Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.37962 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8200-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

D.R.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLA DI CESARE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 902/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

che:

1 D.R.T. impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio ha proceduto a recuperare, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27 e del D.P.R. medesimo, allegata parte I, art. 11, l’imposta fissa del Registro in relazione ad un atto di liberalità nel quale il donante, F.B., riservandosi per sé, e, dopo di sé, in favore del coniuge V.E. (che interveniva ed accettava) l’usufrutto e il diritto di abitazione, attribuiva alle proprie figlie F.P., F.E. e F.F. la nuda proprietà degli immobili meglio descritti nell’atto notarile. In particolare l’Ufficio ha ritenuto configurati due negozi giuridici: il primo di trasferimento della nuda proprietà dal padre alle figlie tassato in misura proporzionale la cui base imponibile era costituita dal valore della piena proprietà decurtata dal valore dell’usufrutto; il secondo costitutivo di usufrutto a favore del coniuge sottoposto a condizione sospensiva della premorienza del marito e per tale motivo tassato in misura fissa ai sensi del D.P.R. cit., ex art. 27, in attesa di applicare l’imposta di donazione nell’eventualità dell’avveramento della condizione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello ritenendo non dovuta l’imposta del registro in misura fissa sulla scorta dei chiarimenti resi nella circolare n. 44/E 2011 dell’Agenzia delle Entrate e dell’alternatività con l’imposta sulle donazioni;

precisavano i giudici di seconde cure che oggetto del secondo negozio tassato non fosse un diritto ma una semplice aspettativa.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. D.R.T. si è costituita depositando controricorso Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 11, 21 e 27 e il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che l’impugnata sentenza non abbia applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla donazione con riserva di usufrutto in favore di terzi ed abbia male interpretato il documento di prassi secondo il quale l’alternatività tra imposta del registro fissa e imposta sulle donazioni non era applicabile alle donazioni sottoposte a condizione sospensive che, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 2, scontano l’imposta del registro.

2.1 Sotto il versante civilistico l’atto con il quale un soggetto trasferisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un bene ad altro soggetto riservando a sé l’usufrutto vita natural durante e dopo di lui a vantaggio dei terzi rientra nello schema legale previsto dall’art. 796 c.c. a tenore del quale “e’ permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente”.

2.2 La fattispecie e’, quindi, caratterizzata dalla presenza, oltre che della donazione della nuda proprietà, anche di altra donazione avente ad oggetto il diritto di usufrutto sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del donante al donatario e con termine iniziale dato dalla morte del donante.

2.3 Di tale avviso è la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di precisare che “mentre la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante configura un negozio unitario, avente ad oggetto il trasferimento immediato della nuda proprietà ed a termine, il trasferimento dei diritti corrispondenti all’usufrutto, mantenuti temporaneamente dal donante, la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo da luogo a due distinti negozi: un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario, ed un’offerta di donazione dell’usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l’accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell’atto pubblico. Da tanto consegue che, qualora il donante riservi l’usufrutto sui beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo, come consentito dall’art. 796 c.c., il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio alla cessazione dell’usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso” (cfr. Cass. 2899/75, 2609/54 e più recentemente Cass. 2980/2003 e 744/2020).

2.4 Nella fattispecie in esame il negozio di donazione di usufrutto da parte di F.B. alla coniuge V.E. può ritenersi sicuramente perfezionato in quanto quest’ultima è intervenuta nell’atto notarile di donazione della nuda proprietà dell’immobile ai figli del donante accettando la riserva di usufrutto in suo favore mentre l’efficacia dell’atto di liberalità è condizionata alla premorienza del disponente rispetto al beneficiario del diritto di usufrutto.

2.8 Venendo all’esame dei risvolti fiscali, va rilevato che, non sussistendo specifici precedenti in termini) la controversia non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria.

3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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