Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37956 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28858/2015 R.G. proposto da I.G.D., con l’avv. Bruno Lo Giudice nel domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, alla via Ottaviano n. 42;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania – Napoli n. 5451/03/15, depositata il 03 giugno 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

Il contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia della Riscossione in merito ad un debito tributario complessivo di Euro 23.361,79 a titolo di Irpef dovuta per mancato riconoscimento delle ritenute d’acconto, oltre interessi e sanzioni in relazione all’anno d’imposta 2008.

La cartella azionata poggiava su un controllo formale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-ter e da cui sarebbe scaturita una differenza di Euro 15.911,00 tra le ritenute d’acconto che il contribuente aveva riportato a credito nelle dichiarazioni dei redditi relativi all’anno 2008 e le ritenute d’acconto riconosciute dall’Ufficio.

Instauratosi il contraddittorio preliminare, l’Ufficio ribadiva come la cartella poggiasse sul confronto effettuato tra l’ammontare delle ritenute portate in detrazione e quelle risultanti dalle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, il contribuente replicava producendo copia delle fatture emesse, peraltro annotate nel relativo registro.

Risoltasi negativamente la fase preliminare del contraddittorio, il contribuente adiva il giudice di prossimità lamentando, oltre alla violazione della disciplina di settore, anche il difetto di motivazione della cartella di pagamento e la violazione al divieto di doppia imposizione.

Il giudizio di primo grado esitava in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria sicché il contribuente si peritava di interporre appello avverso la decisione di primo grado, che veniva però confermata dalla Commissione tributaria regionale.

Insorge con ricorso avanti questo Giudice di legittimità il contribuente che si avvale di sei motivi di censura e cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

Vengono proposti sei motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia il vizio di omessa motivazione su un punto saliente della controversia (eccezione relativa al vizio di motivazione dell’atto impugnato) in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Afferma che, in mancanza degli attestati inerenti le ritenute d’acconto subite, aveva prodotto all’Ufficio tutte le copie delle fatture emesse per i compensi percepiti al netto della ritenuta d’acconto e la copia del relativo registro, ma che l’Amministrazione finanziaria le aveva ritenute insufficienti. Secondo l’Amministrazione, infatti, il contribuente era infatti tenuto a produrre anche copia della documentazione bancaria che comprovasse l’importo del compenso effettivamente percepito al netto della ritenuta d’acconto. L’operato dell’Ufficio avrebbe dunque dovuto essere tacciato d’illegittimità non potendo essere negato valore di prova documentale alle fatture prodotte o a qualunque altra prova. Soggiunge che l’Ufficio non aveva adempiuto al proprio obbligo di motivazione perché non aveva indicato le ritenute che non avevano trovato riscontro nelle fatture prodotte, così violando il diritto di difesa del contribuente, impossibilitato a conoscere le ritenute non ammesse in detrazione. Su tali basi il contribuente aveva dunque censurato il vizio di motivazione dell’atto impugnato sia in primo sia in secondo grado, poi rigettato dalla CTR che avrebbe inopinatamente attribuito al contribuente un onere invece gravante sull’Ufficio.

Il motivo è inammissibile.

In disparte la circostanza che il motivo svolto pare diretto a censurare la legittimità dell’atto impugnato piuttosto che la sentenza gravata, occorre invero ricordare che “Escluso ogni rilievo alla insufficiente o contraddittoria motivazione, rileva la Corte che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. Ne consegue che ove il vizio di omessa pronuncia sia dedotto, come è accaduto nella specie, come vizio di motivazione, il motivo dev’essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. n. 29093 del 2018, in motiv.)” (Cfr. Cass., V, 22741/2019).

La censura è peraltro inammissibile anche per violazione del principio di “doppia conforme”.

Infatti, e come è stato affermato “Il ricorso dei contribuenti è stato respinto in primo e in secondo grado e quindi si ha una ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5. Il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014). I ricorrenti non hanno assolto a questo onere”. (Cass. V, n, 6711/2020).

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha formulato ex art. 360 cp.c., comma 1, n. 4, una censura inerente l’omessa motivazione su un punto saliente della controversia, astrattamente denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Inoltre, non ha considerato che le ragioni, poste alla base delle due pronunce di merito, erano uguali sicché il motivo va dichiarato inammissibile.

In ogni caso il motivo è infondato.

Con recente decisione di questa Corte è infatti stato stabilito che “Anche prima che intervenisse il mutamento del quadro normativo per effetto del D.L. 31 maggio 1994, n. 300, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, che ha emendato il D.P.R. n. 600 del 1974, art. 3, sopprimendo l’obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi il certificato del sostituto d’imposta attestante le ritenute operate, con risalenti pronunce si è affermato che l’inosservanza dell’obbligo del sostituto d’imposta di inviare tempestivamente la suddetta certificazione non toglie al contribuente sostituito il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un’imposizione già scontata alla fonte (Cass., sez. 1, 4/08/1994, n. 7251); con l’ulteriore precisazione che, anche ove non abbia allegato alla dichiarazione dei redditi il certificato del sostituto d’imposta, il sostituito può comunque contestare in giudizio il recupero della detrazione, producendo al giudice tributario la documentazione relativa alle ritenute subite, stante la generale emendabilità della dichiarazione fiscale (Cass., sez. 5, 19/02/2004, n. 3304) e il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta sol perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l’attestato da esibire al fisco (Cass., sez. 5, 3/07/1979, n. 3725). Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 22, dedicato allo scomputo delle ritenute d’acconto, subordina attualmente la detrazione dall’imposta delle ritenute alla sola condizione che esse siano state “operate”, sicché assume rilevanza il fatto oggettivo della loro applicazione, che può essere comprovato non solo con la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, ma anche con altri mezzi di prova equipollenti In questo senso si è espressa anche l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 68/E del 19 marzo 2009, con la quale ha riconosciuto che, laddove il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, sia comunque legittimato allo scomputo delle stesse, “a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente dalle banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”. Quanto detto comporta, come ha avuto modo di evidenziare questa Corte (Cass., sez. 5, 7/06/2017, n. 14138), che “la norma sul controllo formale delle dichiarazioni usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate deve essere integrata secondo i principi generali della prova. In altri termini, quando stabilisce che gli uffici “possono” escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d’imposta, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) “possono” apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti” (Cfr. Cass., V, n. 17475/2021).

La CTR, secondo quanto emerge dalla motivazione della decisione impugnata, non ha negato al contribuente di avvalersi di una prova equipollente al fine di dimostrare le ritenute subite, bensì ha accertato che quest’ultimo aveva interloquito con l’Amministrazione finanziaria, non ottemperando all’onere su di lui gravante, circostanza, quest’ultima, che è peraltro incontroversa tra le parti. Da un lato, invero, il ricorrente ha confermato l’intervenuto confronto preliminare al gravame, dall’altro non ha dedotto di aver fornito all’amministrazione finanziaria la richiesta documentazione contabile comprovante l’importo effettivo dei compensi percepiti al netto della ritenuta d’acconto.

2. Con il secondo motivo il contribuente lamenta la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Afferma che la CTR non avrebbe affrontato il punto focale della questione controversa ossia la “possibilità di conoscere la composizione analitica delle singole ritenute subite e pretese in recupero dall’Ufficio perché non corrispondenti ai dati dallo stesso riscontrati”. Sostiene che l’atto impugnato era privo di motivazione sicché la CTR avrebbe errato nell’attribuire un onere probatorio a carico del contribuente, essendo invece onere dell’Ufficio individuare ed indicare le ritenute non riconosciute. Afferma che, a fronte della intrinseca carenza di motivazione del provvedimento, la CTR non poteva ritenere “chiarite”, da parte dell’Ufficio, le ritenute rimaste disattese né che fosse onere del contribuente fornire la prova delle ritenute effettuate a monte, anche se poi non versate. In buona sostanza la CTR avrebbe operato una illegittima inversione dell’onere della prova.

Il secondo motivo, trattato separatamente dal primo essendo quest’ultimo scrutinato anche sotto il profilo dell’inammissibilità, resta assorbito dal rigetto della prima censura.

3. Con la terza doglianza il ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In buona sostanza critica la sentenza nella parte in cui la CTR aveva imputato al contribuente di non aver assolto al proprio onere probatorio, avendo al contrario quest’ultimo adempiuto a quanto di sua competenza. La CTR avrebbe dunque violato il precetto che impone al giudice di valutare le prove e, comunque, sarebbe incorsa in un “aggiramento dell’obbligo di motivazione”, essendo rimaste sottaciute le ragioni che hanno indotto il Giudice a ritenere non provata la circostanza relativa alla reale effettuazione delle ritenute d’acconto contestate.

La terza censura non supera il vaglio dell’ammissibilità per una duplice ragione.

Da un lato esso è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., n. 4. Infatti la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. S.U. n. 8077/2012 e Cass. S.U. n. 20181/2019).

Nella fattispecie in esame il contribuente si è limitato ad affermare di aver versato in atti, nel corso dei giudizi di merito, delle prove poi disattese dalla CTR senza però trascrivere, nemmeno per sommi capi, le parti degli atti processuali relative all’adempiuto onus probandi.

Dall’altro, con la doglianza svolta il contribuente mira ad una riedizione del potere di accertamento dei fatti di causa, come tale inammissibile “poiché appuntandosi sull’apprezzamento e sul convincimento del giudice sui fatti di causa, rivelatosi difforme da quello auspicato dalla ricorrente, mira a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità” (Cfr. Cass., Sez. lav., n. 30224/2017). Di fatto, dunque, “.. a fronte della ricostruzione fattuale operata dai giudici di appello, le critiche rivolte tendono ad una inammissibile richiesta di una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie, preclusa al giudice di legittimità” (Cfr., Cass., V, n. 17475/2021).

In ogni caso il motivo è infondato e ciò anche a voler ritenere che con la presente censura il ricorrente abbia inteso censurare, sotto diverso profilo, le parti della sentenza indicate nelle precedenti doglianze.

La CTR ha invero accertato come l’Ufficio ben avesse chiarito quali fossero le ritenute che erano state disattese dall’Ufficio perché non documentate, mentre era rimasto inevaso l’onere, da parte del contribuente, di fornire la prova delle ritenute effettuate a monte, anche se poi non versate.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 35 e 64, letti alla luce dell’art. 1292 c.c. in merito alla solidarietà passova tra sostituito e sostituto d’imposta, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 19, n. 3.

Principiando dal differente regime in tema di vincolo di solidarietà relativo alle ritenute d’imposta dettato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 35 e da quello previsto in materia di ritenute d’acconto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, afferma che per queste ultime il vincolo opererebbe solo nel caso in cui il sostituito incassi il corrispettivo al lordo della ritenuta non operata. Al di fuori di detti casi l’unico debitore nei confronti dell’Erario rimarrebbe il solo sostituto d’imposta.

Richiama poi il contrasto formatosi anche nella giurisprudenza di legittimità, arenatosi in un orientamento sfavorevole al contribuente sostituito, ritenuto obbligato solidale con il sostituto e nei cui confronti vanterebbe una mera azione di regresso.

Tanto premesso, il contribuente invoca la rivisitazione del suindicato orientamento, “pregiudizievole per l’incolpevole sostituito a tutto vantaggio del sostituto che è poi colui che ha effettivamente creato il vulnus all’Erario”, anche al fine di evitare che il contribuente sostituito sia indebitamente assoggettato ad una duplicazione d’imposta.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Con la censura svolta, invero, il contribuente non critica alcuna parte della sentenza che infatti non viene ivi nemmeno menzionata, limitandosi a invocare a questa Corte l’esercizio del suo potere nomofilattico, avulso però dalla pronuncia oggetto di gravame.

5. La quinta doglianza è volta a denunciare la mancata pronuncia su aspetti salienti della controversia relativamente all’art. 1292 c.c. in violazione dell’art. 112 c.p.c. denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In buona sostanza il contribuente riporta in ricorso la parte della censura con cui, in sede di gravame, lamentava l’elusione del disposto di cui all’art. 1292 c.c. giacché la coobbligazione poteva valere solo in caso di sostituzione a titolo d’imposta e non a titolo di ritenuta d’acconto, affermando che sul punto nulla aveva statuito il giudice d’appello.

Richiamato il sopraenunciato principio di diritto in ordine all’error in procedendo ed al potere del Giudice di legittimità di esaminare direttamente la sentenza ove sia anche Giudice del “fatto processuale”, occorre dare atto che il ricorrente ha trascritto, in seno al motivo, la parte del giudizio di appello dedicata a sollevare la censura ex art. 1292 c.c..

Tanto premesso, il motivo è manifestamente infondato.

Dall’esame della decisione risulta infatti che la CTR abbia espressamente trattato la questione dedotta dal contribuente, ivi richiamando tanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35, quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64. Ha poi affermato testualmente che “dall’esame della richiamata normativa, dunque, emerge che bisogna distinguere tra il caso di ritenute d’acconto operate dal sostituto d’imposta a carico del sostituito ma non versate all’Erario ed il caso di ritenute che il sostituto aveva l’obbligo di operare ma che non sono state né effettuate né versate, con conseguente obbligo solidale a carico del sostituito. Nel caso in esame il contribuente appellante sostiene che si rientri nel primo caso, con esclusione di ogni responsabilità a suo carico. Tale rappresentazione, tuttavia, non è in alcun modo provata, incombendo il relativo onere probatorio sul contribuente…”.

La CTR ha dunque affrontato la doglianza formulata dal contribuente, pronunciandosi espressamente su di essa. Pronuncia che non può essere revocata in dubbio per il mero omesso richiamo all’art. 1292 c.c. citato dal ricorrente.

6. Con l’ultimo motivo di censura la parte ricorrente profila censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64.

Richiama la sentenza nella parte in cui cita il dettato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64 e riassume la decisione della CTR la quale aveva ritenuto non applicabile al caso di specie l’esclusione della corresponsabilità solidale per mancato adempimento dell’onere probatorio da parte del contribuente. Taccia come errata la decisione della CTR perché elusiva sia dell’art. 2697 c.c. come rappresentato al secondo motivo di ricorso, sia del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, che non poteva essere applicato per la mancanza di prova in ordine alle effettuate ritenute, di cui era però onerata l’Amministrazione finanziaria.

In disparte i profili di inammissibilità già svolti in relazione alla seconda doglianza, il motivo è infondato.

In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 10378/2019, hanno così deciso: “Le sezioni unite sono invece qui chiamate a decidere se, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l’acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione in forza del D.P.R. n. 602 cit., art. 35. A riguardo deve essere evidenziato che la concreta fattispecie, come appena identificata, è sempre stata risolta dalla Corte nel senso della esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (Cass. sez. VI-T n. 12076 cit.; Cass. sez. VI-T n. 9933 cit.; Cass. sez. trib. n. 14033 cit.); per l’essenziale, la soluzione è stata tradizionalmente fondata sul presupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito; e che, alla stessa, fosse perciò “in origine” tenuto in via solidale anche il sostituito, in applicazione dell’art. 1294 c.c.; ma, questo orientamento, non può essere condiviso. E’ utile premettere che la sostituzione – e la solidarietà nell’imposta – sono istituti distinti. Il D.P.R. n. 600 cit., art. 64, comma 2, che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta nel caso di sostituzione, dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta; un’obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo del D.P.R. n. 600 cit., artt. 23 ss.; e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dal D.P.R. n. 600 cit., art. 64, comma 1. La lettura appare coerente con l’art. 35 D.P.R. n. 602 cit., che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto; con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell’ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto d’imposta; venendosi così a confermare l’assunto che l’autonoma obbligazione di versamento dell’acconto è stata, dal D.P.R. n. 600 cit., rammentati artt. 23 ss., posta unicamente a carico del sostituto. Peraltro, la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dal D.P.R. n. 602 cit., art. 35, espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute. L’appena veduta condizione è in perfetta coerenza con quanto previsto dal D.P.R. n. 917 cit., art. 22, che, in modo esattamente speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo; in effetti, sarebbe stato legislativamente contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo, ma assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle somme scomputate. Da tutto quanto, è pertanto facilmente ricavabile il seguente principio: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dal D.P.R. n. 602 cit., art. 35, è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute” (Cfr. Cass. Sez. Un., n. 10378/2019).

Il motivo deve pertanto essere disatteso essendo incontroverso tra le parti che il contribuente non ha provato che le ritenute erano state effettuate non avendo prodotto, in elusione dell’adempimento su di lui gravante come sopra accertato, la documentazione bancaria o altra equipollente e da cui risultasse l’incasso di compensi al netto della ritenuta.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo va rigettato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quarto; infondati il quinto ed il sesto, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro duemilatrecento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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