Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38007 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8215-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.F., Z.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10116/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Z.F. e Z.M., soci al 50% della società Zatrasped srl, proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, rideterminando il maggiore reddito della società con conseguente recupero, per l’anno 2012, di Ires Iva e Irap, imputava la ripresa fiscale anche ai soci al 50%, stante la ristretta base societaria.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e, sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania rigettava l’appello rilevando che nella fattispecie in esame non trovava applicazione la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in quanto il maggior reddito della società era stato determinato proprio grazie alla contabilità della società.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, dell’art. 2729 c.c., e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la CTR abbia errato nel non applicare il principio giurisprudenziale della ripartizione degli utili derivanti da reddito non dichiarato.

2. Il motivo è fondato.

2.1 In forza di un principio ribadito in più occasione dai giudici della Suprema Corte l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvesti (cfr. tra le tante Cass. n. 26248 del 2010, Cass. n. 8473 del 2014 e da ultimo Cass. n. 27049 del 2019). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519).

Orbene, proprio partendo dal dato di esperienza che nella generalità dei casi le società di capitali sono composte da soci legati da rapporti di coniugio o di stretta parentela che comporta un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e al reciproco controllo tra i soci medesimi, secondo un altro orientamento di questa Corte ha avuto modo di completare il principio sopra enunciato precisando che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente dimostrando l’estraneità alla gestione e alla conduzione societaria (cfr. Cass. n. 19680 del 2012, Cass. n. 24572 del 2014, Cass. n. 1932 del 2016, Cass. n. 26873 del 2016, Cass. n. 17461 del 2017, Cass. n. 18042 del 2018 e Cass. n. 23247 del 2018).

2.2 Nella fattispecie in esame sono da considerarsi accertati i seguenti dati di fatto: a) l’Ufficio ha rideterminato il maggiore reddito non dichiarato della società Zatrasped srl, partecipata dai soci Z.F. e Z.M.; b) la rettifica è stata accertata attraverso l’esame della contabilità che ha evidenziato l’esistenza di redditi non evidenziati del bilancio; c) l’Amministrazione finanziaria ha notificato l’avviso di accertamento anche alla società che ha definito la pendenza fiscale con una istanza di accertamento per adesione.

2.3 E’ di tutta evidenza come, contrariamente a quanto argomentato dall’impugnata sentenza, la mancata presentazione da parte dell’impresa della dichiarazione relativa a redditi che pur risultando conseguiti non sono stati riportati nel bilancio costituisce un occultamento di ricavi che ha generato l’evasione dell’imposta.

2.4 Si tratta, quindi, nient’altro che di utili extrabilancio i quali, in mancanza di prova contraria, si presumono, in una società a ristretta base partecipativa, oggetto di ripartizione tra i soci sulla scorta dell’indirizzo giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto.

3. In accoglimento del ricorso va cassata l’impugnata sentenza e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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