LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16243-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
INDUSTRIE COLLEGATE LOMBARDE s.r.l. in liquidazione;
– intimate –
– intimati –
avverso la sentenza n. 1565/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava due atti di contestazione sanzioni emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Genova con cui venivano irrogate sanzioni, per un importo di Euro 45.000 complessivi, per recupero dazi doganali;
la questione è relativa alla classificazione della merce importata dalla ricorrente (tubi metallici) con voce doganale ***** sottoposta ad un dazio pari allo 0% che veniva dall’Ufficio rettificata alla voce doganale ***** e sottoposta ad un dazio pari al 90%;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle dogane affermando che i tubi a sezione circolare costituiscono prodotti finiti in quanto per un verso l’eventuale adattamento in lunghezza dei tubi non è assimilabile ad una lavorazione, termine il cui significato va ben al di là di un semplice taglio per adattarlo, ad esempio all’interno di un appendiabiti cromati e per un altro verso i tubi avevano un aspetto lucido che porta a ritenere che i tubi fossero già stati lavorati all’origine mediante cromatura.
L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 2658 del 1987 istitutivo della nomenclatura combinata dal momento che i tubi a sezione circolare non costituiscono prodotti finiti in quanto a tal fine occorre fare riferimento al suddetto regolamento CE istitutivo della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci cosicché la classificazione doganale delle merci va effettuata nelle caratteristiche definite nel testo della voce della tariffa doganale: in particolare vige la regola secondo cui la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale, e pertanto risulta corretta la classificazione operata dall’Ufficio delle Dogane di Genova che ha ritenuto, a fronte dell’accertamento compiuto mediante analisi chimica del prodotto, che la merce fosse da classificare alla voce doganale più specifica ***** (tubi) anziché a quella ***** (altri).
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021