Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37982 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30038-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CARRARESI, 23, presso lo studio dell’avvocato SILVIA GIOVANNA GIACALONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO DE STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di G.P. di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e di versare i contributi, in relazione all’attività libero professionale svolta nel 2010 quale avvocato, iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo;

2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, G.P.;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto insussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito);

5. nel controricorso (pag. 28 e ss.) la difesa dell’avv. G. ha eccepito, oltre alla inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., la prescrizione quinquennale rilevando che il termine per il pagamento dei contributi relativi ai redditi del 2010 scadeva il 16.6.2011 e che la richiesta di pagamento dell’INPS era stata inviata solo il 22.6.2016;

6. il motivo di ricorso è manifestamente fondato alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cass. n. 32167 del 12/12/2018);

7. poiché la sentenza impugnata non si è uniformata all’indicato principio, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che ne farà applicazione e a cui è rimessa ogni valutazione in ordine alle altre questioni ed eccezioni rimaste assorbite, nonché la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte l’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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