Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38004 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 532-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5 presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTIN MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

RITENUTO

Che:

1. F.G. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale con il quale l’Ufficio disconosceva la ruralità dell’immobile sito in *****, foglio *****, mappale *****, subalterno *****, in quanto munito delle caratteristiche di lusso ai sensi del combinato disposto di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, lett. c) e del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6.

2 La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso riconoscendo le caratteristiche dell’abitazione rurale dell’immobile sul presupposto che il calcolo della superficie doveva effettuarsi al netto della muratura e che era da valutarsi, in tal senso, anche la collocazione del fabbricato in zona agricola nonché la povertà delle finiture e dotazioni impiantistiche.

3. La sentenza veniva sottoposta a gravame dall’Amministrazione finanziaria e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l’appello confermando la natura rurale dell’immobile e rilevando che il fabbricato era in condizione di fatiscenza e non possedeva alcuna caratteristica di quelle previste dal D.M. del 1969 per essere considerato di lusso.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis e 14-ter, D.L. n. 557 del 1993, art. 9-ter, D.M. 2 agosto 1969, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure, il decreto ministeriale prevede che un’ abitazione sia da qualificarsi di lusso nell’ipotesi in cui la stessa possegga una sola delle caratteristiche di cui agli artt. 1-7 tra le quali quelle di superare i 240 mq e solo ed esclusivamente nel caso non ne possegga alcuna si considera abitazione di lusso l’immobile che possegga almeno quattro delle caratteristiche riportate nella tabella allegata al decreto così come stabilito dall’art. 8.

2 II motivo è fondato.

2.1 Il D.M. 2 agosto 1969 indica le caratteristiche che consentono di qualificare “di lusso” le abitazioni elencate negli artt. da 1 a 7; tra le quali sono ricomprese ” le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”. E’ sufficiente, dunque, il possesso di almeno una delle caratteristiche descritte perché un immobile possa essere considerato di lusso.

2.2 Il citato D.M., art. 8, estende la natura di abitazione di lusso anche alle “case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto”.

2.3 La disposizione teste’ citata è di carattere residuale in quanto, difettando le condizioni di cui agli artt. 1-7, consente di qualificare di lusso un’abitazione laddove presenti più di 4 caratteristiche individuate nell’apposita tabella allegata al decreto ministeriale 2.4. Il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, lett e) nella versione applicabile ratione temporis alla controversia per cui è causa stabilisce, infine, che “i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione della L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali”.

2.5 Dal complessivo esame della normativa sopra passata in rassegna si evince che le abitazioni che si trovano ad avere una delle caratteristiche elencate negli art. 1-7- – e quindi che abbiano una superficie superiore a 240 mq- oppure posseggono le caratteristiche tra quelle riportate nell’allegata tabella al decreto ministeriale così come stabilite dall’art. 8 non possono essere riconosciute rurali.

2.9 E’ di tutta evidenza l’errore in cui è incorsa l’impugnata sentenza che ha ritenuto superfluo ogni esame sull’accertamento della superficie dell’immobile in quanto ” lo stesso DM 02 agosto 1969 prevede cha si abbia un’abitazione di lusso se l’immobile presenti almeno 4 delle caratteristiche descritte nelle stesse sue norme”. Così argomentando la CTR ha falsamente interpretato la normativa contenuta nel D.M. citato in quanto il dato quantitativo globale del superamento della superficie di mq 240 attribuisce da se solo, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, la qualità di immobile di lusso essendo peraltro irrilevanti gli elementi, valorizzati dai giudici di seconde cure, costituiti dallo stato dell’immobile e dalla sua posizione.

2.10 Quanto al criterio di calcolo della superficie va rilevato come non è possibile alcuna interpretazione che ampli la sfera operativa dell’art. 6 d.m citato atteso che tale norma incide sulla concessione di benefici fiscali e le previsioni normative relative ad agevolazioni in materia fiscale tale norma non sono passibili di interpretazione analogica (cfr. Cass. 22279/2011 e 1807/2012).

2.11 Questa Corte ha ripetutamente affermato che” ai fini della determinazione della superficie utile, non possono applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici, 10 maggio 1977, n. 801, (che definisce la superficie abitabile come “la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi”), richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (cfr. Cass. 861 /2014; 24469/2015 e 17470/2019).

2.12 Dunque il D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine e non l’intera superficie non calpestatile (cfr. Cass. 19186/2019 e 21287/13). A suffragio di tale orientamento può, altresì, sottolinearsi come nella formula “superficie utile complessiva” contenuta nel D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, manchi l’aggettivo “netta” che, invece era presente nel testo (“superficie utile netta complessiva”) della disposizione che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso (tabella allegata al D.M. 4 dicembre 1961; in questi termini).

3 In accoglimento del ricorso va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte;

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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