Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37973 del 02/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5692/2015 proposto da:

P.I. (C.F. *****), rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall’avv. Luca Mileto, presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 80;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/22/14, depositata in data 17 gennaio 2014, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 111/22/14 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da P.I. contro la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini Irpef e addizionali per l’anno 2002, l’importo di Euro 80.000, quale plusvalenza derivante dal trasferimento dell’autorizzazione avente ad oggetto il servizio di noleggio di auto con conducente.

La CTR riteneva corretta e sufficientemente motivata la sentenza impugnata, anche in considerazione del fatto che l’appello del contribuente non conteneva elementi sufficienti per contrastare l’avviso dell’Ufficio o per ritenere eccessivo l’imponibile accertato.

Del resto, proseguiva la CTR, che le cessioni di licenze taxi avvengano con incasso di contropartite anche notevoli era notizia di pubblico dominio, nonché oggetto di studi ed indagini da parte dell’Università della Tuscia.

La cifra stimata dall’Ufficio, come chiaramente evidenziato dall’avviso di accertamento, era stata congruamente ridotta rispetto alla cessione di una licenza di taxi ed il contribuente, a parte affermazioni generiche, nulla aveva concretamente dimostrato circa l’eccessività dell’imponibile né nei due gradi di giudizio né in sede precontenziosa, a causa della mancata risposta all’invito dell’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

La plusvalenza derivante dalla cessione era stata, dunque, correttamente tassata, ai sensi dell’art. 86 Tuir, trattandosi di reddito imprenditoriale derivante dalla cessione dell’azienda, come del resto chiaramente affermato dalla stessa CTR con precedente sentenza n. 134 del 12 aprile 2010.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l’Ufficio mediante controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il contribuente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’omessa pronuncia e motivazione, da parte della CTR, circa i motivi posti dal contribuente a sostegno dell’appello (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), motivi riguardanti la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, il difetto di motivazione e di allegazione degli atti, ai sensi dello Statuto del contribuente, art. 7, la falsa rappresentazione fornita dall’avviso di accertamento sulla mancata partecipazione del contribuente al previo contraddittorio, la carenza di prove a sostegno sia della percezione del corrispettivo sia dell’inversione dell’onere della prova.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Premesso che l’erroneo riferimento al parametro di cui all’art. 360, al n. 3, piuttosto che al n. 4, non impedisce l’esame del motivo di ricorso, avuto riguardo alla chiara formulazione della censura che si risolve nella denuncia delle omesse pronunce come errores in preocedendo, va nondimeno rilevato che la CTR, sia pure sinteticamente e non seguendo l’ordine indicato dal contribuente, ha in realtà esaminato tutte le questioni indicate, rispondendo riguardo all’asserita insufficienza motivazionale della sentenza di primo grado, al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, alla mancata partecipazione all’invito dell’Ufficio in sede precontenziosa ed all’onere della prova.

1.3. Dopo aver ritenuto sufficientemente e correttamente motivata la sentenza impugnata, infatti, la CTR ha evidenziato che l’avviso di accertamento chiaramente evidenziava che la cessione era avvenuta a titolo oneroso e che il contribuente nulla aveva dimostrato circa l’eccessività dell’imponibile sia in sede precontenziosa (a causa della mancata risposta all’invito dell’Ufficio ai sensi del citato art. 32), sia nei due gradi di giudizio.

2. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dello Statuto del contribuente, art. 7, comma 1, nonché del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR giudicato legittimo l’operato dell’Ufficio nonostante la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, sotto diversi profili: assenza di prova della percezione del corrispettivo; assenza di prova del quantum;

mancata indicazione dei giornali dai quali sarebbero stati tratti gli articoli recanti i dati utilizzati per la quantificazione del presunto prezzo; mancata indicazione dei siti che avrebbero pubblicato informazioni utili al tema trattato e che avrebbero riportato i prezzi delle vendite delle licenze nella città di Roma; mancata allegazione all’accertamento dello studio compiuto dall’Università della Tuscia.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (in una fattispecie simile v. Cass. 23/02/2021, n. 4775; v. pure: Cass. 4/10/2017, n. 23143; Cass. 28/06/2017, n. 16147; Cass. 19/04/2013, n. 9536).

2.3. Avendo il ricorrente lamentato la carenza motivazionale dell’avviso di accertamento sotto una pluralità di aspetti, il ricorso avrebbe dunque dovuto riportare testualmente, in applicazione del principio sopra richiamato, il contenuto rilevante di tale avviso, onde permettere l’esame della censura esclusivamente attraverso l’esame del ricorso.

3. Il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione di norme di diritto in tema di ripartizione dell’onere della prova (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la CTR ingiustamente posto a carico del contribuente l’onere di provare di aver incassato meno di quanto determinato dall’Ufficio, omettendo di valutare prioritariamente se l’Ufficio avesse o meno dimostrato l’esistenza di un incasso a titolo di corrispettivo.

4. Il quarto motivo lamenta l’infondatezza della presunta imprenditorialità dell’attività di noleggio con conducente e l’impossibilità di ricavare da tale tesi la prova della quantificazione del valore dell’autorizzazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto l’assimilazione delle due attività (licenze taxi ed autorizzazione n. c.c.) ad un’attività imprenditoriale, oltre che immotivata ed infondata, non potrebbe mai costituire la prova della valutazione economica attribuita a tale titolo da parte dell’Ufficio.

4.1. I motivi devono essere trattati congiuntamente per la loro connessione e sono fondati.

4.2. Invero, a prescindere dalla formale rubricazione delle censure e delle norme richiamate, dal corpo complessivo dei motivi si evince che, con ciascuno di essi, il ricorrente lamenta sostanzialmente ed inequivocabilmente la carenza motivazionale riguardo agli elementi relativi alla quantificazione della plusvalenza imputata al contribuente.

4.3. Su tali circostanze, che pure erano state oggetto di specifici rilievi del contribuente, la sentenza impugnata non si è affatto soffermata, limitandosi ad insistere sulle circostanze dalle quali era possibile desumere che la cessione avvenne a titolo oneroso, senza però prendere in alcuna considerazione la questione della necessità da parte dell’Ufficio di accertare con precisione l’ammontare del corrispettivo, parametro indispensabile per il calcolo della plusvalenza. Prima di specificare che la plusvalenza proveniente dalla cessione doveva essere tassata ai sensi dell’art. 86 Tuir, dunque, la CTR avrebbe dovuto preventivamente rispondere alla doglianza del contribuente, della quale la stessa CTR dà atto nell’impugnata sentenza, circa la scorrettezza del procedimento utilizzato per la determinazione della plusvalenza e riguardo all’eccessivo ammontare dell’imponibile accertato.

4.4. Su tale questione la sentenza, in definitiva, presenta un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, mancando una compiuta esplicitazione del quadro probatorio utilizzato, sì da impedire il dovuto controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio ed il raggiungimento della soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 30/06/2020, n. 13248, ex plurimis).

5. I due motivi vanno pertanto accolti, con rimessione della causa al giudice a quo, che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, accoglie il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472