LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37930-2019 proposto da:
INAIL, – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato EMILIA FAVATA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;
– ricorrente –
contro
R.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 836/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Palermo, nel dispositivo della sentenza n. 836 del 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato l’INAIL a versare, in favore di R.F., l’indennizzo per la menomazione dell’integrità psicofisica nella misura del 12% causata da malattia professionale ed ha condannato l’Istituto al pagamento delle spese del grado;
2. la Corte territoriale, disposta una nuova c.t.u. e in base all’esito della stessa, ha affermato, nella parte motiva, che “la malattia contratta dall’odierno appellato non può considerarsi tecnopatia ai sensi della normativa vigente” e che “in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, la domanda del R. va respinta”;
3. avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controparte non ha svolto difese;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza cameralem ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
6. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2;
7. il motivo è fondato;
8. Il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata è insanabile, come si evince dal contenuto delle rispettive affermazioni che risultano logicamente incompatibili, senza che sia possibile individuare il decisum attraverso una valutazione di prevalenza dell’una o dell’altra parte della sentenza; ciò determina la nullità della pronuncia, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. (v. Cass. n. 5959 del 2018; n. 8894 del 2010; n. 29490 del 2008);
9. in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021