;
– la normativa Europea prevede che, per determinati beni, contemplati in primo luogo dal D.M. 22 dicembre 2005 e tra i quali rientrano le autovetture usate, il cessionario, operatore professionale soggetto ad IVA è solidalmente coobbligato al pagamento dell’imposta dovuta dal cedente nel caso in cui il prezzo della cessione sia inferiore al valore normale del bene compravenduto;
– il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60bis (solidarietà nel pagamento dell’imposta) prevede che “con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3”. Al comma 2, poi, si dispone che “in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta”. Il comma 3, quindi, stabilisce, quanto alla prova contraria consentita al contribuente, che “l’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentatamente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta”;
– pertanto, ai fini dell’applicazione della solidarietà passiva nelle obbligazione tributarie ai sensi D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60 bis, occorrono quattro condizioni: 1) che la cessione si riferisca a determinati beni da individuare con decreto ministeriale; 2) che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale; 3) che il cessionario sia soggetto passivo Iva; 4) che il cedente non abbia versato l’imposta relativa alla cessione effettuata (Cass. n. 8857 del 2019);
– con decreto ministeriale 22-12-2005 sono stati indicati i beni cui si applica la disciplina del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis. Tra tali beni rientrano personal computer, componenti ed accessori (v.c. 84.71; v.d. 84.73);
– questa Corte ha chiarito che “In tema di IVA, ove il cedente non versi l’imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento, senza che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa, ferma la possibilità, per lo stesso, di impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti”(Cass., sez. 5, n. 17171 del 2018); nella detta pronuncia, si è precisato che “il decreto IVA, art. 60 bis, in tema di solidarietà nel pagamento dell’imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede l’obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente. La disciplina pertanto non implica la rettifica della posizione del cessionario e trova applicazione l’obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico dell’omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di attività accertativa” e dunque conseguenzialmente senza alcuna necessità di una previa notifica al cessionario dell’atto impositivo notificato al cedente (nello stesso senso, Cass. n. 6222/ 2020; Cass., 31 gennaio 2019, n. 2853, ove si precisa che l’art. 60 bis presuppone l’effettività della operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, sicché è consentito al cessionario portare in detrazione l’imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale);
– quanto all’assunta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 14 e 60bis e dell’art. 2697 c.c., premesso che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5" (tra le altre, Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013), nella specie, ai sensi dell’art. 60-bis cit., l’obbligazione solidale della cessionaria trae fondamento nel fatto giuridico del contestato omesso versamento da parte delle società cedenti dell’imposta dovuta in relazione a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale; a fronte di tale presunzione legale relativa, la normativa offre al coobbligato cessionario la possibilità di fornire prova contraria concretantesi nella dimostrazione documentale che l’inferiorità del prezzo dei beni sia stata determinata in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non sia connessa con il mancato pagamento dell’imposta; nella sentenza impugnata, il giudice di appello, facendo corretta applicazione dei principi in tema di distruzione dell’onere probatorio, a fronte della contestata coobbligazione solidale della contribuente, ai sensi dell’art. 60bis, quale cessionaria di autovetture acquistate a prezzi ritenuti inferiori al valore normale e stante l’assunto mancato versamento dell’Iva da parte delle cedenti, ha escluso che la contribuente avesse offerto valida prova a contrario per superare la presunzione legale (relativa) di responsabilità a carico della medesima; in particolare, ha ritenuto – con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità- che la contribuente non avesse provato “per tabulas il mancato scontamento di ogni acquisto dal valore normale” (pag. 18 della sentenza impugnata), attesa la ritenuta inattendibilità delle prodotte consulenze giurate circa l’asserita corrispondenza o, addirittura, superiorità dei prezzi di acquisto delle autovetture rispetto a quelli di mercato (stante il riferimento a presunti “sconti praticati dalle case automobilistiche” ancorché in nessuna transazione la parte venditrice fosse una casa automobilistica, la asserita congruità dei prezzi di acquisto da parte della contribuente alle valutazioni “Eurotax” senza alcuna informazione in ordine allo stato delle autovetture in esame rispetto ai predetti parametri, l’indimostrata affermazione di acquisti di autovetture avvenuti a prezzi superiori alle quotazioni “Eurotax” in quanto trattavasi di modelli di difficile reperimento o non ancora presenti sul mercato italiano, il palese comportamento antieconomico della contribuente rappresentato dall’acquisto, in base alla documentazione contabile, della maggior parte delle autovetture a prezzi superiori a quelli di mercato anche quando si trattava di vetture a “KM zero”, provenienti da autonoleggio o acquisti cumulativi, la rivendita da parte della contribuente dei veicoli a prezzi superiori, anche oltre il 10%, rispetto alle quotazioni ufficiali “Quattroruote” ovvero, con riferimento a quelli usati o a Km zero, a prezzi superiori a quelli di listino delle vetture nuove); invero, è proprio in base all’emerso comportamento antieconomico della società che la CTR avvalora la presunzione di non corrispondenza tra i prezzi risultati dalla documentazione contabile e quelli effettivi delle transazioni tra la contribuente e le fornitrici e, dunque, la inferiorità del prezzo sostenuto rispetto a quello di mercato; ogni altra argomentazione sottesa al motivo tende ad inammissibili rivalutazioni di merito da parte di questa Corte; né tantomeno, la ricorrente ha assolto in punto di autosufficienza all’onere di riprodurre in ricorso, nelle parti rilevanti, gli atti dei gradi di merito al fine di permettere a questa Corte di verificare l’avvenuta contestazione ivi della sussistenza dell’altro presupposto concernente l’omesso versamento dell’Iva da parte delle cedenti, la cui assunta mancata dimostrazione da parte dell’Ufficio, avuto riguardo anche alla sentenza impugnata, viene dedotta inammissibilmente soltanto in sede di ricorso per cassazione (pag. 19);
– quanto alla denunciata carenza di motivazione degli atti impugnati per mancata allegazione ad essi degli avvisi notificati alle società cedenti, premesso che, come sopra evidenziato, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale in capo al cessionario ai sensi dell’art. 60bis cit. non è necessaria la previa notifica a quest’ultimo dell’atto impositivo notificato al cedente (non costituendo tale notifica presupposto neanche per la legittima iscrizione a ruolo a carico del coobbligato medesimo) nella specie “le comunicazioni di debito solidale e invito ad adempiere” notificate alla contribuente illustravano dettagliatamente come accertato dal giudice di appello – i presupposti giuridici e i motivi di fatto in relazione ai quali erano state emesse indicando chiaramente la facoltà di quest’ultima di dimostrare l’inesistenza dei presupposti della pretesa erariale, con particolare riferimento al rilevato scostamento dei prezzi; nessun pregiudizio è derivato, pertanto, dalla mancata notifica alla contribuente degli atti impositivi emessi a carico delle società cedenti né tantomeno dalla mancata allegazione degli stessi agli avvisi di coobbligazione solidale;
– con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, per avere la CTR ritenuto legittimi “le comunicazioni di debito solidale” e gli inviti di pagamento, anche se emessi dalla non competente territorialmente Direzione Provinciale di Treviso dell’Agenzia delle entrate, essendo la sede legale della società contribuente in provincia di Padova nonché ivi residente anche il legale rappresentante della stessa;
– il motivo è infondato;
– premesso che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, radica la competenza territoriale dell’Ufficio (con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, tale disposizione non può trovare applicazione – come correttamente ritenuto dal giudice di appello – con riguardo alle “comunicazioni di debito solidale e invito ad adempiere” emesse dall’Ufficio nei confronti della contribuente, ai sensi dell’art. 60bis cit., non implicando tale disciplina alcuna rettifica della posizione della cessionaria, e trattandosi di una fase già di riscossione;
– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;
– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis;
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021