Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37992 del 02/12/2021

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IntestazioneLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31200-2019 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI 72, presso lo studio dell’avvocato ROSITANI MARZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MANFRELLOTTI RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

ASL NAPOLI 1 CENTRO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3516/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da Mario Incarnato volta alla condanna della ASL Na 1 Centro al pagamento in suo favore della somma di Euro 500.000,00 a titolo di risarcimento per il danno da mobbing subito durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa ASL;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione I.M. sulla base di quattro motivi;

la parte convenuta non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osservando che la motivazione della sentenza impugnata è illogica nella parte in cui aveva ritenuto generica la contestazione di conformità all’originale dell’appellante riguardo alla nota n. 120 del 2011 a firma D.T.;

con il secondo motivo deduce violazione falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 2697 c.c., violazione di legge, osservando che la sentenza è illogica sotto il profilo dell’esclusione della condotta mobbizzante da parte dei colleghi di lavoro del ricorrente, poiché in relazione ad essa (lettera infamante contenente l’indicazione di presunte condotte poste in essere dal ricorrente), erroneamente gli era stato attribuito l’onere della prova riguardo alla non veridicità dei fatti, implicita nella circostanza che la dirigenza a cui era indirizzata la lettera non aveva dato seguito alla segnalazione;

con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per illogicità della motivazione, essendo gli addebiti contestati all’Incarnato irrilevanti dal punto di vista della violazione degli obblighi connessi all’attività svolta e per aver escluso, quale elemento probante la fattispecie del mobbing, l’azione giudiziaria infondata proposta nei suoi confronti dalla segretaria del direttore generale, alla luce della considerazione che la causa, ancorché infondata, non aveva condotto a una condanna per lite temeraria, così operando la Corte un’opinabile sovrapposizione tra la fattispecie di condanna alle spese per lite temeraria e la condotta tesa a integrare gli estremi del mobbing, poiché l’azione, non suffragata da fatti, possedeva un indubbio intento persecutorio;

con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la Corte territoriale non tiene conto dell’indicazione di circostanze di fatto, tutte documentate, quali ad esempio l’essere stato il ricorrente ripetutamente destinatario di preavviso di licenziamento, di sospensioni dello stipendio o di mancati accrediti di stipendio o tredicesima;

il primo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non censura la correttezza del principio giuridico enunciato dalla Corte territoriale riguardo alle modalità di contestazione della non conformità della copia dell’atto all’originale, ma si limita a rilevare genericamente l’illogicità della motivazione, a fronte della incontroversa conformità del ragionamento della Corte all’orientamento di legittimità enunciata (ex multis Cass. n. 27633 del 2018), secondo la quale la contestazione richiede, oltre l’indicazione specifica del documento, anche gli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale;

i residui motivi possono essere trattati congiuntamente poiché – l’ultimo mediante formulazione espressa di censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, i primi due prospettando, sub specie violazione di legge, il riesame delle valutazioni delle risultanze istruttorie riservato al Giudice del merito, non consentita in sede di legittimità (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, SU 34476 del 27/12/2019) – investono profili motivazionali in ipotesi di doppia conforme in fatto, il cui esame è precluso quando, come nel caso in esame, nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni” (Cass. n. 26774 del 22/12/2016);

conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedimento alcuno in ordine alle spese di lite, in mancanza di espletamento di attività difensiva ad opera della controparte;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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