LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25021-2019 proposto da:
SRL IL CIOCCO IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO TESTA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 38/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
La società Il ciocco srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su ricorso della società contribuente avverso l’atto di contestazione della sanzione amministrativa n. 621 del 2014 di Euro 5.365,08, emesso dall’Ufficio ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1995, artt. 59 e 60, per il mancato pagamento dell’imposta erariale di consumo e dell’addizionale enti locali, rigettava l’appello della società.
La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, ritenendo legittima la notifica dell’atto di contestazione, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59 e 60. Ciò in guaito “Il giudice tributario è chiamato a conoscere della legittimità dell’imposizione tributaria, a prescindere dall’esito del giudizio civile, con il quale sarà determinato l’esatto ammontare del consumo evaso e di conseguenza legata determinazione del pagamento dei consumi. Allo stato degli atti l’operato dell’Ufficio risulta del tutto legittimo e fondato, in quanto l’accisa dovuta sui consumi è calcolata in riferimento alla fattura emessa dell’Enel”.
La CTR, con la sentenza impugnata, ha statuito che “il D.Lgs n. 504 del 1995, art. 55, prevede, al comma 1, che l’accertamento e la liquidazione delle accise sono effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all’art. 53, comma 8; detta dichiarazione è quella effettuata dal soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori (art. 53, comma 1, lett. a)”. Inoltre ha affermato che non “può sostenersi che la sola citazione in giudizio dell’Enel in sede civile possa essere sufficiente a togliere valore al suo accertamento che, allo stato, ove non intervenga una sentenza favorevole al contribuente del giudice civile, appare adeguato a supportare il meccanismo sanzionatorio come previsto dalla legge”.
L’Agenzia si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la società contribuente deduce nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, error in procedendo in relazione all’art. 295 c.p.c., per mancata applicazione dell’istituto della sospensione necessaria del processo.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per non aver la CTR sospeso il processo, nonostante la sussistenza di una causa pregiudicante che ne imponeva la sospensione necessaria.
Va osservato che nella giurisprudenza di questa Corte sembra sussistere contrasto sull’applicabilità dell’art. 295 c.p.c. ai casi di giudizio pregiudiziale pendente dinanzi ad altro giudice che non sia quello tributario (cfr. Cass. 999/2016, che richiama Cass. 12008/2014, che, in motivazione ha specificato che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 impedisce l’operatività dell’art. 295 c.p.c. nei rapporti tra giudice tributario e giudice civile o amministrativo”), in contrasto con Cass. n. 31112 del 2019 (secondo cui “Nel contenzioso tributario, è ipotizzabile la sospensione necessaria del processo per la pendenza, davanti al giudice amministrativo, di un giudizio riguardante gli atti amministrativi presupposti dal provvedimento impositivo impugnato”).
Con recente pronuncia, Cass. n. 18395 del 2021 ha affermato che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, che regola i rapporti tra processo tributario e altri processi (cd. pregiudizialità esterna), prevede la sospensione solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione di stato o capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio (Cass. civ., 20 gennaio 2016, n. 999), uniche questioni che il giudice tributario non può risolvere incidenter tantum (Cass. civ., 28 maggio 2014, n. 12008; Cass., civ., 28 dicembre 2012, n. 24107), potendo negli altri casi il giudice conoscere e risolvere incidentalmente le questioni (Cass. civ., 30 dicembre 2019, n. 34693). Ne deriva che, con riferimento al rapporto tra il giudizio tributario e quello amministrativo, il giudice tributario, in forza della disposizione normativa citata, è tenuto a pronunciarsi sulla illegittimità della pretesa tributaria, risolvendo, ove necessario, incidenter tantum anche questioni che attengano alla legittimità di atti amministrativi strettamente connessi con l’atto impositivo oggetto di controversia; sotto tale profilo, non solo non può porsi una questione di sospensione necessaria del processo tributario in caso di pendenza del giudizio amministrativo relativo ad un atto connesso all’atto impositivo, ma, come detto, il contribuente non può impugnare l’atto impositivo dinanzi al giudice amministrativo senza far valere, dinanzi al medesimo giudice, la illegittimità dell’atto amministrativo presupposto, posto che su di esso, come detto, seppure incidenter tantum, il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi”.
Non ricorrono pertanto i presupposti ex art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni adempimenti.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021