Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37985 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37319-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D’ALOISIO CARLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

BLIZZARD SOCIETA’ COOPERATIVA A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato CONFESSORE LORENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALANDIN MAURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO CARLA.

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso depositato il 19.4.2016 dinanzi al Tribunale di Vercelli, la società Blizzard soc. coop. a.r.l. ha proposto opposizione al verbale di accertamento notificato il 19.4.2015 con cui era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 37.886,52 quale subcommittente obbligata solidale, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per i contributi previdenziali e le sanzioni non corrisposti dalla subappaltatrice Mival soc. coop. a.r.l.;

2. il Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato l’intervenuta decadenza dell’INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, “da ogni azione nei confronti del responsabile in solido Blizzard soc. coop. a.r.l. a far data dal gennaio 2016”;

3. la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello dell’INPS confermando la decisione di primo grado;

4. ha rilevato che dopo la cessazione dell’appalto, risalente al 31.12.2013, e nell’arco del successivo biennio, non era stata posta in essere alcuna iniziativa giudiziale da parte dell’Istituto;

5. ha considerato operante anche nei confronti dell’INPS il termine di decadenza entro cui far valere l’obbligazione solidale del committente;

6. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Blizzard soc. coop. a.r.l.. Entrambe le parti hanno depositato memoria;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

8. col primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, e successivamente dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012 ed infine dalla L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 31, lett. a) e b);

9. si sostiene come l’art. 29 cit. debba essere interpretato nel senso di limitare la decadenza, dal diritto di agire nei confronti del committente quale responsabile solidale, ai soli lavoratori e ciò in base al tenore della norma che non contiene alcun riferimento agli enti previdenziali; questi quando agiscono per ottenere il versamento dei contributi esercitano un potere da cui non possono decadere, a meno che la funzione a cui quel potere è connesso non venga sottratta ai medesimi;

10. si osserva come, decorso il termine di decadenza di cui all’art. 29 cit., i lavoratori possono ancora agire nei confronti del committente per il pagamento delle retribuzioni ai sensi dell’art. 1676 c.c., ma non hanno alcuna azione nei confronti del committente per il pagamento dei contributi. Se si esclude l’applicabilità agli enti previdenziali della decadenza introdotta dall’art. 29 cit., essi possono agire per il recupero dei contributi nei confronti del committente, nel termine di prescrizione, in tal modo realizzandosi una tutela pressoché analoga delle retribuzioni e della contribuzione;

11. col secondo motivo di ricorso, formulato per l’ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, l’INPS ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, e dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, e successivamente dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012 ed infine dalla L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 31, lett. a) e b); nonché degli artt. 2964,2966 e 2967 c.c.;

13. ha sostenuto come la sentenza impugnata avesse erroneamente dichiarato la decadenza nonostante il compimento da parte dell’Istituto di un atto impedìtivo della decadenza medesima, rappresentato dalla notifica al committente del verbale ispettivo; ha rilevato come l’art. 29 cit. non specifichi in alcun modo gli atti da compiere per esercitare il diritto nei confronti del committente ed impedire il verificarsi della decadenza e che da tale silenzio possa inferirsi l’idoneità, a fini impeditivi della decadenza, degli atti sia giudiziali e sia stragiudiziali; nel caso di specie, il verbale ispettivo era stato notificato al subcommittente il 2.3.2015, prima del decorso di due anni dalla conclusione dell’appalto;

14. il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce dei precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019), e che hanno affermato, in analogia all’orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”;

15. nei citati precedenti sì è considerato che l’obbligazione contributiva non si confonde con l’obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003);

16. l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”);

17. dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la “retribuzione” dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell’ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale;

18. proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore – non possa seguire il soddisfacimento anche dall’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto;

19. si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell’obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l’art. 29 cit. ha voluto potenziare;

20. il secondo motivo, alla luce delle considerazioni esposte, resta assorbito 21. in definitiva, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, quanto al motivo accolto, e rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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