LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20205-2019 proposto da:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato DI SIENA MARCO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1521/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La Unione di Banche italiane spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha ritenuto fondato l’appello dell’Ufficio, affermando che l’avviso di accertamento in tema di classamento catastale impugnato era sufficientemente motivato con il richiamo dei presupposti di diritto e delle caratteristiche della zona che non rendono più attuali i precedenti valori.
L’Agenzia delle Entrate sì è costituita con controricorso.
La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, prospettando l’erroneità della decisione impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione dell’atto impugnato, invece escluso dalla CTR, limitandosi l’avviso di accertamento a riportare i presupposti di diritto e le caratteristiche della zona.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. La CTR avrebbe omesso di considerare gli elementi offerti dalla ricorrente rivolti a dimostrare l’erroneità dell’accertamento.
Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame del secondo.
Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di Roma).
E’ stato, infatti, affermato che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335 dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. cit. n. 22671/2019).
Non può, pertanto, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 11577 del 2019; n. 361 del 2019; n. 10403 del 2019; n. 16368 del 2018; n. 22900 del 2017; n. 3156 del 2015).
Ne consegue che l’atto di accertamento debba indicare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura. Soltanto in questo modo il contribuente può ritenersi posto nella condizione di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima anche al fine, eventualmente, di contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.
Sul punto si è precisato che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829 del 2018).
Orbene, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di classificazione catastale.
Ed infatti la CTR, per affermare la legittimità dell’accertamento, ha ritenuto sufficiente il richiamo alla consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare ed alla connessa redditività, senza alcuna concreta specificazione degli elementi fattuali idonei a determinare la ritenuta rivalutazione, limitandosi ad un generico richiamo agli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia. Genericità che riguarda, altresì il riferimento al nuovo contesto urbano e socio economico, in assenza dell’indicazione di interventi di trasformazione incidenti sulla microzona che la stessa censura dell’agenzia non ha in alcun modo dissolto. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo, infondato il secondo, la sentenza impugnata va cassata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio, in relazione al recente formarsi di un indirizzo giurisprudenziale rispetto al contenzioso specifico qui esaminato.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021