Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37983 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34177-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO GIRI, 3, presso lo studio dell’avvocato CARMEN PERONACE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CARMELA MIRARCHI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CALIULO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 326/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di M.G. alla pensione di reversibilità sul trattamento di cui era titolare il padre, deceduto il *****, ed aveva condannato l’Istituto ad erogare la prestazione dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa;

2. la Corte territoriale ha condannato l’Istituto soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado che ha liquidato nell’importo di Euro 2.415,00, oltre accessori e con distrazione;

3. contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G., articolando un unico motivo; l’INPS ha depositato procura speciale;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2033 c.c., della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 1, per avere la Corte d’appello liquidato le spese al di sotto del minimo legale;

6. il motivo è infondato;

7. sul problema della individuazione degli scaglioni applicabili, va ribadito che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015);

8. in base a tali principi, il valore della causa in esame va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, in relazione al giudizio di secondo grado, vanno individuati in Euro 540,00 per la fase di studio, Euro 438,50 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 526,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 910,00 per la fase decisionale, ridotto l’importo delle prime due e della fase decisionale del 50 per cento e quello della fase istruttoria del 70 per cento, ai sensi del citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4 (v. in tal senso Cass. n. 4747 del 2018; n. 16652 del 2019; n. 7482 del 2019; n. 1554 del 2000 e molte altre conformi);

9. riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70 per cento dall’importo del parametro medio e non, come preteso da parte ricorrente, sottraendo da tale importo il 30 per cento;

10. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, u.p., prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”;

11. la formulazione della norma appare equivoca poiché le percentuali ivi indicate possono astrattamente essere riferite all’importo da sottrarre oppure all’importo residuo, una volta operata la sottrazione;

12. deve tuttavia rilevarsi come la medesima espressione “fino a” sia adoperata per indicare sia la percentuale di aumento dei valori medi e sia la percentuale di riduzione;

13. la dicitura “fino all’80 per cento”, riferita all’aumento consentito sui valori medi di cui alle citate tabelle, non può che essere intesa come equivalente ad un aumento “dell’80 per cento”, altrimenti risolvendosi l’aumento in una sostanziale riduzione (appunto fino all’80 per cento);

14. ciò premesso, e considerato ragionevole attribuire lo stesso significato ad espressioni identiche adoperate all’interno di una disposizione, deve ritenersi che la dicitura “fino a” individui il valore da sottrarre e non il valore residuo; cioè individui la massima percentuale consentita di riduzione dei valori medi tabellari e debba quindi essere letta come equivalente a riduzione “del”;

15. nel caso in esame quindi, la “diminuzione di regola fino al 70 per cento” consentita per la fase istruttoria e/o di trattazione, comporta che il valore medio di Euro 1.755,00, previsto per lo scaglione di riferimento, possa essere ridotto del 70 per cento, risultando il valore minimo applicabile pari ad Euro 526,50;

16. da ciò discende che l’importo liquidato in favore della parte vittoriosa, a titolo di specie processuali per il grado d’appello (Euro 2.415,00) sia rispettoso dei limiti minimi tariffari (cfr. Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017) e ciò determina il rigetto del ricorso;

17. nulla per le spese del giudizio di legittimità, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.;

18. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali, il 13 luglio 2021 e, il 21 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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