Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37999 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20745-2020 proposto da:

U.E., elettivamente domiciliato in Udine via Aquileia n. 17 presso lo studio dell’avv.to DAMIANI GIORGIO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO UDINE;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 555/2020 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 16/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

RILEVATO

Che:

1. U.E. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine che ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine che a sua volta aveva rigettato l’opposizione a sanzione amministrativa.

2. La Prefettura di Udine si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare alla eventuale discussione.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

4. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha presentato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso si fonda su un motivo: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1999, artt. 204-bis, 205 e art. 218, comma 5, per aver ritenuto inammissibile il ricorso presentato avverso l’ordinanza del Prefetto di Udine.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dalla L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22. Ne consegue che l’emissione dell’ordinanza ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all’art. 202 C.d.S., non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L’interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un’infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio) (Sez. U, Sent. n. 20544 del 2008; Sez. 2, Sent. n. 22848 del 2009). Peraltro, la pronuncia n. 24965 del 2019 della Corte di Cassazione citata dal Tribunale e riportata nel ricorso come difforme dall’orientamento consolidato non riguardava un caso di pagamento in misura ridotta”.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore;

4. Con la memoria il ricorrente insiste nella tesi di autonoma impugnabilità della sospensione della patente anche per vizi dell’atto presupposto anche in caso di pagamento in misura ridotta.

5. La tesi contrasta con l’indirizzo interpretativo riportato nella proposta cui la Corte intende dare continuità, evidenziando peraltro che si tratta di principio affermato dalle sezioni Unite e, dunque, vincolante ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, non ricorrendo i presupposti per una nuova rimessione alle medesime Sezioni Unite.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

7. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

8. ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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