LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24005-2018 proposto da:
BAR TABACCHERIA di V.S. & C. SAS, in persona del suo titolare, V.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;
– ricorrenti –
contro
DTL – DIREZIONE TERRITORIALE del LAVORO di *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 60/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società Bar Tabaccheria di V.S. & C. s.a.s. e da V.S. in proprio, avverso la decisione di primo grado che aveva revocato le ordinanze ingiunzioni (n. 262 e n. 262-bis notificate l’11.9.2015) e condannato le parti opponenti al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di Euro 8.750,00; in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di ***** (già Direzione Territoriale di *****), ha rideterminato le sanzioni amministrative in complessivi Euro 35.995,00;
2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto tardivo l’appello della società Bar Tabaccheria di V.S. & C. s.a.s. e del V.S. depositato il 27.12.2016, dopo il decorso del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza risalente al 27.5.2016; ha escluso che fosse applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, ricadendosi nell’ipotesi di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3;
3. avverso tale sentenza la società Bar Tabaccheria di V.S. & C. s.a.s. e V.S. in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di ***** è rimasto intimato;
4. con ordinanza di questa Corte n. 10753 del 2020, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui all’ordinanza interlocutoria n. 2034 del 2020, rilevante ai fini della presente causa;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
6. con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3, censurando la sentenza per aver stabilito che l’opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa per la violazione di prescrizioni inerenti al rapporto di lavoro subordinato rientrasse tra le controversie di lavoro disciplinate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.;
7. il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, in conformità ai principi enunciati dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 2145 del 2021, secondo cui “Nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., per le quali la L. n. 742 del 1969, art. 3, dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell’impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione”.
8. per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Torino in diversa composizione, affinché provveda al riesame della causa alla luce del principio di diritto sopra richiamato, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021