LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28790/2017 proposto da:
Yaskawa Italia Srl Società Unipersonale, elettivamente domiciliata in Rovigo, Via G. Pascoli 1/L, presso lo studio dell’avvocato Costa Maria Angela, che la rappresenta e difende, giusta nuova procura depositata a mezzo pct il 21/09/2021;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3449/2016 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2021 dal consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mucci Roberto che ha concluso per l’estinzione del giudizio, udito per il ricorrente l’avvocato Palatiello Giovanni che ha chiesto rinvio per verifica in subordine estinzione.
FATTI DI CAUSA
Yaskawa Italia s.r.l. (già Motoman Robotic Italia s.r.l.) impugnò un avviso di accertamento relativo ad IVA ed accessori per l’anno di imposta 2006, emesso sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria, a seguito di una verifica avviata nei confronti della società in data *****, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente due rilievi: con il primo, relativo alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia, si contestava che la sostituzione dell’apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata, onde vincere la presunzione di cessione prevista dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, per essere considerata non imponibile ai fini dell’applicazione dell’Iva, mentre nella specie non lo era stata, per cui la operazione doveva essere considerata soggetta ad IVA a titolo di cessione gratuita; con il secondo si contestava che operazioni di cessione formalmente effettuate nei confronti della società Sanmarinese “Robotica del Titano” in regime di non imponibilità, avessero come destinatario effettivo la Assotech s.r.l. con sede in *****, cosicché dovevano essere riqualificate come cessioni imponibili.
La contribuente rilevò sostanzialmente, per quanto ancora interessa, la insussistenza dei presupposti di operatività della presunzione di cui al D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1, e la impossibilità di fornire la prova negativa di non avere ricevuto la restituzione delle componenti danneggiate, che peraltro era stata fornita mediante i documenti indicati in calce al ricorso, nonché il mancato riconoscimento dei costi connessi alla cessione di beni con società operanti nel territorio della ***** e la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con sentenza n. 135/1/2012, rigettò i motivi di ricorso, ma annullò l’accertamento limitatamente alle sanzioni applicate per omesso denuncia di componenti positivi di reddito per Euro 43.333,14.
L’Ufficio propose appello contro la sentenza di primo grado per la parte di soccombenza e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 3449/4/2016, depositata il 29.11.2016, accolse l’appello dell’Ufficio e dichiarò legittima la intera pretesa fiscale.
Contro la sentenza d’appello, non notificata, la contribuente ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza, con atto notificato alla controparte in data 29.11.2017, affidato ad otto motivi, deducendo: omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e del D.Lgs. n. 441 del 1997, art. 1, omesso esame su fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello statuito su rilievi relativi alle imposte sui redditi estranei all’accertamento.
La Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio alla quale la Agenza delle Entrate ha aderito alla odierna udienza, subordinatamente alla verifica della avvenuta estinzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il citato D.L., art. 6. commi 10, 12 e 13 prevedono: 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.
Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente…. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.
Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.
Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”. Il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art, 13, comma 1-quater, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021