Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37994 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35695-2019 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 34, presso lo studio dell’avvocato MISTRETTA ILARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PALAMARA PAOLO;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3651/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 24.5.2010 B.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 835/2010 emesso dal Tribunale di Verona, in virtù del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 14.253,48 a favore di B.G., a fronte delle prestazioni di assistenza professionale da quest’ultimo svolte in favore dell’opponente.

Nella resistenza del creditore opposto, il Tribunale, con sentenza n. 34/2012, rigettava l’opposizione, ritenendo non contestato lo svolgimento delle prestazioni cui si riferiva la domanda di pagamento svolta dal professionista, né la congruità degli importi richiesti da quest’ultimo.

Interponeva appello avverso detta decisione il B. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 3651/2019, emessa nella resistenza dell’appellato, rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.L., affidandosi a cinque motivi.

B.G., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Non risultano depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.,RIGETTO del ricorso.

La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame interposto da B.L. avverso la decisione del Tribunale di Verona, che aveva respinto l’opposizione proposta dal medesimo B. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall’avv. B. a fronte delle prestazioni professionali da questi svolte nell’interesse del cliente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il B. affidandosi a cinque motivi.

Con il primo di essi lamenta che il giudice di merito non abbia considerato che egli non aveva ricevuto alcun sollecito di pagamento dell’avv. B. prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, dal che si desumerebbe -secondo il ricorrente- l’alta improbabilità che egli potesse essere debitore di alcunché nei confronti del proprio avvocato. La censura è inammissibile perché si risolve in una istanza di riesame delle valutazioni di fatto e del convincimento del giudice di merito, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Inoltre, alla luce dei criteri di riparto dell’onere della prova, va ribadito il principio per cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”

(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20073 del 08/10/2004, Rv. 577642; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006, Rv. 589694; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007, Rv. 594931; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007, Rv. 598321; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009, Rv. 609003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010, Rv. 611587; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Rv. 618664; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361). Il B., quindi, aveva il preciso onere, non solo di allegare genericamente la “alta improbabilità” dell’esistenza del debito preteso dal B., ma dimostrare l’inesistenza dello stesso, provando il fatto estintivo dell’obbligazione o la sua inesistenza originaria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata ammissione di talune istanze istruttorie, in particolare ritenendo generico il capitolo di prova indicato sub n. 3) nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2. La censura, pur ammissibile in quanto essa contiene la trascrizione del capitolo suindicato (cfr. pag. 15 del ricorso) ai fini di consentire al Collegio di valutarne la decisività (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20700 del 25/10/2004, Rv. 577818; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13556 del 12/06/2006, Rv. 590656; Cass. Sez. 6L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017, Rv. 645357), è infondata: il capitolo è oggettivamente generico, poiché si riferisce ad una somma non precisa (“circa Euro 15.000”), non indica in nessun modo le circostanze di tempo e luogo in cui essa sarebbe stata corrisposta al B., né precisa a quale titolo essa sarebbe stata versata.

Con il terzo e quarto motivo il ricorrente lamenta il mancato assolvimento, da parte dell’avvocato, dei doveri di informativa del cliente, in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto essere avvisato, almeno da novembre 2001, del probabile esito infruttuoso della controversia. La successiva proposizione di appello, da parte del B., avverso la sentenza di prime cure per lui sfavorevole sarebbe irrilevante ai fini della fondatezza della tesi difensiva respinta in prime cure, in quanto il gravame sarebbe limitato al solo capo della decisione relativo al governo delle spese di lite. Anche queste censure, come già il primo motivo, sono inammissibili perché attingono la valutazione di fatto del giudice di merito. Inoltre, il quarto motivo è ulteriormente inammissibile per difetto di specificità, posto che la censura non riporta neppure le conclusioni proposte nell’atto di appello proposto dal B. avverso la decisione di primo grado che lo aveva visto soccombente.

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente si duole della condanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal Tribunale nei suoi confronti e confermata dalla Corte di Appello. La censura è inammissibile, da un lato perché lo stesso ricorrente dà atto (cfr. pag. 19 del ricorso) che la condanna era stata disposta dal Tribunale a cagione della ritenuta dilatorietà dell’opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo proposta dal B., e dall’altro in considerazione del fatto che la Corte di Appello ha ritenuto congruo l’importo determinato dal primo giudice in via equitativa, alla luce del valore della causa ed ai compensi liquidati al B. dal competente Consiglio dell’Ordine. Trattasi di valutazione di merito che non risulta adeguatamente attinta dal motivo e che evidenzia come sia il Tribunale che la Corte di Appello abbiano ritenuto giustificata la sanzione della condotta processuale del ricorrente, la quale -peraltro- non deve necessariamente essere connotata da dolo o colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226, conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017, Rv. 646080)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, con la precisazione che anche il secondo motivo è da ritenersi inammissibile, alla pari degli altri, alla luce della natura generica, e dunque non decisiva, del capitolo di prova non ammesso dal giudice di merito.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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