Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37997 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19523-2020 proposto da:

C.V., A.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato RIZZELLI ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASARANO ANTONIO PAOLO;

– ricorrenti –

contro

R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MAURO ANTONIO TOMMASO, FABBIANO FRANCESCO ORONZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

RILEVATO

Che:

1. C.V. e A.M.R. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce di accoglimento dell’appello di R.B. e di riforma della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda attorea volta ad ottenere la restituzione di una somma versata a titolo di caparra confirmatoria in relazione ad un contratto preliminare nullo per mancanza di firma e aveva accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti di trattenere la somma ricevuta.

2. R.B. si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

4. Entrambe le parti in prossimità dell’udienza hanno presentato memoria insistendo nelle rispettive richieste.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso si fonda su un unico motivo: per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: ” Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice esercitato male il suo apprezzamento e la valutazione delle prove disponibili la censura è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016, Cass. S.U. n. 16598/2016)”.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato la mancanza di prova circa il danno subito dai ricorrenti a causa della nullità del contratto preliminare e la censura proposta mira ad una non consentita rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

5. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Dichiara inammissibile il ricorso econdanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che li guida in Euro 3000 più 200 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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