Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37998 del 02/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19771-2020 proposto da:

P.G., elettivamente domicliato in Tropea, via Calabro Barlaam n. 1, presso lo studio dell’avv.to DE ANGELIS CLEMENTINA che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE TROPEA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1016/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

RILEVATO

Che:

1. P.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia di rigetto dell’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Tropea che a sua volta aveva rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’esercizio di attività di vendita in forma itinerante/ambulante senza la prescritta autorizzazione.

2. Il Comune di Tropea è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

4. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha presentato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso si fonda su tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 2700 c.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione alla L. n. 689 del 198, art. 20; 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 218, art. 186, comma 7, e art. 223.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: La questione centrale riguarda la prova della vendita senza autorizzazione contestata al ricorrente. I tre motivi sono inammissibili o infondati in quanto il Tribunale ha fatto corretto uso delle norme in materia di valutazione della prova e ha riconosciuto al verbale piena prova nei limiti in cui è consentito ovvero rispetto a quanto accertato dai verbalizzanti come accaduto in loro presenza. La dichiarazione del Pandullo è stata ritenuta un elemento ulteriore di conferma di quanto emergeva dalle risultanze istruttorie circa lo svolgimento dell’attività di vendita ambulante. Il ricorrente con i motivi proposti richiede in sostanza una diversa valutazione delle testimonianze non ammissibile nel giudizio di legittimità.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

L’esistenza di una fattura di acquisto della merce a nome di Pandullo Simona è del tutto irrilevante, posto che come evidenziato dal Tribunale, anche dato per vero l’acquisto della merce a nome di Pandullo Simona, tale dato non sarebbe idoneo a scalfire l’accertamento delle modalità di vendita poste in essere dal ricorrente senza alcuna autorizzazione.

Risulta evidente, pertanto, che non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e che il ricorrente, sotto l’ombrello della violazione di legge, richiede una rivalutazione in fatto della vicenda.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

6. ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472