Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.38011 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4287/2014 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Yaskawa Italia Srl Società Unipersonale, elettivamente domiciliata in Rovigo, Via G. Pascoli 1/L, presso lo studio dell’avvocato Costa Maria Angela, che la rappresenta e difende, giusta nuova procura depositata a mezzo pct il 21/09/2021,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2012 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2021 dal consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mucci Roberto che ha concluso per l’estinzione del giudizio, udito per il ricorrente l’avvocato Palatiello Giovanni che ha chiesto rinvio per verifica in subordine estinzione.

FATTI DI CAUSA

Yaskawa Italia s.r.l. (già Motoman Robotic Italia s.r.l.) impugnò un avviso di accertamento relativo ad IVA ed accessori per l’anno di imposta 2002, emesso sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria, a seguito di una verifica avviata nei confronti della società in data *****, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente, per quanto di interesse, che, quanto alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia, la sostituzione dell’apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata, onde vincere la presunzione di cessione prevista dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, per essere considerata non imponibile ai fini dell’applicazione dell’Iva, mentre nella specie non lo era stata, per cui la operazione doveva essere considerata soggetta ad IVA a titolo di cessione gratuita.

La contribuente rilevò, con riguardo al merito, la insussistenza dei presupposti di operatività della presunzione di cui al D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1, e la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con sentenza n. 87/4/2009, accolse il ricorso, ritenendo che l’accertamento fosse connotato non già da presunzioni bensì da mere illazioni.

L’Ufficio propose appello contro la sentenza di primo grado e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 83/13/2012, depositata il 20.12.2012, confermò la decisione del primo giudice.

La CTR rilevò l’assenza di anomalie nelle scritture contabili e, nel merito, che la doppia annotazione, per le prestazioni relative alla riparazione o sostituzione, sarebbe stata necessaria solo allorché il bene fosse stato restituito a Motoman e successivamente riconsegnato al cliente e non quando i beni venivano riparati in loco ovvero rimanevano nella disponibilità del cliente allorché il danneggiamento rendeva del tutto inservibile il bene. La CTR osservò, inoltre, che, a fronte dei rilievi mossi dalla GDF, la parte aveva saputo fornire spiegazioni ritenute sufficienti dai militari operanti.

Contro la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, con atto notificato alla controparte in data 4/2 – 7/2/2014, deducendo la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1 comma 1, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché vizio di omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che la Agenzia aveva ritenuto assoggettabili ad IVA non già le prestazioni offerte in garanzia bensì la cessione di nuovi robot in sostituzione di quelli danneggiati.

Al ricorso la Srl Yaskawa Italia ha resistito con controricorso.

Il ricorso, inizialmente assegnata alla Sesta Sezione, con ordinanza in data 20 maggio 2015 è stato rimesso alla Quinta Sezione per assenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Successivamente alla nuova fissazione del ricorso per la discussione alla odierna udienza pubblica la controricorrente ha depositato una memoria in data *****, contenente anche nomina del nuovo difensore e revoca di tutti i precedenti difensori, con cui ha rilevato di avere presentato in data ***** istanza di definizione agevolata della presente controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, versando la prima rata e le successive, per cui, in assenza di qualsiasi comunicazione di diniego da parte della Agenzia delle Entrate, doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che il citato D.L., art. 6, commi 10, 12 e 13, prevedono: 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente…. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il *****.

Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.

Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”. Il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art, 13, comma 1-quater, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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